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1174. Ogni obbligazione è nulla, quando è stata contratta sotto una condizione potestativa per parte di colui che si è obbligato.
L. 8, ff. de obligationibus et actionibus; l. 46, §. 2 et 3; l. 108, §. 1, ff. de verborum obligationibus.
1175. Qualunque condizione deve essere adempita nella maniera che le parti hanno verosimilmente voluto ed inteso che lo fosse.
Argum. ex l. 68, ff. de solutionibus et liberationib.
1176. Quando un’obbligazione è contratta sotto la condizione che un avvenimento succederà in un tempo determinato, una tale condizione si ritiene mancata se il tempo sia spirato, senza che sia accaduto l’evento. Se non vi è tempo determinato, la condizione può sempre essere adempiuta, e non si ritiene mancata che quando siasi reso certo che l’evento non accaderà.
L. 10, l. 27, §. 1; l. 99, §. 1, ff. de verborum obligationibus.
1177. Quando un’obbligazione è contratta sotto la condizione che l’avvenimento non succederà in un dato tempo, questa condizione resta verificata allorchè questo tempo è spirato, senza che sia successo l’avvenimento; essa è verificata ugualmente, se prima del termine sia certo che non sarà per succedere l’avvenimento; e, se non vi è tempo determinato, essa non è verificata che quando sia certo, che l’avvenimento non sarà per succedere.
Leg. 9, l. 10, et l. 115, §. 1, ff. de verborum obligationibus.
1178. La condizione si ritiene per adempita quando il debitore obbligato sotto la stessa sia quegli che ne abbia impedito l’adempimento.
Leg. 81, §. 1, ff. de conditionibus et demonstrationibus; l. 85, §. 7, ff. de verborum obligationibus; l. 24 et 39, ff. de regulis juris.