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Sezione VII.}}}}

Delle Azioni di nullità, o di rescissione delle convenzioni.

1304. L’azione di nullità o di rescissione d’una convenzione in tutti i casi dura dieci anni, quando non sia stata ristretta ad un minor tempo da una legge particolare.

Nel caso di violenza, questo tempo non comincia a decorrere, che dal giorno in cui è cessata; nel caso di errore o di dolo, dal giorno in cui furono scoperti; e riguardo agli atti delle donne maritate fatti senza autorizzazione, dal giorno dello scioglimento dal matrimonio.

Relativamente agli atti fatti dagl’interdetti, il tempo non decorre se non dal giorno in cui è tolta l’interdizione, e riguardo a quelli dei minori, che dal giorno della loro maggior età

Edict. perpet. lib. 4, tit. 2; l. 14, in pr. et §. 11, ff. quod metus causa gestum erit — l. 7, §. 4 cod. de præscriptione triginta vel quadraginta annorum; l. 50, §. omnis, cod. de jure dotium — l. 7, cod. de temporibus in integrum restitutionis.

1305. La semplice lesione dà luogo alla rescissione in favore del minore non emancipato, contro qualunque sorta di convenzioni; ed in favore del minore emancipato, contro tutte le convenzioni che oltrepassano i limiti della sua capacità, come è determinato al titolo della Minor età, della Tutela e della Emancipazione.

Leg. 1, §. 2; l. 7, §. 1, 3, 4 et 5; l. 23 et 29, ff. de minoribus; l. 2, cod. si adversus solutionem; l. 2, cod. si adversus rem judicatam; l. 1, l. 2, et 3, cod. si sæpius in integrum restitutio; l. 8, cod. de in integrum restitutione minorum; l. 1, cod. si minor ab hæreditate se abstineat.

1306. Il minore non può restituirsi in intiero per