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Sezione I.}}}}

Della Prova per iscritto.

§. I.

Del documento autentico.

1317. L’atto autentico è quello che è stato ricevuto dai pubblici ufficiali autorizzati ad attribuirgli la pubblica fede nel luogo in cui fu esteso, e colle solennità richieste.

1318. L’atto non autentico per l’incompetenza od incapacità dell’ufficiale, o per un difetto di forma vale come privata scrittura, quando sia stato sottoscritto dalle parti.

1319. L’atto autentico fa piena fede della convenzione che contiene fra le parti contraenti, e loro eredi, od aventi causa da essi.

Ciò non ostante nel caso di querela di falso promossa in via di domanda principale, l’esecuzione dell’atto impugnato per falso verrà sospesa coll’introduzione dell’accusa di falsità, e nel caso in cui quest’accusa fosse promossa per incidente, i tribunali potranno, a norma delle circostanze, sospendere provvisoriamente l’esecuzione dell’atto.

Contr. l. 2, cod. ad legem Corneliam de falsis.

1320. Tanto l’atto autentico, quanto la privata scrittura, fa prova fra le parti anche di quelle cose, le quali non sono state espresse che in modo enunciativo, purchè l’enunciativa abbia un diretto rapporto colla disposizione. Le enunciative estranee alla disposizione non possono servire che per un principio di prova.

1321. Le controdichiarazioni in iscritto non possono avere effetto che fra le parti contraenti, non contro terze persone.

§. II.

Della privata scrittura.

1322. La scrittura privata riconosciuta da quello contro cui si produce, o legalmente considerata come