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riconosciuta, ha la stessa fede dell’atto autentico fra quelli che l’hanno sottoscritta, e fra i loro eredi ed aventi causa.
1323. Quegli contro cui si produce un atto privato, è tenuto di formalmente riconoscere o negare la propria scrittura, o la propria firma.
I suoi eredi od aventi causa possono anche soltanto dichiarare che non conoscono la scrittura o la sottoscrizione del loro autore.
1324. Quando la parte neghi la propria scrittura o firma, e quando i suoi eredi od aventi causa da essi dichiarino di non conoscerla, se ne ordina la verificazione giudiziale.
1325. Le scritture private, le quali contengono convenzioni sinallagmatiche, non sono valide quando non siano state fatte in tanti originali, quante sono le parti che vi hanno un interesse distinto.
Basta un solo originale per tutte le persone che hanno uno stesso interesse.
In ciascun originale deve farsi menzione del numero degli originali che si sono fatti.
Ciò non ostante la mancanza della menzione che gli originali siano stati fatti in duplo, in triplo, ec., non può essere opposta da colui che ha eseguita per parte sua la convenzione contenuta nell’atto.
V. leg. 17, l. 46, §. 2 et 3; l. 101, §. 1, ff. de verborum obligationibus; l. 8, ff. de obligationibus et actionibus.
1326. La polizza o promessa per scrittura privata colla quale un solo si obbliga verso d’un altro a pagargli una somma di danaro o a darli altra cosa valutabile, deve essere scritta per intiero di mano di colui che la sottoscrive, o per lo meno è necessario che, oltre la sua sottoscrizione, abbia scritto di propria mano un buono ovvero un approvato indicante in lettere per esteso la somma, o la quantità della cosa.