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non può pel pagamento del proprio credito, più valersi dei privilegj e delle ipoteche che vi erano annesse; egli non ha più ipoteca se non dal giorno in cui l’atto col quale acconsentì che fosse ritirato il deposito sarà stato rivestito delle forme prescritte a produrre un ipoteca.

Argum. ex leg. 6, ff. qibus modis pignus vel hypotheca solvitur.

1264. Se ciò che è dovuto è una cosa certa, la quale debba essere consegnata nel luogo in cui si trova il debitore, deve questi far ingiungere al creditore di eseguire il trasporto con atto notificato alla sua persona, o al suo domicilio, o all’abitazione eletta per l’esecuzione della convenzione. Fatta quest’intimazione, se il creditore non trasporta la cosa, e se il debitore abbisogni del luogo in cui è collocata, questi potrà ottenere dalla giustizia il permesso di depositarla in qualsiasi altro luogo.

Argum. ex leg. 1, §. 3, ff. de periculo et commodo rei venditæ.

§. V.

Della cessione dei beni.

1265. La cessione dei beni è un atto col quale il debitore dimette tutti i suoi beni ai suoi creditori, quando non si trova più in caso di pagare i propri debiti.

1266. La cessione dei beni è o volontaria o giudiziaria.

1267. La cessione dei beni volontaria è quella che i creditori accettano volontariamente, e che non ha altro effetto fuori che quello che risulta dalle stipulazioni medesime del contratto fatto fra essi ed il debitore.

1268. La cessione giudiziaria è un beneficio che la legge accorda al debitore di buona fede ed insolvibile per causa d’un infortunio, cui per conservare la libertà personale, è permesso di fare giudicialmente