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o da ufficiali pubblici aventi la qualità di depostitarj delle matrici notarili, possono, qualora fosse perduto l’originale, far fede, purchè siano antiche.
Sono ricevute per antiche quando abbiano più di trent’anni.
Quando abbiano meno di anni trenta non possono servire che di principio di prova per mezzo di scritto.
3.° Quando le copie fatte sulla matrice d’un atto non fossero state scritte dal notaro che l’ha ricevuto, o da uno de’ suoi successori, o da ufficiali pubblici aventi la qualità di depositarj delle matrici notarili, non potranno servire che per un principio di prova in iscritto qualunque ne sia la loro antichità.
4.° Le copie delle copie potranno, secondo le circostanze, essere considerate come semplici indizj.
1336. La trascrizione d’un atto ne’ registri pubblici non potrà servire che di principio di prova in iscritto: anche per ciò sarà necessario;
1.° Che sia indubitato essersi perdute tutte le matrici del Notaro di quell’anno, in cui l’atto apparisce essere stato fatto, ovvero che si provi essersi perduta la matrice di quest’atto per un accidente particolare;
2.° Che esista un repertorio in regola notariale, dal quale risulti che l’atto è stato fatto sotto la medesima data.
Quando mediante il concorso di queste due circostanze verrà ammessa la prova per mezzo di testimonj, sarà necessario che vengano esaminati coloro che furono testimonj all’atto, se tuttora esistono.
§. V.
Degli atti di ricognizione e di conferma.
1337. Gli atti di ricognizione non dispensano dall’esibire il documento primordiale, qualora il tenore di esso non vi si trovi specificamente riportato.
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