Codice di Napoleone il grande/Libro III/Titolo III

../Titolo II

../Titolo IV IncludiIntestazione 12 settembre 2008 75% diritto

Libro III - Titolo II Libro III - Titolo IV



TITOLO III.

DEI CONTRATTI O DELLE OBBLIGAZIONI CONVENZIONALI IN GENERE.


CAPO I.

Disposizioni preliminari.

1101. Il contratto è una convenzione mediante la quale una o più persone si obbligano verso una o più persone, a dare, a fare, o a non fare qualche cosa.

L. 3, in princ., ff. de obligation. et actionibus; l. 7, §. 2, ff. de pactis. — Instit. de obligationib. in princ.

1102. Il contratto è sinallagmatico o bilaterale, quando i contraenti si obbligano reciprocamente gli uni verso gli altri.

1103. È unilaterale, quando una o più persone si obbligano verso una o più persone, senza che per parte di queste siavi alcuna obbligazione.

1104. È commutativo, quando ciascuna parte si obbliga a dare o a fare una cosa che viene riguardata come l’equivalente di ciò che gli si dà, o di ciò che si fa per essa.

È contratto d’azzardo, quando l’equivalente consiste nell’avventurare, tanto da una parte che dall’altra il guadagno o la perdita ad un avvenimento incerto.

1105. Il contratto di beneficenza è quello, in cui una delle parti procura all’altra un vantaggio meramente gratuito.

1106. Il contratto a titolo oneroso è quello che assoggetta ciascuna delle parti a dare o a fare qualche cosa.

1107. I contratti, sia che abbiano una propria denominazione, o che non ne abbiano, sono sottoposti a regole generali, le quali formano l’oggetto del presente titolo.

Le regole particolari per determinati contratti vengono stabilite in appresso sotto i titoli relativi a ciascuno di essi; e le regole particolari risguardanti oggetti commerciali vengono stabilite dalle leggi sul commercio.


CAPO II.

Delle condizioni essenziali per la validità delle Convenzioni.

1108. Quattro condizioni sono essenziali per la validità d’una convenzione:

Il consenso di colui che si obbliga;

La capacità di contrattare;

La certezza della cosa che forma il soggetto della convenzione;

Una causa lecita per obbligarsi.

L. 1, §. 2 et 3, ff. de pactis; l. 2, ff. de obligationibus et actionibus; l. 237, §. 1, ff. de verborum obligationibus; l. 1, §. 12 et 13, ff. de obligationibus et actionibus; l. 6, l. 141, §. 2, ff. de verborum obligationibus; l. 3, §. 5, ff. de eo quod certo loco; l. 19, 26, 27; l. 33, §. 1, ff. de verborum obligationibus; l. 27, §. 4, ff. de pactis; l. 6, cod. eod. — L. 1, §. 9 et 11; l. 31, ff. de obligationibus et actionibus; l. 7, l. 61; l. 35, in pr., ff. de verborum obligationibus; l. 6, cod. de pactis; l. 185, ff. de regulis juris.


Sezione I.

Del Consenso.

1109. Il consenso non è valido, se è stato dato per errore, se fu estorto per violenza o surretto per dolo.

Leg. 16, in pr. et §. 2, ff. de reg. juris; l. 67, ff. de obligationibus et actionibus, l. 1, l. 21, §. 5, ff. quod metus causa; l. 1, ff. de dolo malo.

1110. L’errore non produce la nullità della convenzione che quando cade sopra la sostanza stessa della cosa che n’è il soggetto.

Non produce nullità quando non cade che sulla persona con la quale s’intende di contrattare, eccetto che la considerazione di questa persona sia la causa principale della convenzione.

Leg. 9, in pr. et §. 2; l. 11, l. 41, §. 1; l. 10, l. 14, et l. 9, §. 1, ff. de contrahenda emptione; l. 22, ff. de verborum obligationibus.

1111. La violenza usata contro colui che ha contratta l’obbligazione, è causa di nullità, ancorchè sia stata usata da una terza persona diversa da quella a vantaggio della quale s’è fatta la convenzione.

Leg. 9, §. 1; l. 14, §. 3, ff. quod metus causa; l. 5, cod. de his quæ vi metus.

1112. Il consenso si considera estorto per violenza, quando questa è di tale natura da fare impressione sopra una persona sensata, e da poter incuterle il timore di esporre la persona propria o le sue facoltà ad un male considerabile e presente.

Si ha riguardo in questa materia all’età, al sesso ed alla condizione delle persone.

Leg. 2, leg. 3, §. 1; l. 5, l. 6; l. 8, §. 1 et 2, l. 22, ff. quod metus causa; l. 7, de his quæ vi metusve causa; l. 134, ff. de regulis juris.

1113. La violenza è causa di nullità di contratto, non solamente quando è stata usata verso uno dei contraenti, ma ancora quando lo fu verso il marito, la moglie, o discendenti od ascendenti dello stesso contraente.

Leg. 8, §. 3, ff. quod metus causa.

1114. Il solo timore riverenziale verso il padre, la madre, od altri ascendenti, senza che vi sia concorsa una violenza di fatto, non basta per annullare il contratto.

Argum. ex l. 22, ff. de ritu nuptiarum; l. 26, §. 1, ff. de pignoribus et hypothecis; l. 2, cod. qui et adversus quos in integrum restituuntur.

1115. Un contratto non può essere più impugnato per causa di violenza, se cessata, la medesima, sia stato approvato od espressamente, o tacitamente, o con lasciar decorrere il tempo stabilito dalla legge per la restituzione.

Leg. 2 et 4, cod. de his quæ vi metusve causa.

1116. Il dolo è causa di nullità della convenzione quando i raggiri praticati da uno de’ contraenti sono tali, che rendano evidente che senza di essi l’altra parte non avrebbe contrattato.

Il dolo non si presume, ma deve essere provato.

Leg. 7, §. 10, l. 8, ff. de dolo malo. — Argum. ex l. 3, cod. si ex fals. instrument. — V. l. 1, §. 2, ff. de dolo malo. — Leg. 6, cod. de dolo malo.

1117. La convenzione contratta per errore, violenza, o dolo, non è nulla ipso jure; ma essa dà luogo soltanto ad agire per la nullità o rescissione, nei casi e modi espressi nella sezione settima del capo quinto del presente titolo.

Monac. in l. 21, ff. quod. metus causa.

1118. La lesione vizia le convenzioni soltanto in alcuni determinati contratti, o riguardo a determinate persone, come verrà dichiarato nella medesima sezione.

1119. Nessuno, in generale, può obbligarsi o stipulare in suo proprio nome che per sè medesimo.

Instit. de inutilibus stipulationibus, §. 18 et 20, l. 38, in pr., §. 1 et 17; l. 83, in pr. ff. de verborum obligationibus; l. 73, §. 4, ff. de regulis juris; l. 3, in fin., cod. ne uxor pro marito.

1120. Ciò non ostante può alcuno obbligarsi verso un altro promettendo il fatto d’una terza persona; salvo contro il promettente il regresso a quello, a favor di cui si è obbligato, nel caso che la detta terza persona ricusi di prestarsi all’esecuzione dell’obbligazione.

Leg. 38, §. 2; l. 81, ff. de verborum obligationibus.

1121. Si può egualmente stipulare a vantaggio di un terzo, quando tale sia la condizione contenuta in una stipulazione, che si fa per sè stesso, od in una donazione che si fa ad altri. Colui che ha fatta questa stipulazione non può più revocarla, se il terzo ha dichiarato di volerne approfittare.

Leg. 38, §. 20, li et 23, ff. de verborum obligationibus; l. 10, ff. de pactis dotalibus.

1122. Si presume che ciascuno abbia stipulato per sè e per i suoi eredi ed aventi causa, quando non siasi espressamente convenuto il contrario, o ciò non risulti dalla natura della convenzione.

Leg. 143, ff. de regulis juris; l. 56, §. 1, ff. de verborum obligationibus; l. 37, ff. de adquirenda vel omittenda hæreditate; l. 2, cod. si pignus pignori datum sit, l. 17, §. 5, ff. de pactis.


Sezione II.

Della capacità delle parti contraenti.

1123. Qualunque persona può contrattare se non è dichiarata incapace dalla legge.

Leg. 21[?], cod. mandati.

1124. Incapaci a contrattare sono;

I minori,

V. leg. 101, ff. de verbor. obligat. — V. tot. titul. ff. de minorib., et cod. de in integr. restitutionibus minor.

Gl’interdetti,

Le donne maritate, nei casi espressi della legge.

V. tot. titul. ff. ad senatus-consul. Velleian., cod. eod. — Novell. 134, cap. 8; leg. 12, ff. de minoribus.

E generalmente tutti quelli cui la legge proibisce certi determinati contratti.

Leg. 1, *. 12, 13, 14 et 15, ff. de obligationibus et actionibus; l. 6, l. 142, °. 2, ff. de verborum obligationib. l. 1, cod. de inutilibus stipulationibus; l. 7, cod. de contrahenda et committenda stipulatione.

1125. Il minore, l’interdetto e la donna maritata non possono impugnare, ler causa d’incapacità, le loro obbligazioni, che nei casi preveduti dalla legge.

Le persone capaci d’obbligarsi non possono opporre l’incapacità del minore, dell’interdetto o della donna maritata, con cui esse hanno contrattato.

Instit. lib. 1, tit. 21, in pr. — Leg. 13, §. 29, ff. de actionibus empti ed venditi.


Sezione III.

Dell’oggetto e della materia dei contratti.

1126. Qualunque contratto ha per oggetto una cosa che uno de’ contraenti s’obbliga di dare, ovvero si obbliga di fare, o non fare.

L. 3, in pr., ff. de obligationibus et actionibus.

1127. Il semplice uso od il semplice possesso di una cosa può essere oggetto di contratto, come la cosa medesima.

1128. Le sole cose che sono in commercio possono essere oggetto di convenzione.

Leg. 182, ff. de regulis juris, l. 34, l. 83, §. 5; l. 103, ff. de verborum obligationibus; l. 6, leg. 34, §. 1, ff. de contrahenda emptione.

1129. L’obbligazione deve avere per oggetto una cosa determinata, almeno riguardo alla sua specie.

La quantità della cosa può essere incerta, purchè possa determinarsi.

L. 94 et 95, ff. de verborum obligationibus.

1130. Le cose future possono essere oggetto di una obbligazione.

Non si può rinunciare però ad una successione non ancora aperta, nè fare alcuna stipulazione sopra la medesima successione, neppure col consenso di quello della cui eredità si tratta.

Leg. 3, de contrahenda emptione; l. 15, leg. 19 et 30, cod. de pactis. — Leg. 4, cod. de inutilibus stipulationibus; l. 61, ff. de verborum obligationibus. (Novell. 19, dell’imperator Leone.) Leg. 3, cod. de collationibus.


Sezione IV.

Della Causa.

1131. L’obbligazione senza causa, o fondata sopra una causa falsa od illecita, non può aver alcun effetto.

Leg. 7, §. 4; l. 27, §. 4, ff. de pactis; l. 6, cod. eod., l. 121, §. 1, ff. de verborum obligationibus. tot. titul. ff. de condictione sine causa.

1132. La convenzione non lascia di essere valida ancorchè la causa non sia espressa.

1133. La causa è illecita quando è proibita dalla legge, quando è contraria ai buoni costumi ed all’ordine pubblico.

Leg. 7, §. 7, ff. de pactis; l. 6, cod. eod., leg 19, 26, 27, 61, 123 et 135, ff. de verborum significatione.


CAPO III.

Degli Effetti delle Obbligazioni.


Sezione I.

Disposizioni generali.

1134. Le convenzioni legalmente formate hanno forza di legge per coloro che le hanno fatte.

Non possono essere revocate che, o per mutuo loro consenso, o per le cause autorizzate dalla legge. Esse devono essere eseguite di buona fede.

Leg. 23, ff. de regulis juris; l. 1, §. 6, ff. depositi vel contra; l. 5, cod. de obligationibus et actionibus.

1135. Le convenzioni obbligano non solo a ciò che vi si è espresso, ma anche a tutte le conseguenze che l’equità, l’uso, o la legge attribuiscono all’obbligazione secondo la di lei natura.

Leg. 2, §. 3, ff. de obligationibus et actionibus; l. 31, §. 20, ff. de ædilitio edicto.


Sezione II.

Delle Obbligazioni che consistono nel dare.

1136. L’obbligazione di dare include quella di consegnare la cosa, e di conservarla sino al tempo della sua consegna, sotto pena del risarcimento dei danni ed interessi verso il creditore.

Leg. 11, §. 1 et 2, ff. de actionibus empti et venditi.

1137. L’obbligo di vegliare alla conservazione della cosa, tanto se la convenzione non abbia per oggetto che l’utilità di una delle parti, quanto se abbia per iscopo la loro utilità comune, sottopone colui che n’è incaricato, ad impiegarvi tutta la diligenza di un buon padre di famiglia.

Quest’obbligo è più o meno esteso relativamente ad alcuni contratti, i di cui effetti a questo riguardo sono spiegati nei rispettivi titoli.

argum. ex l. 35, §. 4; l. 56, ff. de contrahenda emptione; l. 11, ff. eod.; l. 17, ff. de periculo et commodo rei venditæ.

1138. L’obbligazione di consegnare la cosa è perfetta col solo consenso de’ contraenti.

Tale obbligazione costituisce proprietario il creditore, e fa che la cosa resti a di lui pericolo dal momento, in cui dovrebbe essere consegnata, quantunque non sia seguita la tradizione, purchè il debitore non sia in mora della consegna, nel qual caso la cosa rimane a di lui rischio.

Argum. ex l. 1, l. 4, cod. de periculo et commodo rei venditæ; l. 7, l. 8, l. 12, l. 14 et l. 17, ff. eod. titul., l. 11, ff. de evictionibus; l. 10, ff. de regulis juris.

1139. Il debitore è costituito in mora tanto mediante intimazione od altro atto equivalente, quanto in vigore della convenzione, allorchè essa stabilisce che il debitore sarà in mora alla scadenza del termine senza necessità di alcun atto.

Leg. 23, ff. de verborum obligationibus; l. 4, ff. de lege commissoria; l. 18, ff. de usuris; l. 127, ff. de verborum obligationibus; l. 23, vers. de illo, ff. de obligationibus et actionib.; l. 12, cod. de contrahenda et committenda stipulatione. Glos. in dict. leg. 2.

1140. Gli effetti dell’obbligazione di dare o di consegnare un immobile sono regolati nel titolo della Vendita, ed in quello dei Privilegj, e delle Ipoteche.

1141. Se la cosa che taluno si è obbligato di dare o di consegnare successivamente a due persone è puramente mobile, quelle fra di esse, cui ne fu dato il possesso reale, sarà all’altra preferita, e resterà proprietaria, ancorchè il suo titolo sia posteriore di date, purchè il possesso sia di buona fede.

V. leg. 15, cod. de rei vindicatione, l. 20, cod. de pactis.


Sezione III.

Delle Obbligazioni di fare o di non fare.

1142. Le obbligazioni di fare o di non fare, in caso d’inadempimento per parte del debitore, si risolvono nel risarcimento dei danni ed interessi.

Leg. 75, §. 7, ff. de verborum obligationibus.

1143. Ciò non ostante il creditore ha diritto di domandare che sia distrutto ciò che fosse stato fatto in contravvenzione all’obbligazione, e può farsi autorizzare a distruggerla a spese del debitore senza pregiudizio dei danni ed interessi, quando vi sia luogo.

1144. Nel caso d’inadempimento può egualmente essere autorizzato il creditore a ffar eseguire egli stesso l’obbligazione a spese del debitore.

1145. Se l’obbligazione consiste nel non fare, quello che vi contravviene è tenuto a’ danni ed interessi pel solo fatto della contravvenzione.

Argum. ex l. 122, §. 3 et 6, ff. de verborum obligationibus.


Sezione IV.

Dei Danni ed Interessi per l’inadempimento dell’Obbligazione.

1146. I danni e gl’interessi sono dovuti, quando il debitore sia in mora ad eseguire la sua obbligazione, o quando la cosa che si è obbligato di dare o fare non possa essere data o fatta se non in un determinato tempo, che lo stesso debitore lasciò trascorrere.

L. 113, ff. de verborum obligationib.; l. 77, ff. eod. l. 12, cod. de contrahenda et committenda stipulatione.

1147. Il debitore è condannato, se vi è luogo, al pagamento dei danni ed interessi, tanto per l’inadempimento della obbligazione, quanto per il ritardo della esecuzione, qualora egli non provi che l’inadempimento sia provenuto da una causa estranea ad esso non imputabile, ancorchè non siavi per sua parte intervenuta mala fede.

L. 5, ff. de rebus creditis.

1148. Il debitore non è tenuto a verun danno ed interesse, quando in conseguenza di una forza irresistibile o di un caso fortuito, fu impedito di dare o di fare ciò cui si era obbligato, o ha fatto ciò che gli era vietato.

L. 23, in fin., ff. de regulis juris.

1149. I danni ed interessi sono in generale dovuti al creditore per la perdita sofferta e pel guadagno di cui fu privato, salve le modificazioni ed eccezioni in appresso spiegate.

L. 13, ff. ratam rem haberi.

1150. Il debitore non è tenuto se non ai danni ed interessi che sono stati preveduti o che si sono potuti prevedere al tempo del contratto, quando l’inadempimento della obbligazione non derivi da suo dolo.

L. unic. cod. de sententiis quae pro eo quod interest.

1151. Nello stesso caso in cui l’inadempimento della convenzione provenga dal dolo del debitore, i danni ed interessi relativi alla perdita sofferta, ed all’utile perduto dal creditore, non devono estendersi se non a ciò che è una conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento della convenzione.

Argum. ex l. 43, in fin., et l. 44, ff. de actionibus empti et venditi.

1152. Quando la convenzione stabilisca che colui il quale mancherà di eseguirla debba pagare una determinata somma a titolo dei danni ed interessi, non può attribuirsi all’altra parte una somma maggiore o minore.

Argum. ex l. 1, in princip. ff. de pactis; l. 23, ff. de regulis juris; l. 1, in princip. ff. de pecunia constit.

1153. Nelle obbligazioni che sono ristrette al pagamento di una somma determinata, i danni ed interessi risultanti dal ritardo di eseguirle, non consistono giammai, se non nella condanna a pagare gl’interessi fissati dalla legge, eccettuate le regole particolari al commercio ed alle assicurazioni.

Questi danni ed interessi sono dovuti senza che il creditore debba giustificare alcuna perdita.

Non sono dovuti se non dal giorno della dimanda, eccettuati i casi in cui la legge dichiara che debbano ipso jure decorrere.

Argum. ex l. 88, ff. de regulis juris. — L. 127, ff. de verborum obligationibus. — L. 13, §. 23, ff. de actionibus empti ed venditi; l. 19, ff. de periculo et commodo rei venditae; l. 44, ff. de usuris.

1154. Gl’interessi scaduti dei capitali possono produrre interessi o in forza di una dimanda fatta giudizialmente, o in vigore di una convenzione speciale, purchè tanto nella dimanda, quanto nella convenzione si tratti d’interessi dovuti almeno per un anno intiero.

V. l. 29, ff. de usur.; l. 28, cod. eod., l. 26, §. 1, ff. de condict. indebit., l. 20, cod. ex quib. caus. infam. irrogat.

1155. Ciò nondimeno le rendite scadute, come i fitti, le pigioni, e i proventi arretrati delle rendite perpetue, o vitalizie, producono interessi dal giorno della dimanda o della convenzione.

La stessa regola si osserva per le restituzioni dei frutti ed interessi pagati da un terzo al creditore a scarico del debitore.


Sezione V.

Della interpretazione delle Convenzioni.

1156. Nelle convenzioni si deve indagare qual sia stata la comune intenzione delle parti contraenti, anzi che attenersi al senso letterale delle parole.

L. 219, ff. de verborum significatione. — Argum. ex l. 1, cod. plus valere quod agitur. — L. 168, §. 1, ff. de regulis juris.

1157. Quando una clausola è suscettibile di due sensi, si deve intendere in quello per cui può essa avere qualche effetto, piuttosto che in quello, con cui non ne potrebbe produrre alcuno.

L. 80, ff. de verborum obligationibus; l. 12, ff. de rebus dubiis.

1158. Le parole suscettibili di due sensi devono essere intese nel senso più conveniente alla materia del contratto.

L. 67, ff. de regulis juris.

1159. Ciò che è ambiguo s’interpreta da ciò che si pratica nel paese dove è stipulato il contratto.

L. 34, de diversis regulis juris.

1160. Nei contratti si devono avere per apposte le clausole che sono di uso ancorchè non siano espresse.

L. 31, §. 20; ff. de aedilitio edicto.

1161. Le clausole delle convenzioni s’interpretano le une per mezzo delle altre, dando a ciascuna il senso che risulta dall’atto intiero.

L. 24, ff. de legibus; l. 126, ff. de verborum significatione.

1162. In dubbio, la convenzione s’interpreta contro colui che ha stipulato, ed in favore di quello che ha contratta l’obbligazione.

L. 39, ff. de pactis; l. 21, ff. de contrahenda emptione; l. 99, in pr.; l.38, §. 18, ff. de verborum obligationibus; l. 26, ff. de rebus dubiis; l. 173, in pr. ff. de regulis juris.

1163. Per quanto siano generali i termini con i quali si è espressa una convenzione, essa non comprende che le cose sopra le quali apparisce che le parti si siano proposte di contrattare.

Argum. ex leg. 9, §. 1 — L. 5, ff. de transactionib.; l. 3, §. 1; l. 12, ff. eod.

1164. Quando in un contratto si è espresso un caso, ad oggetto di spiegare un’obbligazione, non si presume che siasi voluto con ciò escludere i casi non espressi, ai quali a termine di ragione può estendersi l’obbligazione stessa.

L. 81, ff. de regulis juris; l. 56, ff. mandati vel contra.


Sezione VI.

Degli effetti delle Convenzioni riguardo ai Terzi.

1165. Le convenzioni non hanno effetto che fra le parti contraenti, esse non pregiudicano nè giovano ai terzi che nel caso preveduto nell’articolo 1121.

L. 7, §. 19; l. 20, l. 27, §. 4, ff. de pactis; l. 1, cod. inter alios acta vel judicata; l. 25, cod. de pactis.

1166. Non ostante i creditori possono esercitare tutti i diritti, ed azioni del loro debitore, eccettuate quelle che sono esclusivamente personali.

Argum. ex l. 63, ff. de regulis juris.

1167. Possono pure, in loro proprio nome, impugnare gli atti fatti dal loro debitore in frode delle loro ragioni. Devono nondimeno riguardo alle loro ragioni enunziate nel titolo delle Successioni, e nel titolo del Contratto di matrimonio e de’ Diritti rispettivi degli sposi conformarsi alle regole che ivi sono prescritte.

V. Tot. tit. ff. quae in fraudem creditorum facta sunt.


CAPO IV.

Delle diverse specie di Obbligazioni.


Sezione I.

Dell’obbligazioni condizionali.


§. I.

Della condizione in genere, e delle sue diverse specie.

1168. L’obbligazione è condizionale quando si fa dipendere da un avvenimento futuro ed incerto; o tenendola in sospeso finchè l’avvenimento accada, e risolvendola in caso che l’evento succeda, o non succeda.

1169. La condizione casuale è quella che dipende dall’azzardo, e la quale non è in potere nè del creditore nè del debitore.

1170. La condizione potestativa è quella che fa dipendere l’esecuzione della convenzione da un avvenimento che è in facoltà dell’una o dell’altra parte contraente di far succedere o d’impedire.

1171. La condizione mista è quella che dipende nel tempo stesso dalla volontà di una delle parti contraenti e dalla volontà d’un terzo.

1172. Qualunque condizione di una cosa impossibile, o contraria ai buoni costumi, o proibita dalla legge è nulla, e rende nulla la convenzione da essa dipendente.

L. 1, §. 9 et 11, l. 31, ff. de obligationibus et actionibus; l. 7, l. 137, §. 6; l. 8, l. 35, in pr. et §. 1, l. 123, ff. de verborum obligationibus; l. 185, ff. de diversis regulis juris.

1173. La condizione di non fare una cosa impossibile non rende nulla l’obbligazione contratta sotto la detta condizione.

L. 7, l. 137, §. 6, ff. de verborum obligationibus.

1174. Ogni obbligazione è nulla, quando è stata contratta sotto una condizione potestativa per parte di colui che si è obbligato.

L. 8, ff. de obligationibus et actionibus; l. 46, §. 2 et 3; l. 108, §. 1, ff. de verborum obligationibus.

1175. Qualunque condizione deve essere adempita nella maniera che le parti hanno verosimilmente voluto ed inteso che lo fosse.

Argum. ex l. 68, ff. de solutionibus et liberationib.

1176. Quando un’obbligazione è contratta sotto la condizione che un avvenimento succederà in un tempo determinato, una tale condizione si ritiene mancata se il tempo sia spirato, senza che sia accaduto l’evento. Se non vi è tempo determinato, la condizione può sempre essere adempiuta, e non si ritiene mancata che quando siasi reso certo che l’evento non accaderà.

L. 10, l. 27, §. 1; l. 99, §. 1, ff. de verborum obligationibus.

1177. Quando un’obbligazione è contratta sotto la condizione che l’avvenimento non succederà in un dato tempo, questa condizione resta verificata allorchè questo tempo è spirato, senza che sia successo l’avvenimento; essa è verificata ugualmente, se prima del termine sia certo che non sarà per succedere l’avvenimento; e, se non vi è tempo determinato, essa non è verificata che quando sia certo, che l’avvenimento non sarà per succedere.

Leg. 9, l. 10, et l. 115, §. 1, ff. de verborum obligationibus.

1178. La condizione si ritiene per adempita quando il debitore obbligato sotto la stessa sia quegli che ne abbia impedito l’adempimento.

Leg. 81, §. 1, ff. de conditionibus et demonstrationibus; l. 85, §. 7, ff. de verborum obligationibus; l. 24 et 39, ff. de regulis juris.

1179. La condizione adempita ha un effetto retroattivo al giorno in cui fu contratta l’obbligazione. Se il creditore è morto prima che si verifichi la condizione, le sue ragioni passano al suo erede.

Argum. ex leg. 26, ff. de conditionibus institutionum.

1180. Il creditore può prima che sia verificata la condizione esercitare tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti.


§. II.

Della condizione sospensiva.

1181. L’obbligazione contratta sotto la condizione sospensiva è quella, la quale dipende o da un avvenimento futuro ed incerto, o da un avvenimento succeduto attualmente, ma non peranco noto alle parti.

Nel primo caso non può eseguirsi l’obbligazione che dopo l’avvenimento.

Nel secondo caso l’obbligazione ha il suo effetto dal giorno in cui è stata contratta.

Leg. 37, l. 38 et 39, ff. de rebus creditis; leg 100, l. 120, ff. de verborum obligationibus.

1182. Quando è stata contratta l’obbligazione sotto una condizione sospensiva, la cosa che forma il soggetto della convenzione rimane a rischio del debitore che non si è obbligato di consegnarla se non nel caso della evenienza della condizione.

Se la cosa è intieramente perita senza colpa del debitore, l’obbligazione è estinta.

Se la cosa è deteriorata senza colpa del debitore, il creditore ha la scelta, o di sciogliere l’obbligazione, o di esigere la cosa nello stato in cui si trova, senza diminuzione di prezzo.

Se la cosa è deteriorata per colpa del debitore, il creditore ha il diritto di sciogliere l’obbligazione, o di esigere la cosa nello stato in cui si trova unitamente ai danni ed interessi.

Leg. 5, cod. de periculo et commodo rei venditæ; l. 8, in fin. ff. de periculo et commodo rei venditæ; l. 3, et l. 10, in pr. ff. de periculo et commodo rei venditæ.

§. III.

Della condizione resolutiva.

1183. La condizione resolutiva è quella che verificandosi produce la revoca dell’obbligazione, e rimette le cose nel medesimo stato come se l’obbligazione non avesse mai avuto luogo.

Questa condizione non sospende l’esecuzione dell’obbligazione; essa obbliga soltanto il creditore a restituire ciò che ha ricevuto, nel caso in cui accada l’evento preveduto con la condizione.

Argum. ex l. 1 et 4, ff. de lege commissoria.

1184. La condizione resolutiva è sempre sottintesa nei contratti sinallagmatici pel caso in cui una delle parti non soddisfaccia alla sua obbligazione.

In questo caso, il contratto non è sciolto ipso jure. La parte, verso cui non fu eseguita l’obbligazione, ha la scelta di costringere l’altra all’adempimento della convenzione quando ciò sia possibile, o di domandarne lo scioglimento unitamente ai danni ed interessi.

La risoluzione della convenzione deve domandarsi giudicialmente, e può essere accordata al convenuto una dilazione a norma delle circostanze.

Argum. ex l. 2 et 3, ff. de lege commissoria.


Sezione II.

Delle Obbligazioni a tempo determinato.

1185. Il termine apposto alle obbligazioni è diverso dalla condizione in ciò, che non sospende l’obbligazione, ma ne ritarda soltanto l’esecuzione.

L. 41, §. 1; l. 46, in pr. ff. de verborum obligationibus.

1186. Ciò che non si deve che a tempo determinato non può esigersi prima della scadenza del termine; ma non può ripetersi ciò che è stato pagato anticipatamente.

L. 42, ff. de verborum obligationibus; l. 9, in pr. ff. de rebus creditis; l. 10; l. 16, §. 1; l. 17, et 18, ff. de condictione indebiti; l. 16, §. 1, ff. de compensationibus.

1187. Il termine si presume sempre stipulato in favore del debitore, quando non risulti dalla stipulazione, o dalle circostanze, che siasi convenuto egualmente in favore del creditore.

L. 41, §. 1, in fin., l. 122, in pr. ff. de verborum obligationibus; l. 17, ff. de reg. juris; l. 70, ff. de solutionibus. — V. l. 12, §. 1, ff. de verborum significatione.

1188. Il debitore non può più reclamare il beneficio del termine, quando si è reso decotto, o quando per fatto proprio ha diminuito le cauzioni che aveva date pel contratto al suo creditore.


Sezione III.

Delle Obbligazioni alternative.


1189. Chi ha contratta un’obbligazione alternativa si libera della stessa, mediante la consegna di una delle due cose comprese nell’obbligazione.

L. 34, §. 6, l. 25, ff. de contrahenda emptione; l. 2, §. 3, ff. de eo quod certo loco; l. 27, ff. de legatis 2. l. 25, cod. de pecunia constituta.

1190. La scelta appartiene al debitore, se non è stata espressamente accordata al creditore.

L. 10, §. 6, in fin. ff. de jure dotium; l. 25, in pr. ff. de contrahenda emptione; l. 112 et l. 133, §. 1, ff. de verborum obligationibus; l. 2, §. 3, de eo quod certo loco.

1191. Il debitore può liberarsi dalla obbligazione consegnando una delle due cose promesse, ma egli non può astringere il creditore a ricevere parte dell’una, e parte dell’altra.

L. 8, §. 2, ff. de legatis 1. l. 25, in pr. ff. de contrahenda emptione; l. 21, §. 6, ff. de actionibus empti et venditi.

1192. L’obbligazione diviene pura e semplice quantunque contratta in modo alternativo, se una delle due cose promesse non poteva essere il soggetto dell’obbligazione.

L. 72, §. 4; l. 95, in pr. ff. de solutionibus; l. 16, ff. de verborum obligationibus, l. 15, de duobus reis constituendis.

1193. L’obbligazione alternativa diviene pura e semplice, se una delle due cose promesse perisce o non può più essere consegnata, quand’anche ciò accada per colpa del debitore. Il prezzo di questa cosa non può essere offerto in suo luogo.

Se ambedue le cose sono perite, e che il debitore sia in colpa riguardo ad una di esse deve pagare il prezzo di quella che fu l’ultima a perire.

L. 2, §. 3, ff. de eo quod certo loco; l. 95, in pr. et §. 1, ff. de solutionibus; l. 105, ff. de verborum obligationibus; l. 34, §. 6, ff. de contrahenda emptione, l. 47, §. 3, ff. de legatis 1. — l. 82, §. 1, ff. de verborum obligationibus.

1194. Quando, nel caso contemplato dal precedente articolo, la scelta fu accordata nella convenzione al creditore:

O una soltanto delle cose è perita; ed allora, se ciò è accaduto senza colpa del debitore, il creditore deve ricevere quella che resta; se il debitore è in colpa, il creditore può richiedere la cosa rimasta, o il prezzo della cosa perita.

O ambedue le cose sono perite, ed allora, se il debitore è in colpa relativamente ad ambedue, od anche ad una sola, il creditore può domandare il prezzo dell’una o dell’altra a sua elezione.

Leg. 95, in pr., et §. 1, ff. de solutionibus et liberationibus.

1195. Se le due cose sono perite senza colpa del debitore e prima che egli fosse in mora, l’obbligazione è estinta in conformità dell’articolo 1302.

Leg. 34, §. 6, ff. de contrahenda emptione; l. 33, l. 37 et 105, ff. de verb. obligationibus.

1196. Gli stessi principj si applicano ai casi nei quali più di due cose sono comprese nell’obbligazione alternativa.


Sezione IV.

Delle Obbligazioni solidarie.


§. I.

Dell’Obbligazione solidaria fra i creditori.

1197. L’obbligazione è solidaria tra più creditori quando il titolo espressamente attribuisce a ciascuno di essi il diritto di chiedere il pagamento dell’intero credito, e che il pagamento fatto ad uno di essi libera il debitore, ancorchè il beneficio dell’obbligazione si possa dividere e ripartire tra i diversi creditori.

Leg. 2, ff. de duobus reis constituendis.

1198. Il debitore ha la scelta di pagare o all’uno o all’altro dei creditori solidarj, quando non sia stato prevenuto da uno di essi con giudiciale domanda.

Ciò nondimeno la condonazione la quale sia fatta da un solo dei creditori solidarj, non libera il debitore che per la porzione di questo creditore.

Leg. 2 et 16, ff. de duobus reis constituendis; l. 9, ff. de verborum obligationibus.

1199. Qualunque atto che interrompe la prescrizione relativamente ad uno dei creditori solidarj, giova egualmente agli altri creditori.

Leg. 5, cod. de duobus reis stipulandi et promittendi.


§. II.

Dell’Obbligazione solidaria fra i debitori.

1200. L’obbligazione è solidaria per parte dei debitori quando essi sono obbligati ad una medesima cosa, in maniera che ciascheduno possa essere astretto al pagamento per la totalità, e che il pagamento eseguito da uno solo liberi gli altri verso il creditore.

Leg. 2, l. 3, §. 1, l. 11, §. 1, ff. de duobus reis constituendis, l. 3, cod. de duobus reis stipulandi et promittendi.

1201. L’obbligazione può essere solidaria ancorchè uno dei debitori sia obbligato in modo diverso dall’altro al pagamento della medesima cosa; per esempio se l’uno non è obbligato che condizionalmente, mentre l’obbligazione dell’altro è pura e semplice, ovvero se l’uno abbia preso un termine a pagare che non è accordato all’altro.

Leg. 7, l. 9, §. 2, ff. de duobus reis constituendis.

1202. L’obbligazione solidaria non si presume, ma deve essere stipulata espressamente.

Questa regola non cessa fuorchè nei casi nei quali l’obbligazione solidaria ha luogo ipso jure, in virtù d’una disposizione di legge.

Leg. 6, in pr.; l. 8, l. 11, §. 2, ff. de duobus reis constituendis. — Novell. 99, cap. 1. — Leg. 3, cod. de duobus reis stipulandi et promittendi. — Authentic. hoc ita. cod. eod. tit. — L. 10, §. 3, ff. de appellationibus et relationibus; l. 43, ff. de re judicata et de effectu sententiarum; l. 1, et l. 2, cod. si plures una sententia condemnati sunt.

1203. Il creditore in virtù di un’obbligazione contratta solidariamente può rivolgersi contro quello fra i creditori che il creditore stesso vuole scegliere, senza che il debitore possa opporgli il beneficio di divisione.

Leg. 3, §. 1, ff. de duobus reis constituendis; l. 2 et 3, cod. de duobus reis stipulandi et promittendi. — Authentic. hoc ita, cod. eod. tit. — Novell. 99, cap. 1. — L. 47, ff. locati conducti.

1204. Le istanze giudiziali fatte contro uno dei debitori non tolgono al creditore il diritto di promuoverne delle simili contro gli altri.

L. 28, cod. de fidejussoribus et mandatoribus.

1205. Se la cosa dovuta è perita per colpa o durante la mora di uno o più debitori solidarj, gli altri condebitori non sono liberati dall’obbligo di pagare il prezzo della stessa, ma questi non sono tenuti ai danni ed interessi.

Il creditore può ripetere soltanto i danni e gl’interessi tanto dai debitori, per colpa dei quali la cosa è perita, quanto da coloro che erano in mora.

Leg. 18, ff. de duobus reis constituendis; l. 32, §. 4, ff. de usuris et fructibus; l. 173, §. 2, ff. de diversis regulis juris.

1206. Le domande giudiciali fatte contro uno dei debitori solidarj interrompono la prescrizione riguardo a tutti.

Leg. 5, cod. de duobus reis stipulandi et promittendi.

1207. La domanda degl’interessi proposta contro uno dei debitori solidarj fa decorrere gl’interessi riguardo a tutti.

Argum. ex leg. 5, cod. de duobus reis stipulandi et promittendi.

1208. Il condebitore solidario citato dal creditore può opporre tutte l’eccezioni che risultano dalla natura dell’obbligazione, e tutte quelle che gli sono personali, e quelle pure ch’egli ha comuni con tutti gli altri condebitori.

Non si possono opporre l’eccezioni che sono puramente personali ad alcuno degli altri condebitori.

Leg. 10 et 19, ff. de duobus reis constituendis.

1209. Quando uno dei debitori divenga erede unico del creditore, o quando il creditore divenga l’unico erede d’uno dei debitori, la confusione non estingue il credito solidario che per la quota e porzione del debitore o del creditore.

Leg. 71, in pr. ff. de fidejussoribus et mandatoribus, leg. 95, §. 2, ff. de solutionibus et liberationibus.

1210. Il creditore che acconsente alla separazione del debito a favore di uno dei condebitori, conserva la sua azione solidaria contro gli altri, dedotta però la porzione del debitore che egli ha liberato dall’obbligazione solidaria.

1211. Il creditore che riceve separatamente la parte di uno dei debitori, senza riservarsi nella quittanza la solidarietà, o i suoi diritti in generale, non rinuncia all’obbligazione solidaria che riguardo a questo debitore.

Non si presume che il creditore abbia liberato il debitore dall’obbligazione solidaria, quando ha ricevuto da questo una somma eguale alla porzione per cui è obbligato, se la quittanza non dichiari che la riceve per la sua parte.

Lo stesso ha luogo per la semplice domanda fatta contro uno dei condebitori per la sua parte, se questi non vi ha aderito, o se non è emanata una sentenza di condanna.

Leg. 18, cod. de pactis. — Leg. 8, §. 1, ff. de legatis 1.° — Argum. ex l. 23, cod. de fidejussoribus et mandatoribus.

1212. Il creditore, che riceve separatamente, e senza riserva la porzione dei frutti decorsi e degl’interessi del debito da uno dei condebitori non perde la solidarietà, che per i frutti od interessi scaduti, non già per quelli a scadere, o per il capitale, eccetto che il pagamento separato siasi continuato per dieci anni continui.

Alciat. ad l. 8, §. 1, ff. de legatis 1.°

1213. L’obbligazione contratta solidariamente verso il creditore si divide ipso jure fra i debitori, i quali non sono fra essi obbligati, che ciascuno per la sua quota e porzione.

Leg. 2, cod. de duobus reis stipulandi et promittendi.

1214. Il condebitore di un debito solidario, che lo ha pagato per intiero, non può ripetere dagli altri condebitori che la quota e porzione di ciascuno di essi.

Se uno di questi si trovi insolvibile, la perdita cagionata dalla sua insolvibilità si ripartisce per contributo sopra tutti gli altri condebitori solvibili, e sopra quello, che ha fatto il pagamento.

Leg. 36, et 39, ff. de fidejussoribus et mandatoribus; leg. 11, cod. eod. tit.; leg. 79, ff. de solutionibus.

1215. Nel caso in cui il creditore abbia rinunziato all’azione solidaria verso uno dei debitori, se uno o più degli altri condebitori divenissero insolvibili, la porzione di questi sarà per contributo ripartita tra tutti i debitori, ed anche fra quelli, che sono stati precedentemente liberati dalla solidarietà per parte del creditore.

1216. Se l’affare, per cui fu contratto il debito solidariamente, non riguardava che uno de’ coobbligati solidarj, questo sarà obbligato per tutto il debito rispetto agli altri condebitori, i quali relativamente ad esso non saranno considerati che come sue sicurtà.


Sezione V.

Delle Obbligazioni divisibili e delle indivisibili.

1217. L’obbligazione è divisibile o indivisibile secondo che essa ha per oggetto una cosa che nella sua tradizione, od un fatto che nella esecuzione è o no suscettibile di divisione materiale od intellettuale.

Leg. 2, §. 1, ff. de verborum obligationibus.

1218. L’obbligazione è indivisibile quantunque la cosa o il fatto che ne è l’oggetto sia di una natura divisibile, se il rapporto sotto cui è considerato nell’obbligazione non lo renda suscettibile di esecuzione parziale.

Leg. 72, in pr.; l. 85, in pr., et §. 2, ff. de verborum obligationibus; l. 80, §. 1, ff. ad legem Falcidiam.

1219. La solidarietà stipulata non imprime all’obbligazione il carattere d’indivisibilità.


§. I.

Degli effetti dell’Obbligazione divisibile.


1220. L’obbligazione che è suscettibile di divisione, deve eseguirsi fra il creditore, ed il debitore come se fosse indivisibile. La divisibilità non è applicabile, che riguardo ai loro eredi, i quali non possono ripetere il debito, nè sono tenuti di pagarlo, che per le porzioni loro spettanti, o per quelle per cui sono obbligati come rappresentanti il creditore od il debitore.

Leg. 2, cod. de hæreditariis actionibus; leg. 33, ff. de legatis 2.°

1221. Il principio stabilito nel precedente articolo è soggetto ad eccezione riguardo agli eredi del debitore;

1.° Nel caso in cui il debito sia ipotecario;

2.° Quando sia dovuto un determinato corpo;

3.° Quando si tratti di debito alternativo di cose a scelta del creditore, delle quali una è indivisibile;

4.° Quando un solo degli eredi è in forza del titolo incaricato dell’adempimento dell’obbligazione;

5.° Quando risulti, o dalla natura dell’obbligazione o dalla cosa che ne forma l’oggetto, o dal fine che si è avuto di mira nel contratto, essere stata intenzione de’ contraenti che il debito non potesse soddisfarsi partitamente.

Nei primi tre casi, l’erede che possiede la cosa dovuta, o il fondo ipotecato per il debito, può essere convenuto per il totale sulla cosa dovuta o sul fondo ipotecato, salvo ad esso il regresso contro i suoi coeredi. Nel quarto caso, l’erede unicamente incaricato del debito, e nel quinto caso, ciascuno erede può egualmente essere convenuto per la totalità, salvo il suo regresso verso i coeredi.

Leg. 2, in fin. cod. de hæreditariis actionibus; l. 2, cod. si unus ex pluribus hæredibus creditoris; l. 55, ff. de rei vindicatione. — L. 85, ff. de verborum obligationibus; leg. 80, §. 1, ff. ad legem Falcidiam.


§. II.

Degli effetti dell’Obbligazione indivisibile.

1222. Coloro, che hanno contratto congiuntamente un debito indivisibile, vi sono tenuti ciascuno per la totalità dal debito, ancorchè l’obbligazione non sia stata contratta solidariamente.

Argum. ex l. 192, ff. de regulis juris. — Leg. 2, §. 1, 2 et 4, ff. de verborum obligationibus.

1223. Lo stesso ha luogo riguardo agli eredi di quello, che ha contratto una simile obbligazione.

Leg. 192, in pr., ff. de regulis juris; l. 80, §. 1, ff. ad legem Falcidiam; l. 2, §. 2, ff. de verborum obligationibus; leg. 11, §. 25, ff. de legatis 3.°

1224. Ciascun erede del creditore può esigere l’intiera esecuzione dell’obbligazione indivisibile.

Non può egli solo fare la remissione della totalità del debito; nemmeno egli solo ricevere il valore invece della cosa. Se uno solo fra gli eredi ha fatto la remissione o ricevuto il valore della cosa, il coerede non può domandare la cosa indivisibile che addebitandosi la porzione del coerede, il quale ha fatto la remissione o ricevuto il valore.

L. 23, §. 9, ff. familiae erciscundae; l. 2, §. 2, ff. de verborum obligationibus; l. 18, §. 1, ff. de solutionibus et liberationibus; l. 13, §. 12, ff. de acceptilatione.

1225. L’erede del debitore, convenuto per la totalità dell’obbligazione, può dimandare un termine per chiamare in causa i suoi coeredi, purchè il debito non sia di tal natura che non possa essere egli solo condannato; salvo il regresso per la sua indennità contro i coeredi.

L. 11, §. 23, ff. de legatis 3.


Sezione VI.

Delle Obbligazioni con clausole penali.

1226. La clausola penale è quella con cui una persona per assicurare l’adempimento di una convenzione, si obbliga a qualche cosa nel caso d’inadempimento.

L. 71, l. 137, §. 7, ff. de verborum obligationibus, l. 44, §. 6, ff. de obligationibus, et actionibus; l. 10, §. 2, ff. de rebus dubiis.

1227. La nullità dell’obbligazione principale produce la nullità della clausola penale.

La nullità della clausola penale non porta quella dell’obbligazione principale.

L. 129, §. 1; l. 135, ff. de regulis juris; l. 97, in pr.; l. 126, §. 3, ff. de verborum obligationibus.

1228. Il creditore può agire per l’esecuzione dell’obbligazione principale in vece di domandare la pena stipulata contro il debitore che è in mora.

L. 122, §. 2, ff. de verborum obligationibus; l. 28, ff. de actionibus empti et venditi; l. 2, et 3, ff. de lege commissoria; l. 40, cod. de transactionibus. — Argum. ex l. 6, cod. de legibus.

1229. La clausola penale è la compensazione dei danni ed interessi che soffre il creditore per l’inadempimento dell’obbligazione principale.

Non può egli dimandare nel tempo medesimo la cosa e la pena, quando non l’abbia stipulata per il semplice ritardo.

L. 41 et 42, ff. pro socio; l. 28, ff. de actionibus empti et venditi; l. 16 et 17, ff. de transactionibus; l. 10, §. 1, ff. de pactis.

1230. Tanto nel caso che l’obbligazione principale contenga un termine nel quale debba eseguirsi quanto nel caso che non lo contenga, la pena non s’incorre, se non quando è in mora colui che si è obbligato o a dare, o a ricevere, o a fare.

L. 23, ff. de obligationibus et actionibus; l. 115, ff. de verborum obligationibus.

1231. La pena può essere modificata dal giudice, allorchè l’obbligazione principale è stata eseguita in parte.

L. 9, §. 1, ff. si quis caution. in judicio sistendi; l. unica, cod. de sententiis quae pro eo.

1232. Quando l’obbligazione principale contratta con clausola penale ha per oggetto una cosa indivisibile, la pena s’incorre per la contravvenzione di un solo degli eredi del debitore, e può domandarsi per intiero contro il contravventore, ovvero contro ciascuno dei coeredi per la loro quota e porzione; può anche domandarsi coll’azione ipotecaria per il tutto, salvo il loro regresso contro colui per il cui fatto si è incorsa la pena.

L. 4, §. 1; l. 83, §. 3, ff. de verborum obligationibus.

1233. Quando l’obbligazione principale contratta sotto pena è [in]divisibile, non s’incorre la pena, che da quello degli eredi del debitore, che contravviene a tale obbligazione, e per la parte solamente dell’obbligazione principale, per cui era egli tenuto, senza che si possa agire contro coloro che l’hanno eseguita.

Questa regola ammette eccezione allorchè essendo stata apposta la clausola penale ad oggetto che non si potesse fare il pagamento parzialmente, un coerede ha impedito, che l’obbligazione venisse per intiero adempita: in questo caso può esigersi da esso la pena intiera, e dagli altri eredi la sola porzione; salvo a questi il regresso.

L. 2, §. 5 et 6; l. 72, ff. de verborum obligat.


CAPO V.

De’ modi con cui si estinguono le Obbligazioni.

1234. Le obbligazioni si estinguono;

Col pagamento,

Colla novazione,

Colla remissione volontaria,

Colla compensazione,

Colla confusione,

Colla perdita della cosa,

Colla dichiarazione di nullità, o colla rescissione,

Per effetto della condizione risolutiva spiegata nel precedente articolo.

E colla prescrizione, che formerà il soggetto di un titolo particolare.

L. 34, ff. de solutionibus et liberationibus; l. 47, et 116, ff. de verborum significatione; l. 9, cod. de solutionibus; l. 1, ff. de novationibus et delegationibus; l. 1, ff. de acceptilatione; l. 4, cod. de compensationibus; l. 75, ff. de solutionibus et liberationibus; l. 95, §. 2, ff. de solutionibus et liberationibus; l. 33, et 67; ff. de verborum obligationibus.

Sezione I.

Del Pagamento.


§. I.

Del Pagamento in Generale.


1235. Qualunque pagamento suppone un debito; ciò che fu pagato senza esser dovuto, è ripetibile.

La ripetizione non è ammessa riguardo alle obbligazioni naturali che si sono volontariamente soddisfatte.

L. 1, l. 10, l. 13, l. 14, l. 16, l. 17, l. 18, ff. de condictione indebiti. V. l. 19, ff. de legatis 2.; l. 32, §. 3, ff. de condictione indebiti.

1236. Le obbligazioni possono estinguersi col pagamento fatto da qualunque persona che vi abbia interesse, come da un obbligato o da un fidejussore.

Possono anche essere estinte col pagamento fatto da un terzo che non abbia interesse, se questo terzo agisca in nome e per la liberazione del debitore, o se agendo in nome proprio, non lo faccia per subentrare nei diritti del creditore.

L. 23, l. 40, et 33, ff. de solutionibus et liberationibus, l. 39, ff. de negotiis gestis. l. 1, §. 24, ff. de exercitoria actione, l. 8, §. 5, ff. de novationibus et delegationibus, l. 39, ff. de negotiis gestis; l. 69, et 133, ff. de diversis regulis juris, l. 5, cod. de solutionibus et liberationibus.

1237. L’obbligazione di fare non può adempirsi da un terzo contro la volontà del creditore ove questi abbia interesse che venga adempita dal debitore medesimo.

L. 31, ff. de solutionibus et liberationibus.

1238. Per pagare validamente è necessario essere proprietario della cosa data in pagamento, ed essere capace di alienare.

Tuttavia non si può ripetere il pagamento di una somma di denaro, o di altra cosa che si consumi coll’uso, contro il creditore che l’abbia consumata in buona fede, sebbene il pagamento sia stato fatto da chi non era il proprietario, o non era capace di alienare.

Argum. ex l. 14, §. 8,, l. 15, l. 94, ff. de solutionibus et liberationibus, l. 54, ff. de regulis juris.

1239. Il pagamento deve essere fatto al creditore, od a persona autorizzata a riceverlo dal creditore medesimo, o dal giudice o dalla legge.

È valido il pagamento fatto a colui che non era autorizzato a riceverlo pel creditore, quando questi lo ratifichi, o ne abbia approfittato.

L. 12, in pr., et §. 4, l. 15, l. 49, l. 83, ff. de solutionibus et liberationibus, l. 4, et 12, cod. eod. tit. l. 4, ff. de negotiis gestis; l. 180, ff. de regulis juris; l. 4, §. 4, ff. de dolo malo. — Argum. ex l. 206, ff. de regulis juris; l. 24, ff. de negotiis gestis.

1240. Il pagamento fatto in buona fede a chi si trova nel possesso del credito, è valido, ancorchè il possessore ne abbia in appresso sofferta l’evizione.

Argum. ex l. 17, ff. de transactionibus.

1241. Non è valido il pagamento fatto al creditore, se questi fosse incapace a riceverlo, eccetto che il debitore provi la versione della cosa pagata in vantaggio del creditore.

L. 15, l. 47, in pr., et §. 1, ff. de solutionibus et liberationibus, l. 4, §. 4, ff. de dolo malo. l. 4, ff. de exceptionibus.

1242. Il pagamento fatto dal debitore al suo creditore, in pregiudizio di un sequestro o d’un atto di opposizione, non è valido riguardo ai creditori sequestranti ed opponenti: questi possono costringerlo a dare di nuovo, per ciò che riguarda le loro ragioni, salvo in questo caso soltanto, il suo regresso contro il creditore.

1243. Il creditore non può essere costretto a ricevere una cosa diversa da quella che gli è dovuta, quantunque il valore della cosa offerta fosse eguale ed anche maggiore.

1244. Il debitore non può forzare il creditore a ricevere in parte il pagamento di un debito, ancorchè divisibile.

Non ostante i giudici, avuto riguardo alla situazione del debitore, ed usando con molta riserva delle loro facoltà possono accordare dilazioni moderate al pagamento, e sospendere l’esecuzione giudiziale restando il tutto nello stato medesimo.

L. 21, ff. de rebus creditis, l. 41, §. 1, ff. de usuris et fructibus.

1245. Il debitore di una cosa certa e determinata viene liberato con rimetterla nello stato in cui si trova al tempo della consegna, purchè i deterioramenti sopraggiunti non provengano dal suo fatto o colpa, nè dalle persone di cui deve corrispondere, o che non fosse in mora prima delle seguite deteriorazioni.

L. 23, 35, 37 et 51, ff. de verborum obligationibus; l. 33, ff. de solutionibus et liberationibus. — Argum. ex l. 15, §. 3, ff. de rei vindicatione.

1246. Se il debito è di una cosa determinata soltanto dalla sua specie, il debitore per essere liberato, non sarà tenuto a darla della migliore qualità, ma non potrà darla neppure della peggiore.

L. 18, §. 1; l. 19, §. 4, ff. de edilitio edicto; l. 37, in pr., ff. de legatis 1.; l. 3, §. 1, cod. communia de legatis et fideicommissis, l. 33, §. 1. in fin.; l. 72, §. 5, ff. de solutionibus et liberationibus.

1247. Il pagamento deve effettuarsi nel luogo destinato dalla convenzione. Non essendovi destinazione di luogo, e trattandosi di cosa certa e determinata, il pagamento deve farsi nel luogo ove, al tempo del contratto, si trova la cosa che ne forma l’oggetto.

Esclusi questi due casi, il pagamento deve farsi nel domicilio del debitore.

Leg. 2, §. 2; l. 9, ff. de eo quod certo loco. — l. 22, in pr., ff. de verborum obligation.; l. 2, ff. de obligationibus et actionibus.

1248. Le spese del pagamento sono a carico del debitore.


§. II.

Del Pagamento con subingresso.

1249. Il subingresso nei diritti del creditore a favore di un terzo che lo paga, è convenzionale, o legale.

1250. Il subingresso è convenzionale,

1.° Quando il creditore ricevendo il suo pagamento da una terza persona, la surroga nei suoi diritti, azioni, privilegj ed ipoteche contro il debitore: questa surrogazione deve essere espressa, e fatta contemporaneamente al pagamento.

2.° Quando il debitore prende ad imprestito una somma ad oggetto di pagare il suo debito, e di surrogare il mutuante nei diritti del creditore. Per la validità di tale surrogazione è duopo che la scrittura di prestito e la quietanza si facciano avanti notaro; che nella scrittura di prestito si dichiari che la somma fu presa ad imprestito per fare il pagamento, e che nella quietanza pure si dichiari che il pagamento è stato fatto con i denari somministrati a tale effetto dal nuovo creditore. Questa surroga si opera senza il concorso della volontà del creditore.

Leg. 24, §. 3, ff. de rebus auctoritate judicis possidendis.

1251. Il subingresso ha luogo ipso jure,

1.° A vantaggio di colui, che essendo egli stesso creditore paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegj ed ipoteche;

2.° A vantaggio dell’acquirente d’un immobile, il quale impiega il prezzo del suo acquisto nel pagare i creditori a favore dei quali il fondo era ipotecato.

3.° A vantaggio di colui, che essendo obbligato con altri o per altri al pagamento del debito, avesse interesse di soddisfarlo.

4.° A vantaggio dell’erede beneficiario che ha pagato con i proprj denari i debiti ereditarj.

Leg. 1 et 5, cod. qui potiores in pignore habentur, l. 3, cod. de his qui in priorum creditorum loco succedunt. Leg. 22, §. 9, cod. de jure deliberandi.

1252. Il subingresso stabilito negli articoli precedenti ha luogo tanto contro i fidejussori quanto contro i debitori: esso non può nuocere al creditore quando questi non fu pagato che in parte; in tal caso egli può far valere le sue ragioni per il restante che gli è dovuto in preferenza a quello da cui non ha ricevuto che un pagamento parziale.


§. III.

Dell’imputazione dei pagamenti.

1253. Il debitore che ha più debiti ha diritto di dichiarare, quando paga, qual sia il debito che intende di soddisfare.

Leg. 1, ff. de solutionibus et liberationibus; leg. 1, cod. eod.

1254. Il debitore per un debito che produce frutti od interessi, non può senza il consenso del creditore, imputare nel capitale in preferenza dei frutti e degl’interessi ciò ch’egli paga. Il pagamento fatto in conto di capitale ed interessi, ma che non è integrale, s’imputa prima negl’interessi.

Leg. 5, l. 97, ff. de solutionibus et liberationibus.

1255. Quando il debitore per diversi debiti abbia accettata una quietanza, per cui il creditore abbia specificamente imputata la somma ricevuta sopra uno di questi debiti, il debitore non può chiedere più l’imputazione sopra un debito differente, purchè non siavi intervenuto dolo o sorpresa per parte del creditore.

Argum. ex leg. 1, ff. de solutionibus et liberationibus.

1256. Quando la quietanza non esprima alcuna imputazione, il pagamento deve essere imputato nel debito che a quell’epoca il debitore avesse maggior interesse di estinguere fra quelli che fossero parimente scaduti, altrimenti nel debito scaduto, quantunque meno oneroso di quelli non peranco scaduti.

Se i debiti sono di eguale natura, l’imputazione si fa sopra il più antico, o si fa pro rata in parità di cose.

Leg. 1, l. 2, l. 3, l. 4, l. 5, l. 7, l. 8 et 103, ff. de solutionibus, et liberationibus.


§. IV.

Dell’offerta di pagamento, e del deposito.

1257. Quando il creditore ricusa di ricevere il pagamento, il debitore può farne ad esso l’offerta reale, e in caso di rifiuto di accettare per parte del creditore, può depositare la somma o la cosa offerta.

Le offerte reali susseguite da un deposito liberano il debitore; esse a suo riguardo tengono luogo di pagamento, e quando sono fatte validamente, la cosa in tal modo depositata rimane a rischio del creditore.

Leg. 9, cod. de solutionibus et liberationibus, l. 19, cod. de usuris. V. Argum. ex l. 72, §. 2, ff. de solutionibus et liberationibus.

1258. Affinchè le offerte reali sieno valide, è necessario,

1.° Che siano fatte al creditore capace di esigere, o a quello che ha facoltà di ricevere per il medesimo;

2.° Che sieno fatte da persona capace di pagare;

3.° Che sieno fatte di tutta la somma esigibile, dei frutti od interessi dovuti, delle spese liquide, e d’una somma per le spese non liquidate, colla riserva per qualunque supplemento;

4.° Che il termine sia scaduto, nel caso che sia stato stipulato a favore del creditore;

5.° Che siasi verificata la condizione sotto la quale fu contratto il debito;

6.° Che l’offerta sia fatta nel luogo convenuto per il pagamento, e non essendovi convenzione speciale per il luogo di pagamento, sia fatta alla persona del creditore, o al suo domicilio, ovvero a quello scelto per l’esecuzione del contratto.

7.° Che l’offerta sia fatta per mezzo d’un officiale pubblico autorizzato a questa sorta di atti.

Leg. 9, cod. de solutionibus et liberationibus.

1259. Non è necessario per la validità del deposito che venga autorizzato dal Giudice, ma basterà:

1.° Che sia stato preceduto da un’intimazione notificata al creditore, e contenente l’indicazione del giorno, ora e luogo in cui la cosa offerta sarà depositata;

2.° Che il debitore siasi spogliato del possesso della cosa offerta, consegnandola unitamente agl’interessi decorsi sino al giorno del deposito, nel luogo indicato dalla legge per ricevere queste consegne;

3.° Che siasi esteso dall’ufficiale pubblico un processo verbale indicante la natura delle specie offerte, il rifiuto di accettare fatto dal creditore o la sua mancanza a comparire, e finalmente il deposito;

4.° Che nel caso in cui il creditore non sia comparso, gli sia stato notificato il processo verbale di deposito con l’intimazione di ritirare la cosa depositata.

1260. Le spese per l’offerta reale e per il deposito, qualora siano legittime, sono a carico del creditore.

1261. Finchè il deposito non sia stato accettato dal creditore, il debitore può ritirarlo; e quando lo ritiri, i suoi condebitori o sicurtà non restano liberati.

1262. Allorchè il debitore ha egli stesso ottenuta una sentenza passata in giudicato, la quale abbia dichiarate buone e valide le sue offerte e il deposito, a lui non è più lecito nemmeno col consenso del creditore, di ritirare il deposito in pregiudizio dei suoi condebitori o fidejussori.

Argum. ex leg. 62, ff. de pactis.

1263. Il creditore il quale ha acconsentito, che il debitore ritiri il suo deposito dopo che esso fu dichiarato valido con sentenza passata in giudicato non può pel pagamento del proprio credito, più valersi dei privilegj e delle ipoteche che vi erano annesse; egli non ha più ipoteca se non dal giorno in cui l’atto col quale acconsentì che fosse ritirato il deposito sarà stato rivestito delle forme prescritte a produrre un ipoteca.

Argum. ex leg. 6, ff. qibus modis pignus vel hypotheca solvitur.

1264. Se ciò che è dovuto è una cosa certa, la quale debba essere consegnata nel luogo in cui si trova il debitore, deve questi far ingiungere al creditore di eseguire il trasporto con atto notificato alla sua persona, o al suo domicilio, o all’abitazione eletta per l’esecuzione della convenzione. Fatta quest’intimazione, se il creditore non trasporta la cosa, e se il debitore abbisogni del luogo in cui è collocata, questi potrà ottenere dalla giustizia il permesso di depositarla in qualsiasi altro luogo.

Argum. ex leg. 1, §. 3, ff. de periculo et commodo rei venditæ.


§. V.

Della cessione dei beni.

1265. La cessione dei beni è un atto col quale il debitore dimette tutti i suoi beni ai suoi creditori, quando non si trova più in caso di pagare i propri debiti.

1266. La cessione dei beni è o volontaria o giudiziaria.

1267. La cessione dei beni volontaria è quella che i creditori accettano volontariamente, e che non ha altro effetto fuori che quello che risulta dalle stipulazioni medesime del contratto fatto fra essi ed il debitore.

1268. La cessione giudiziaria è un beneficio che la legge accorda al debitore di buona fede ed insolvibile per causa d’un infortunio, cui per conservare la libertà personale, è permesso di fare giudicialmente l’abbandono di tutti i suoi beni ai suoi creditori, non ostante qualunque stipulazione in contrario.

L. 1, et 4, cod. qui bonis cedere possunt.

1269. La cessione giudiziaria non conferisce la proprietà ai creditori, ma loro attribuisce soltanto il diritto di far vendere i beni a loro vantaggio, e di percepirne i frutti sino alla vendita.

L. 4, cod. qui bonis cedere possunt.

1270. I creditori non possono ricusare la cessione giudiziaria, se non ne’ casi eccettuati dalla legge.

Essa esime il debitore dall’arresto personale.

Essa non libera il debitore che sino alla concorrenza del valore de’ beni ceduti; e nel caso in cui non fossero sufficienti, se ne acquista di nuovi, egli è obbligato a cederli sino all’intiero pagamento.

L. 2, in fin. cod qui bonis cedere possunt, l. 7, ff. de cessione bonorum.


Sezione II.

Della Novazione.

1271. La novazione si fa in tre maniere.

1.° Quando il debitore contrae verso il suo creditore un nuovo debito, il quale viene sostituito all’antico che rimane estinto.

2.° Quando un nuovo debitore è sostituito all’antico, quale viene liberato dal creditore;

3.° Quando in forza d’una nuova obbligazione, un nuovo creditore viene sostituito all’antico, verso cui il debitore è liberato.

L. 1, et 11, ff. de novationibus et delegationibus, l. 1 et 3, cod. eod. tit.

1272. La novazione non può effettuarsi che tra persone capaci di contrattare.

L. 3, l. 10, l. 20, §. 1, l. 31, §. 1, ff. de novationib. et delegationib. l. 4, cod. eod., l. 27, ff. de pactis.

1273. La novazione non si presume; conviene che risulti chiaramente dall’atto la volontà di effettuarla.

L. 2, ff. de novationibus et delegationibus; l. ult. cod. eod.

1274. La novazione col sostituire un nuovo debitore, può effettuarsi senza il consenso del primo.

L. 1, l. 6, cod. de novationibus et delegationibus.

1275. La delegazione per cui un debitore assegna al creditore un’altro debitore il quale si obbliga verso il creditore, non produce novazione, se il creditore espressamente non ha dichiarato la sua volontà di liberare il debitore che ha fatta la delegazione.

L. 11, ff. de novationibus et delegationibus.

1276. Il creditore che ha liberato il debitore da cui fu fatta la delegazione, non ha regresso contro questo debitore, se il delegato diviene insolvibile, purchè l’atto non contenga una riserva espressa, o che il delegato non fosse di già apertamente fallito, o prossimo a fallire al momento della delegazione.

L. 3, cod. de novationibus et delegationibus.

1277. La semplice indicazione fatta dal debitore di una persona che debba pagare in sua vece, non produce novazione.

Lo stesso ha luogo per la semplice indicazione fatta dal creditore di una persona che debba per lui ricevere.

Argum. ex l. 1 et 6, cod. de novationibus et delegationibus, l. 10, l. 20, l. 25, ff. eod. tit.

1278. I privilegj e le ipoteche dell’antico credito non passano in quello che gli è sostituito, quando il creditore non ne abbia fatta espressa riserva.

L. 18 et leg. 29, ff. de novationibus et delegationibus. l. 12, §. 1, ff. qui potiores in pignore vel hypoteca habentur.

1279. Quando la novazione si effettua colla sostituzione di un nuovo debitore, i privilegj ed ipoteche primitive del credito non posson ritenersi per trasferite sui beni del nuovo debitore.

L. 30, ff. de novationibus et delegationibus.

1280. Se la novazione si effettua tra il creditore ed uno dei debitori solidarj, i privilegj e le ipoteche dell’antico credito non possono essere riservate che sui beni di quello che contrae il nuovo debito.

Argum. ex l. 18 ff. de novationibus et delegationibus.

1281. Mediante la novazione fatta tra il creditore ed uno dei debitori solidarj, i condebitori restano liberati.

La novazione eseguita relativamente al debitore principale libera i fidejussori.

Nondimeno, se il creditore, nel primo caso, esiga l’adesione dei condebitori, o, se nel secondo, quella de’ fidejussori, e che essi ricusino di accedere alla nuova convenzione, sussiste l’antico credito.

Argum. ex l. 6, ff. de duobus reis constituendis. — L. 44, cod. de fidejussoribus et mandatoribus.


Sezione III.

Della remissione del debito.

1282. La volontaria consegna della scrittura originale dell’obbligo sotto forma privata, fatta dal creditore al debitore, costituisce la prova della liberazione.

Argum. ex leg. 2, ff. de pactis.

1283. La consegna volontaria della prima copia autentica in forma esecutoria della scrittura d’obbligo fa presumere la remissione del debito od il pagamento, senza pregiudizio della prova in contrario.

1284. La consegna dello scritto originale d’obbligo sotto firma privata, o della copia anzidetta ad uno dei debitori solidarj, produce rispettivamente lo stesso effetto a vantaggio dei condebitori.

Argum. ex l. 3, ff. de duobus reis constituendis.

1285. La remissione del debito o la liberazione pattuita a vantaggio di uno dei condebitori solidarj, libera tutti gli altri, purchè il creditore non siasi espressamente riservato i suoi diritti contro questi ultimi.

In questo caso, non può ripetere il credito, se non fatta deduzione della parte di colui al quale ha fatto la remissione.

Leg. 34, §. 11, ff. de solutionibus et liberationibus, l. 19, ff. de duobus reis constituendis.

1286. La restituzione del pegno non basta per far presumere la remissione del debito.

Leg. 3, ff. de pactis; l. 2, cod. de remissione pignoris.

1287. La remissione e la liberazione convenzionale accordata al debitore principale, libera i fidejussori;

Quella accordata al fidejussore non libera il debitore principale;

Quella accordata ad uno dei fidejussori non libera gli altri.

Leg. 60, leg. 68, §. 2, ff. de fidejussoribus, et mandatoribus. L. 4, cod. eod. tit. — Leg. 153, §. 1, ff. de fidejussoribus et mandatoribus.

1288. Ciò che il creditore ha ricevuto da un fidejussore per liberarlo dalla cauzione, deve imputarsi nel debito e portarsi in iscarico del debitore principale e degli altri fidejussori.

Leg. 15, §. 1, ff. de fidejussoribus et mandatoribus.


Sezione IV.

Della Compensazione.

1289. quando due persone sono debitrici l’una verso l’altra, ha luogo tra esse una compensazione, che estingue i due debiti nel modo, e nei casi da esprimersi in appresso.

Leg. 1, l. 2 et 3, de compensationibus.

1290. La compensazione si fa ipso jure per la sola operazione della legge, ed anche senza saputa del debitore; nel momento stesso in cui i due debiti esistono contemporaneamente, questi reciprocamente si estinguono, fino alla concorrenza delle loro rispettive quantità.

Leg. 20, l. 11 et 12, ff. de compensationibus; leg. 4, l. 5 et 21, cod. eod. tit.; l. 7, cod. de solutionibus.

1291. Non ha luogo la compensazione se non tra due debiti che hanno ugualmente per oggetto una somma di denaro, od una determinata quantità di cose fungibili della stessa specie, e che sono egualmente liquide ed esigibili.

Le prestazioni non controverse di grani o di derrate, il cui valore è regolato dal prezzo dei pubblici mercati possono compensarsi con somme liquide ed esigibili.

Leg. 14, §. 1, cod. de compansationibus; leg. 7 et 22, ff. eod. tit.

1292. Le dilazioni, che si fossero accordate non sono di ostacolo alla compensazione.

Leg. 15, §. 1, ff. de compensationibus.

1293. La compensazione ha luogo, qualunque siano le cause dell’uno o dell’altro debito, eccettuati i seguenti casi.

1.° Della dimanda per la restituzione della cosa di cui il proprietario fu ingiustamente spogliato;

2.° Della dimanda per restituzione del deposito o del commodato;

3.° Di un debito il cui titolo derivi da alimenti dichiarati non soggetti a sequestro.

Paul. sentent. lib. 2, tit. 5, §. 3; l. 8 et 11, cod. de compensationibus; l. 15, ff. eod. — l. 14, §. 2, cod. de compensationibus. — Sebast. de Mendicis trac. de compens., p. 1, §. 3. — l. 4, cod. de commodato. — Leg. 23, §. 1; l. 29, §. 1, ff. deposit. — l. 3, cod. de compens. — V. l. 1 et 3, cod. de compens. Leg. 17, l. 20 et 24, ff. eod., leg. 46, §. 5, ff. de jure fisci.

1294. Il fidejussore può opporre la compensazione di ciò che il creditore deve al debitore principale.

Ma il debitore principale non può opporre la compensazione di quello che il creditore deve al fidejussore.

Il debitore solidario non può parimente opporre la compensazione di ciò che il creditore deve al suo condebitore.

Leg. 4, l. 5, ff. de compensationibus. — Argum. ex l. 9, cod. de compensationibus, et l. 18, §. 1, ff. eod.; l. 10, ff. de duobus reis constituendis. — Leg. 23, ff. de compensationibus.

1295. Il debitore che puramente e semplicemente acconsente alla cessione che il creditore fa delle sue ragioni ad un terzo, non può più opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente prima dell’accettazione.

La cessione però alla quale il debitore non ha aderito, ma che fu al medesimo notificata, non impedisce la compensazione fuorchè dei crediti posteriori alla notificazione.

Argum. ex leg. 16, ff. ad senatus consultum Macedonianum.

1296. Quando i due debiti non siano pagabili nello stesso luogo, non si può opporre la compensazione, se non computate le spese di trasporto nel luogo del pagamento.

Leg. 15, ff. de compensationibus.

1297. Quando la medesima persona abbia più debiti compensabili, si osservano, per la compensazione, le stesse regole che si sono stabilite per l’imputazione nell’articolo 1256.

V. leg. 1, cod. de solutionibus et liberationibus; l. 1, l. 5, §. 1; l. 102, §. 1, l. 3, l. 94, §. fin.; l. 103, l. 1, l. 7, l. 4, eod. tit.

1298. La compensazione non ha luogo a pregiudizio dei diritti acquistati da un terzo. Quegli perciò che essendo debitore, divenne creditore dopo il sequestro ordinato presso di sè a favore di un terzo, non può opporre la compensazione a pregiudizio di chi ottenne il sequestro.

1299. Quegli che ha pagato un debito il quale era di diritto estinto in forza della compensazione, proponendo il credito per cui non ha opposta la compensazione, non può, in pregiudizio dei terzi, prevalersi dei privilegj e delle ipoteche annesse al suo credito, quando però non abbia avuto un giusto motivo d’ignorare il credito che avrebbe dovuto compensare il suo debito.

Leg. 10, §. 1, ff. de compensationibus. — leg. 1, cod. de condictione indebiti.


Sezione V.

Della Confusione.

1300. Quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, succede una confusione di diritto, che estingue il debito ed il credito.

Argum. ex l. 75, ff. de solutionibus et liberationibus. — l. 50, ff. de fidejussoribus et mandatoribus; l. 6, cod. de hæreditariis actionibus.

1301. La confusione che ha luogo nella persona del debitore principale, giova ai suoi fidejussori;

Quella che succede nella persona del fidejussore, non produce l’estinzione dell’obbligazione principale.

Quella che ha luogo nella persona del creditore, non giova ai suoi condebitori solidarj se non per la porzione di cui viene ad essere debitore.

Leg. 38, §. 1, ff. de fidejussoribus et mandatoribus, l. 34, §. 8, ff. de solutionibus et liberationibus. — l. 129, §. 1, ff. de regulis juris, l. 2, ff. de peculio legato, l. 71, ff. de fidejussoribus et mandatoribus.


Sezione VI.

Della perdita della cosa dovuta.

1302. Quando una certa e determinata cosa che formava il soggetto dell’obbligazione, viene a perire, od è posta fuori di commercio, o si smarrisce in modo che se ne ignori assolutamente l’esistenza, l’obbligazione si estingue se la cosa sia perita o smarrita senza colpa del debitore e prima che fosse in mora.

Quando pure il debitore sia in mora, e non abbia assunto in sè stesso il pericolo dei casi fortuiti, si estingue l’obbligazione, se la cosa sarebbe egualmente perita presso il creditore, ove già gli fosse stata rimessa.

Il debitore è tenuto a provare il caso fortuito che allega.

In qualunque modo sia perita o siasi smarrita una cosa rubata, la di lei perdita non dispensa colui che l’ha sottratta dalla restituzione del valore.

Leg. 33, l. 37 et 51, l. 91, in pr. §. 1, ff. de verborum obligationibus; l. 23, in fin, ff. de regulis juris. — l. 15, §. 3, ff. de rei vindicatione; l. 47, §. 6, ff. de legatis 1.° l. 14, §. 1, ff. depositi; l. 12, §. 3, ff. ad exhibendum; l. 40, in pr. ff. de hæreditatis petitione; l. 12, in pr. ff. de condictione furtiva; l. 19, ff. de vi et vi armata. — Argum. ex l. 1, cod. de probationibus; l. 2, ff. eod. tit. — l. 4, cod. de edendo; l. 1, ff. de exceptionibus, præscriptionibus, et præjudiciis; l. 19, ff. de probationibus. — l. 7, §. 2, ff. de condictione furtiva.

1303. Allorchè la cosa è perita, posta fuori di commercio, o smarrita senza colpa del debitore, è questi tenuto a cedere al suo creditore i diritti e le azioni d’indennità, se alcuna gliene compete riguardo alla medesima.


Sezione VII.

Delle Azioni di nullità, o di rescissione delle convenzioni.

1304. L’azione di nullità o di rescissione d’una convenzione in tutti i casi dura dieci anni, quando non sia stata ristretta ad un minor tempo da una legge particolare.

Nel caso di violenza, questo tempo non comincia a decorrere, che dal giorno in cui è cessata; nel caso di errore o di dolo, dal giorno in cui furono scoperti; e riguardo agli atti delle donne maritate fatti senza autorizzazione, dal giorno dello scioglimento dal matrimonio.

Relativamente agli atti fatti dagl’interdetti, il tempo non decorre se non dal giorno in cui è tolta l’interdizione, e riguardo a quelli dei minori, che dal giorno della loro maggior età

Edict. perpet. lib. 4, tit. 2; l. 14, in pr. et §. 11, ff. quod metus causa gestum erit — l. 7, §. 4 cod. de præscriptione triginta vel quadraginta annorum; l. 50, §. omnis, cod. de jure dotium — l. 7, cod. de temporibus in integrum restitutionis.

1305. La semplice lesione dà luogo alla rescissione in favore del minore non emancipato, contro qualunque sorta di convenzioni; ed in favore del minore emancipato, contro tutte le convenzioni che oltrepassano i limiti della sua capacità, come è determinato al titolo della Minor età, della Tutela e della Emancipazione.

Leg. 1, §. 2; l. 7, §. 1, 3, 4 et 5; l. 23 et 29, ff. de minoribus; l. 2, cod. si adversus solutionem; l. 2, cod. si adversus rem judicatam; l. 1, l. 2, et 3, cod. si sæpius in integrum restitutio; l. 8, cod. de in integrum restitutione minorum; l. 1, cod. si minor ab hæreditate se abstineat.

1306. Il minore non può restituirsi in intiero per causa di lesione, quando questa unicamente provenga da un evento fortuito ed impreveduto.

Leg. 1, §. 3, 4 et 5, l. 24, §. 1; l. 44, ff. de minoribus, l. 9, cod. de integrum restitutione; l. 119, §. 1, ff. de regulis juris.

1307. La semplice dichiarazione fatta dal minore di essere maggiore, non lo esclude dal beneficio della restituzione.

Leg. 1, l. 2, et l. 3, cod. si minor se majorem dixerit.

1308. Il minore che è negoziante, banchiere od artigiano, non può restituirsi contro le obbligazioni contratte per ragione del suo commercio o della sua arte.

1309. Il minore non può restituirsi in intiero contro le convenzioni stipulate nel suo contratto di matrimonio, quando queste furono fatte coll’approvazione ed assistenza di quelli il cui consenso è necessario per la validità del matrimonio.

Leg. 9, §. 1; l. 38, §. 2, ff. de minoribus; leg. unica, cod. si adversus dotem.

1310. Il minore non può restituirsi in intiero contro le obbligazioni nascenti dal suo delitto.

Leg. 9, §. 2 et 3; l. 37, §. 1, ff. de minoribus; l. 1 et l. 2, cod. si adversus delictum.

1311. Non è più ammesso ad impugnare l’obbligazione assunta nella sua minore età, quando, divenuto maggiore, l’ha ratificata, sia che tale obbligazione fosse nulla nella sua forma, sia che fosse soltanto soggetta a restituzione.

Leg. 3, §. 1 et 2; l. 38, ff. de minoribus; l. 1 et 2, cod. si major factus ratum habuerit.

1312. Quando i minori, gl’interdetti o le donne maritate sono ammessi, in tale qualità, ad essere restituiti in intiero contro le loro obbligazioni, non si può pretendere il rimborso di ciò che loro sia stato pagato in conseguenza di queste obbligazioni nel tempo della minor età, dell’interdizione o del matrimonio, eccetto che venga provato che quanto fu pagato venne convertito in loro vantaggio.

Leg. 1, cod. de reputationibus quæ sunt fiunt in judicio in integrum restitutionis; l. 24, §. 1; l. 27, §. 1, ff. de minoribus; l. 32, §. 4, ff. de administratione et periculo tutorum; l. 7, §. 5; l. 13, ff. de rebus eorum qui sub tutela vel cura sunt; l. 206, ff. de regulis juris.

1313. I maggiori non sono restituiti in intiero per causa di lesione, se non nei casi, e sotto le condizioni specialmente espresse in questo Codice.

1314. Quando si sono osservate le formalità richieste riguardo ai minori od agl’interdetti, tanto nell’alienazione degl’immobili, che nelle divisioni dell’eredità, sono i medesimi considerati, relativamente a questi atti, come se gli avessero fatti nella maggior età o prima dell’interdizione.

V. tot. tit, ff. ex quibus causis majores 25 annis in integrum restituuntur.


CAPO VI.

Della Prova delle Obbligazioni, e di quella del Pagamento.

1315. quegli che dimanda l’esecuzione d’una obbligazione, deve provarla.

Ed all’incontro, colui che pretende di essere stato liberato, deve giustificare il pagamento, od il fatto che ha prodotto l’estinzione della sua obbligazione.

Leg. 1, cod. de probationibus; leg. 4, cod. de edendo.

1316. Le regole che riguardano la prova per iscritto, la prova testimoniale, le presunzioni, la confessione della parte, ed il giuramento, sono spiegate nelle seguenti sezioni.


Sezione I.

Della Prova per iscritto.


§. I.

Del documento autentico.

1317. L’atto autentico è quello che è stato ricevuto dai pubblici ufficiali autorizzati ad attribuirgli la pubblica fede nel luogo in cui fu esteso, e colle solennità richieste.

1318. L’atto non autentico per l’incompetenza od incapacità dell’ufficiale, o per un difetto di forma vale come privata scrittura, quando sia stato sottoscritto dalle parti.

1319. L’atto autentico fa piena fede della convenzione che contiene fra le parti contraenti, e loro eredi, od aventi causa da essi.

Ciò non ostante nel caso di querela di falso promossa in via di domanda principale, l’esecuzione dell’atto impugnato per falso verrà sospesa coll’introduzione dell’accusa di falsità, e nel caso in cui quest’accusa fosse promossa per incidente, i tribunali potranno, a norma delle circostanze, sospendere provvisoriamente l’esecuzione dell’atto.

Contr. l. 2, cod. ad legem Corneliam de falsis.

1320. Tanto l’atto autentico, quanto la privata scrittura, fa prova fra le parti anche di quelle cose, le quali non sono state espresse che in modo enunciativo, purchè l’enunciativa abbia un diretto rapporto colla disposizione. Le enunciative estranee alla disposizione non possono servire che per un principio di prova.

1321. Le controdichiarazioni in iscritto non possono avere effetto che fra le parti contraenti, non contro terze persone.


§. II.

Della privata scrittura.

1322. La scrittura privata riconosciuta da quello contro cui si produce, o legalmente considerata come riconosciuta, ha la stessa fede dell’atto autentico fra quelli che l’hanno sottoscritta, e fra i loro eredi ed aventi causa.

1323. Quegli contro cui si produce un atto privato, è tenuto di formalmente riconoscere o negare la propria scrittura, o la propria firma.

I suoi eredi od aventi causa possono anche soltanto dichiarare che non conoscono la scrittura o la sottoscrizione del loro autore.

1324. Quando la parte neghi la propria scrittura o firma, e quando i suoi eredi od aventi causa da essi dichiarino di non conoscerla, se ne ordina la verificazione giudiziale.

1325. Le scritture private, le quali contengono convenzioni sinallagmatiche, non sono valide quando non siano state fatte in tanti originali, quante sono le parti che vi hanno un interesse distinto.

Basta un solo originale per tutte le persone che hanno uno stesso interesse.

In ciascun originale deve farsi menzione del numero degli originali che si sono fatti.

Ciò non ostante la mancanza della menzione che gli originali siano stati fatti in duplo, in triplo, ec., non può essere opposta da colui che ha eseguita per parte sua la convenzione contenuta nell’atto.

V. leg. 17, l. 46, §. 2 et 3; l. 101, §. 1, ff. de verborum obligationibus; l. 8, ff. de obligationibus et actionibus.

1326. La polizza o promessa per scrittura privata colla quale un solo si obbliga verso d’un altro a pagargli una somma di danaro o a darli altra cosa valutabile, deve essere scritta per intiero di mano di colui che la sottoscrive, o per lo meno è necessario che, oltre la sua sottoscrizione, abbia scritto di propria mano un buono ovvero un approvato indicante in lettere per esteso la somma, o la quantità della cosa.

Si eccettua il caso in cui la polizza o promessa suddetta si rilasci da mercanti, artigiani, lavoratori, vignajoli, giornalieri o servitori.

1327. Quando la somma espressa nel corpo dell’atto diversifichi da quella espressa nel buono, si presume che l’obbligazione sia per la somma minore, ancorchè l’atto, come pure il buono fossero scritti per intiero di mano di quello che si è obbligato, eccetto che non si provasse ove precisamente sia incorso l’errore.

Argum. ex l. 9, et l. 34, ff. de regulis juris.

1328. La data delle scritture private non è computabile riguardo ai terzi, che dal giorno in cui vengono registrate, dal giorno della morte di colui, o di uno di quelli che le hanno sottoscritte, o dal giorno in cui la sostanza delle medesime scritture resti comprovata da atti stesi da ufficiali pubblici, come sarebbero i processi verbali di sigillamento o d’inventario.

1329. I registri dei mercanti non fanno prova delle somministrazioni che vi sono allibrate, contro le persone che non sono mercanti, eccetto quanto sarà dichiarato in proposito del giuramento.

1330. I libri de’ mercanti fanno prova contro di essi: ma quegli che vuole trarne vantaggio, non può prescindere da ciò che contengono di contrario alla sua pretensione.

V. Doctor. ad. l. 42, cod. de transactionibus.

1331. I registri e carte domestiche non formano prova a favore di colui che le ha scritte; fanno però fede contro di essi, 1.° in tutti i casi in cui enunciano formalmente la ricevuta d’un pagamento, 2.° quando contengono una espressa menzione che una annotazione fosse stata scritta per supplire un difetto di documento a favore di quello, a vantaggio del quale esprimono una obbiezione.

Leg. 5, l. 6, leg. 7, cod. de probationibus. — Leg. 31, ff. eod. tit.

1332. Qualunque annotazione posta dal creditore appiede, in margine od a tergo d’un documento che sia continuamente restato presso di lui, fa fede, quantunque non firmata, nè datata da esso, quando tenda a dimostrare la liberazione del debitore.

Lo stesso ha luogo per qualunque annotazione posta dal creditore a tergo, in margine od appiè di un originale in duplo di una scrittura, o di una quietanza, che si trovi presso il debitore.


§. III.

Delle Tessere, ossia tacche a riscontro.

1333. Le tacche d’un riscontro corrispondenti a quelle del riscontro compagno fanno fede fra le persone, le quali costumano di comprovare con tal mezzo le somministrazioni che fanno, e ricevono al minuto.


§. IV.

Delle copie degl’istrumenti.

1334. Le copie, quando esista l’istrumento originale, fanno fede soltanto di ciò che si contiene nell’istrumento, di cui può chiedersi sempre l’esibizione.

1335. Quando non esiste più l’istrumento originale, le copie fanno fede in conformità delle seguenti distinzioni:

1.° Le copie autentiche di prima edizione fanno la stessa fede che l’originale. Lo stesso ha luogo tanto per le copie che sono state fatte per ordine de’ magistrati, presenti le parti o debitamente citate, quanto per quelle che sono state fatte in presenza delle parti, e di loro reciproco consenso.

2.° Le copie che senza autorità del magistrato, e senza il consenso delle parti, e posteriormente al rilascio delle copie autentiche di prima edizione, saranno state trascritte dalla matrice dell’atto del notaro che lo ha ricevuto, o da uno dei suoi successori, o da ufficiali pubblici aventi la qualità di depostitarj delle matrici notarili, possono, qualora fosse perduto l’originale, far fede, purchè siano antiche.

Sono ricevute per antiche quando abbiano più di trent’anni.

Quando abbiano meno di anni trenta non possono servire che di principio di prova per mezzo di scritto.

3.° Quando le copie fatte sulla matrice d’un atto non fossero state scritte dal notaro che l’ha ricevuto, o da uno de’ suoi successori, o da ufficiali pubblici aventi la qualità di depositarj delle matrici notarili, non potranno servire che per un principio di prova in iscritto qualunque ne sia la loro antichità.

4.° Le copie delle copie potranno, secondo le circostanze, essere considerate come semplici indizj.

1336. La trascrizione d’un atto ne’ registri pubblici non potrà servire che di principio di prova in iscritto: anche per ciò sarà necessario;

1.° Che sia indubitato essersi perdute tutte le matrici del Notaro di quell’anno, in cui l’atto apparisce essere stato fatto, ovvero che si provi essersi perduta la matrice di quest’atto per un accidente particolare;

2.° Che esista un repertorio in regola notariale, dal quale risulti che l’atto è stato fatto sotto la medesima data.

Quando mediante il concorso di queste due circostanze verrà ammessa la prova per mezzo di testimonj, sarà necessario che vengano esaminati coloro che furono testimonj all’atto, se tuttora esistono.


§. V.

Degli atti di ricognizione e di conferma.

1337. Gli atti di ricognizione non dispensano dall’esibire il documento primordiale, qualora il tenore di esso non vi si trovi specificamente riportato.

Tutto ciò che contenessero di più del documento primordiale, o che vi si trovasse di diverso, non ha alcun effetto.

Ciò non ostante se vi fossero più atti conformi di ricognizione corroborati dal possesso, e uno dei quali fosse datato da anni trenta, il creditore potrà essere dispensato dall’esibire il documento primordiale.

1338. L’atto di conferma o ratifica d’un’obbligazione contro la quale la legge ammette l’azione di nullità o di rescissione, non è valido, che qualora vi si trovino la sostanza dell’obbligazione, il motivo espresso dell’azione di rescissione, e la dichiarazione di correggere il vizio su cui tale azione è fondata.

In mancanza d’atto di conferma o ratifica, basta che l’obbligazione venga eseguita volontariamente dopo l’epoca in cui l’obbligazione stessa poteva essere validamente confermata o ratificata.

La conferma, ratifica, od esecuzione volontaria secondo le forme e le epoche determinate dalla legge, producono la rinunzia ai mezzi ed all’eccezioni che potevano opporsi contro tale atto, senza pregiudizio però del diritto di terzi.

L. 2, l. 1, cod. si major factus ratum habuerit. — L. 30, l. 3, §. 1 et 2, ff. de minoribus vigintiquinq. annis.

1339. Il donante non può sanare con verun atto confermativo i vizj d’una donazione fra vivi nulla per le forme; deve essa necessariamente essere fatta di nuovo nelle forme legali.

1340. La conferma, ratifica, od esecuzione volontaria d’una donazione per parte degli eredi od aventi causa dal donante dopo la sua morte, inducono la loro rinuncia ad opporre i vizj delle forme e qualunque altra eccezione.


Sezione II.

Della Prova testimoniale.

1341. Deve essere fatto istromento avanti notaro o scrittura privata sopra qualunque cosa la quale ecceda la somma od il valore di cento cinquanta lire, come anche per i depositi volontarj, e non è ammessa veruna prova per mezzo di testimonj tanto contro, che in aggiunta al contenuto negli atti, nè sopra ciò che si allegasse essere stato detto avanti, contemporaneamente, o posteriormente agli atti medesimi, ancorchè si trattasse di una somma o valore minori di cento cinquanta lire.

Resta però in vigore quanto è prescritto nelle leggi relative al commercio.

1342. La regola precedente s’applica al caso in cui l’azione, oltre la domanda del capitale contenga quella degl’interessi, i quali riuniti al capitale, oltrepassino la somma di cento cinquanta lire.

1343. Quegli, che ha fatto una domanda per una somma eccedente le cento cinquanta lire, non può essere più ammesso alla prova testimoniale, ancorchè ristringesse la sua prima domanda.

1344. Non può essere ammessa la prova testimoniale sopra la domanda di una somma ancorchè minore di lire cento cinquanta, quando sia dichiarato che una tal somma è un residuo, o parte di un credito maggiore, il quale non è provato per iscritto.

V. l. 19, §. 1, ff. de jurisdictione.

1345. Se nella medesima petizione una parte fa più domande, delle quali non abbia documento in scritto, e che, congiunte insieme, eccedono la somma di lire cento cinquanta, la prova per testimonj non può essere ammessa, ancorchè la parte sia per allegare che tali crediti provengono da differenti cause, e che furono formati in differenti tempi, purchè simili ragioni non derivassero da diverse persone, per titolo di successione, donazione od altrimenti.

L. 11, ff. de jurisdictione. — L. 10, ff. de appellationibus.

1346. Tutte le domande, da qualunque cause procedano, che non saranno intieramente giustificate in iscritto, dovranno essere proposte in un medesimo atto di citazione, dopo il quale non potranno riceversi altre domande delle quali non esista la prova in iscritto.

1347. Le regole superiormente stabilite soggiacciono ad eccezione quando esiste un principio di prova per iscritto.

È principio di prova per iscritto qualunque atto ridotto in scrittura proveniente da quello, contro cui si propone la domanda, o da quello che lo rappresenta, e che rende verosimile il fattoo allegato.

1348. Le predette regole soggiacciono pur anche ad eccezione, ogni qualvolta non sia stato possibile al creditore di procurarsi una prova scritta dell’obbligazione che è stata contratta verso di lui.

Questa seconda eccezione si applica,

1.° Alle obbligazioni che nascono dai quasi contratti, dai delitti o dai quasi delitti.

2.° Ai depositi necessarj fatti in caso d’incendio, rovina, tumulto o naufragio, ed a quelli fatti dai viaggiatori nelle osterie dove alloggiano, e ciò secondo la qualità delle persone e le circostanze del fatto.

3.° Alle obbligazioni contratta in caso d’accidenti impreveduti ce non permettessero di fare atti per iscritto;

4.° Nel caso in cui il creditore avesse perduto il documento che a lui serviva di prova per iscritto, in conseguenza di un caso fortuito, impreveduto, o proveniente da una forza irresistibile.

Mornac. ad leg. 5, cod. de fide instrumentorum.


Sezione III.

Delle presunzioni.

1349. Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il magistrato deduce da un fatto noto per un fatto ignoto.

Cujac. in paratitl. ad tit. cod. de probat.

§. I.

Delle Presunzioni stabilite dalla legge.

1350. La presunzione legale è quella che una legge speciale attribuisce a certi atti od a certi fatti; tali sono,

1.° Gli atti che la legge dichiara nulli per la sola loro qualità, come presuntivamente fatti in frode delle sue disposizioni.

2.° I casi nei quali la legge dichiara che la proprietà e la liberazione risulti da circostanze certe e determinate.

3.° L’autorità che la legge attribuisce alla cosa giudicata;

4.° La forza che la legge dà alla confessione ed al giuramento della parte.

Menoch., tractat. de præsumptionibus, lib. 1, quæst. 3. — Leg. 2, §. 1; l. 24, ff. de pactis; l. 3, cod. de apochis publicis. — Leg. 25, ff. de statu hominum; l. 207, ff. de regulis juris.

1351. L’autorità della cosa giudicata non ha luogo se non relativamente a ciò che ha formato il soggetto della sentenza. È necessario che la cosa addomandata sia la stessa; che la domanda si appoggi alla medesima causa; che l’azione sia tra le medesime parti, e proposta da esse o contro di esse nella medesima qualità.

Leg. 13, et l. 14, ff. de exceptione rei judicatæ.

1352. La presunzione legale dispensa da qualunque prova colui, a favore del quale essa ha luogo.

Non è ammessa prova veruna contro la presunzione della legge, quando sul fondamento di questa presunzione, essa annulla certi atti, o nega l’azione in giudizio, eccetto che la legge non abbia riservata la prova in contrario, e salvo ciò che è prescritto riguardo al giuramento ed alla confessione giudiziale.

Menoch., tractat. de præsumptionibus, lib. 1, quæst. 3.


§. II.

Delle Presunzioni che non sono stabilite dalla legge.

1353. Le presunzioni che non sono stabilite dalla legge sono lasciate alla dottrina ed alla prudenza del magistrato, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti, e nel caso unicamente in cui la legge ammetterà la prova testimoniale, quando però l’atto non sia impugnato per causa di frode o di dolo.


Sezione IV.

Della Confessione della parte.

1354. La confessione che si oppone contro una parte, è stragiudiciale o giudiciale.

1355. È inutile l’allegazione di una confessione stragiudiciale semplicemente verbale, ogni qual volta si tratti d’una domanda la cui prova testimoniale non sia ammissibile.

1356. La confessione giudiciale è la dichiarazione che fa in giudizio la parte od il suo speciale procuratore.

Essa fa piena prova contro colui che l’ha fatta.

Non può essere divisa in di lui pregiudizio.

Non può rivocarsi, quando non si provi ch’essa fu la conseguenza di un errore di fatto. Non può ritrattarsi sotto pretesto d’un errore di diritto.

Leg. 1, ff. de confessis. — Leg. unic., cod. de confessis.


Sezione V.

Del Giuramento.

1357. Il giuramento giudiciale è di due specie,

1.° Quello che una parte deferisce all’altra per farne dipendere la decisione della causa, e chiamasi decisorio.

2.° Quello che vien deferito dal giudice ex officio all’una o all’altra parte.

V. tit. ff. de jurejurando; tit. ff. de litem jurando; et tit. cod. de rebus creditis et de jurejurando.


§. I.

Del Giuramento decisorio.

1358. Il giuramento decisorio può essere deferito in qualsivoglia specie di controversia.

Leg. 34, ff. de jurejurando.

1359. Non si può deferire che sopra un fatto proprio di quello a cui viene deferito.

Paul. sentent., lib. 2, tit. 1, §. 4. — Leg. 34, §. 1, et 3, ff. de jurejurando; l. 11, §. 2, ff. de actione rerum amotarum. — Argum. ex l. 42, ff. de regulis juris.

1360. Può deferirsi in qualunque stato si ritrovi la causa, ed ancora quando non esista alcun principio di prova della domanda o della eccezione, sulla quale si provoca la parte a giurare.

Leg. 34, §. 6; l. 38, l. 31, ff. de jurejurando; l. 12, cod. de rebus creditis et jurejurando. — V. Gloss. ad l. 3, cod. de rebus creditis et de jurejurando. — Cujac. observat. 23. n.° 28.

1361. Quegli cui viene deferito il giuramento, qualora lo ricusi o non elegga di riferirlo al suo avversario, o l’avversario, al quale è stato referito, lo ricusi, deve soccombere nella sua rispettiva domanda od eccezione.

Leg. 14, §. 3 et 7; l. 38, ff. de jurejurando; l. 9, cod. de rebus creditis et jurejurando.

1362. Il giuramento non può riferirsi quando il fatto, che ne è l’oggetto, non sia il fatto d’ambe le parti, ma sia semplicemente proprio di quello cui si era deferito il giuramento.

Paul. sentent. lib. 2, tit. 1, §. 4. — Leg. 34, §. 1 et 3, ff. de jurejurando; l. 11, §. 2, ff. de actione rerum amotarum.

1363. Quando siasi prestato il giuramento deferito o riferito, non si ammette l’avversario a provarne la falsità.

Leg. 2, l. 5, §. 2, l. 9, §. 1, ff. de jurejurando; l. 1, cod. de rebus creditis et jurejurando; l. 1, ff. quarum rerum actio non datur.

1364. La parte che ha deferito o riferito il giuramento, non può più ritrattarsi, se la parte contraria ha dichiarato di esser pronta a giurare.

Leg. 6, l. 9, §. 1, ff. de jurejurando; l. 11, cod. de rebus creditis et jurejurando.

1365. Il giuramento prestato non fa pruova che in vantaggio o contro di colui che l’ha deferito, ed a vantaggio dei suoi eredi od aventi causa, o contro di essi.

Ciò nondimeno il giuramento deferito al debitore da uno dei creditori solidarj, non lo libera che per la porzione dovuta a questo creditore.

Il giuramento deferito al debitore principale libera egualmente i fidejussori.

Quello che si è deferito ad uno dei debitori solidarj giova ai condebitori.

Quello deferito al fidejussore giova al debitore principale.

In questi ultimi due casi il giuramento del condebitore solidario e del fidejussore non giova agli altri condebitori od al debitore principale, se non quando fu deferito sul debito, e non quando fu deferito sul fatto della solidarietà o fidejussione.

Argum. ex l. 27, §. 4, ff. de pactis; l. 1, cod. res inter alios acta: l. 3, ff. de jurejurando. — Contr. l. 28, l. 27, ff. de jurejurando. — Leg. 28, §. 1, ff. de jurejurando. — Leg. 28, §. 1; l. 42, §. 1, ff. de jurejurando.


§. II.

Del giuramento deferito ex officio.

1366. Il giudice può deferire il giuramento ad una delle parti, o per fare da esso dipendere la decisione della causa, o soltanto per determinare l’ammontare della condanna.

Leg. 31, ff. de jurejurando; l. 3, cod. de rebus creditis et jurejurando.

1367. Il giudice non può deferire ex officio il giuramento tanto sulla domanda dell’attore, quanto sull’eccezione opposta, se non quando vi concorrano le seguenti due condizioni.

1.° Che la dimanda o l’eccezione non sia pienamente provata;

2.° Che le medesime non siano mancanti totalmente di prova.

Esclusi questi due casi, il giudice deve ammettere o rigettare puramente e semplicemente la dimanda.

Leg. 31, ff. de jurejurando.

1368. Il giuramento deferito dal giudice ex officio ad una delle parti, non può da questa riferirsi all’altra parte.

1369. Il giudice non può deferire all’attore il giuramento sul valore della cosa dimandata, se non quando sia impossibile di comprovarlo altrimenti.

Deve pure, in questo caso, determinare la somma sino alla concorrente quantità della quale si potrà prestar fede all’attore in conseguenza del suo giuramento.

Leg. 64, ff. de judiciis; l. 1, l. 4, §. 2; l. 5, §. 1 et 2, ff. de in litem jurando.