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debitore e prima che egli fosse in mora, l’obbligazione è estinta in conformità dell’articolo 1302.

Leg. 34, §. 6, ff. de contrahenda emptione; l. 33, l. 37 et 105, ff. de verb. obligationibus.

1196. Gli stessi principj si applicano ai casi nei quali più di due cose sono comprese nell’obbligazione alternativa.

Sezione IV.

Delle Obbligazioni solidarie.

§. I.

Dell’Obbligazione solidaria fra i creditori.

1197. L’obbligazione è solidaria tra più creditori quando il titolo espressamente attribuisce a ciascuno di essi il diritto di chiedere il pagamento dell’intero credito, e che il pagamento fatto ad uno di essi libera il debitore, ancorchè il beneficio dell’obbligazione si possa dividere e ripartire tra i diversi creditori.

Leg. 2, ff. de duobus reis constituendis.

1198. Il debitore ha la scelta di pagare o all’uno o all’altro dei creditori solidarj, quando non sia stato prevenuto da uno di essi con giudiciale domanda.

Ciò nondimeno la condonazione la quale sia fatta da un solo dei creditori solidarj, non libera il debitore che per la porzione di questo creditore.

Leg. 2 et 16, ff. de duobus reis constituendis; l. 9, ff. de verborum obligationibus.

1199. Qualunque atto che interrompe la prescrizione relativamente ad uno dei creditori solidarj, giova egualmente agli altri creditori.

Leg. 5, cod. de duobus reis stipulandi et promittendi.

§. II.

Dell’Obbligazione solidaria fra i debitori.

1200. L’obbligazione è solidaria per parte dei debitori quando essi sono obbligati ad una medesima cosa, in maniera che ciascheduno possa essere astretto