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1250. Il subingresso è convenzionale,

1.° Quando il creditore ricevendo il suo pagamento da una terza persona, la surroga nei suoi diritti, azioni, privilegj ed ipoteche contro il debitore: questa surrogazione deve essere espressa, e fatta contemporaneamente al pagamento.

2.° Quando il debitore prende ad imprestito una somma ad oggetto di pagare il suo debito, e di surrogare il mutuante nei diritti del creditore. Per la validità di tale surrogazione è duopo che la scrittura di prestito e la quietanza si facciano avanti notaro; che nella scrittura di prestito si dichiari che la somma fu presa ad imprestito per fare il pagamento, e che nella quietanza pure si dichiari che il pagamento è stato fatto con i denari somministrati a tale effetto dal nuovo creditore. Questa surroga si opera senza il concorso della volontà del creditore.

Leg. 24, §. 3, ff. de rebus auctoritate judicis possidendis.

1251. Il subingresso ha luogo ipso jure,

1.° A vantaggio di colui, che essendo egli stesso creditore paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegj ed ipoteche;

2.° A vantaggio dell’acquirente d’un immobile, il quale impiega il prezzo del suo acquisto nel pagare i creditori a favore dei quali il fondo era ipotecato.

3.° A vantaggio di colui, che essendo obbligato con altri o per altri al pagamento del debito, avesse interesse di soddisfarlo.

4.° A vantaggio dell’erede beneficiario che ha pagato con i proprj denari i debiti ereditarj.

Leg. 1 et 5, cod. qui potiores in pignore habentur, l. 3, cod. de his qui in priorum creditorum loco succedunt. Leg. 22, §. 9, cod. de jure deliberandi.