Codice di Napoleone il grande/Libro III/Titolo IV

Libro III - Titolo IV - Delle obbligazioni che si contraggono senza convenzione (Artt. 1370-1386)

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Libro III - Titolo IV - Delle obbligazioni che si contraggono senza convenzione (Artt. 1370-1386)
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TITOLO IV.

DELLE OBBLIGAZIONI CHE SI CONTRAGGONO SENZA CONVENZIONE.

1370. Alcune obbligazioni nascono senza precedente convenzione, nè per parte di chi si obbliga, nè per parte di quello verso cui si è obbligato.

Le une risultano dalla sola autorità della legge. Le altre nascono da un fatto personale di colui che resta obbligato.

Le prime sono le obbligazioni che si formano involontariamente, come quelle tra proprietarj vicini, o quelle dei tutori o degli altri amministratori, i quali non possono ricusare le funzioni che loro vengono attribuite.

Le obbligazioni che nascono da un fatto personale di colui che resta obbligato, risultano o dai quasi contratti, o dai delitti, o dai quasi delitti. Esse formano il soggetto di questo titolo.

Leg. 5, ff. de obligationibus.

CAPO I.

Dei Quasi-Contratti.

1371. I quasi contratti sono i fatti puramente volontarj dell’uomo, dai quali risulta un’obbligazione qualunque verso un terzo, talvolta un’obbligazione reciproca delle due parti.

Instit. de obligationibus quae ex contractu nascuntur.

1372. Quegli che volontariamente intraprende un affare altrui, tanto se il proprietario ne sia conscio, quanto se lo ignori, contrae una obbligazione tacita di continuare l’amministrazione che ha incominciato, o di condurla al termine sino a che il proprietario sia in istato di provvedervi egli stesso; deve egualmente incaricarsi di tutte le conseguenze del medesimo affare. [p. 294 modifica] Egli è sottoposto a tutte le obbligazioni che risulterebbero da un espresso mandato avuto dal proprietario.

Instit. §. 1, de obligationibus quae ex delicto nascuntur; l. 11, ff. de negotiis gestis; l. 20, cod. eod. tit.; l. 24, cod. de usuris.

1373. È tenuto a continuare l’amministrazione ancorché il proprietario morisse prima che l’affare fosse terminato, e fino a che l’erede abbia potuto intraprenderne la direzione.

L. 3, in pr., §. 6, l. 12, §. ultim. L. 2, §. 2, ff. de negotiis gestis.

1374. È parimente tenuto ad usare nell’amministrazione dell’affare tutte le cure di buon padre di famiglia.

Il giudice però è autorizzato a moderare la valutazione dei danni e degli interessi che fossero derivati da colpa o da negligenza dell’amministratore a norma delle circostanze che lo hanno indotto ad incaricarsi dell’affare.

L. 11, ff. de negotiis gestis. — L. 3, §. 9, ff. de eod. tit.

1375. Il proprietario, il cui affare fu bene amministrato, deve adempire le obbligazioni contratte dall’amministratore in suo nome, deve tenerlo indenne da quelle che ha personalmente assunte, e rimborsarlo di tutte le spese utili o necessarie da esso fatte.

L. 2 et 3; l. 10, in pr.; et §. 2. L. 22, L. 27, et 45, ff. de negotiis gestis. — V. L. 1, §. 1 et §. ultim. L. 2 et 3, ff. de impensis in res dotales factis. L. 79, ff. de verborum significatione. — V. l. 79, §. 1, ff. de verborum significatione. L. 5, §. ultim. l. 6, l. 14, §. 1, ff. de impensis in res dotales factis.

1376. Chi o per errore o scientemente riceve ciò che non gli è dovuto, resta obbligato a restituirlo a quello da cui lo ha indebitamente ricevuto. [p. 295 modifica] L. 7, ff. de condictione indebiti.

1377. Quando una persona, che per errore si credeva debitrice, ha pagato un debito, essa ha il diritto della ripetizione contro il creditore.

Tale diritto però cessa quando il creditore in conseguenza del pagamento si è privato del suo documento relativo al credito; nel qual caso è salvo il regresso a colui, che ha pagato, contro il vero debitore.

L. 1, §. 1; l. 10; l. 17, ff. de condictione indebiti, l. 1, cod. eod. tit.

1378. Se quegli, che ha ricevuto il pagamento, era in mala fede, è tenuto a restituire tanto il capitale, che gl’interessi o i frutti, dal giorno del pagamento.

L. 65, §. 5, l. 15, ff. de condictione indebiti.

1379. Se la cosa indebitamente ricevuta è un immobile od è un corpo mobile, quegli che l’ha ricevuta è obbligato a restituirla in natura, quando esista, od il suo valore, quando sia perita o deteriorata per di lui colpa: è altresì risponsabile della sua perdita per caso fortuito, se l’ha ricevuta in mala fede.

L. 62, in pr., et §. 1, l. 15, §. 3, ff. de rei vindicatione.

1380. Chi ha venduto la cosa ricevuta in buona fede, non è tenuto che a restituire il prezzo ricavato dalla vendita.

L. 26, §. 12; l. 65, §. 8, ff. de condictione indebiti.

1381. Colui al quale è restituita la cosa, deve rimborsare anche al possessore di mala fede, tutte le spese necessarie ed utili che sono state fatte per la conservazione della stessa cosa.

L. 6, §. 5, ff. de negotiis gestis; l. 13, §. 1; l. 14, ff. de condictione indebiti. [p. 296 modifica]

CAPO II.

Dei Delitti, e de’ Quasi-Delitti.

1382. Qualunque fatto dell’uomo che arreca danno ad altri, obbliga quello, per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno.

1383. Ognuno è risponsabile del danno che ha cagionato non solamente per un fatto proprio, ma ancora per sua negligenza o per sua imprudenza.

Argum. ex l. 8, §. 2, ff. ad Legem Aquiliam, l. 7, §. 8; l. 8, l. 9, §. 3 et 4; l. 11; l. 27, §. 9; l. 29, §. 2 et 4; l. 30, §. 3; l. 52, §. 2, ff. eod. tit.; l. 132, ff. de reg. juris.

1384. Ciascuno parimenti è tenuto non solo per il danno che cagiona col proprio fatto, ma ancora per quello che viene arrecato col fatto delle persone delle quali ognuno deve essere garante, o delle cose che ha in propria custodia.

Il padre, e la madre dopo la morte del marito, sono tenuti per i danni cagionati dai loro figlj minori abitanti con essi.

I padroni ed i committenti, per i danni cagionati dai loro domestici e commessi nell’esercizio delle funzioni nelle quali vennero da essi impiegati.

I precettori e gli artigiani, per i danni cagionati dai loro allievi ed apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

La predetta responsabilità non ha luogo, allorchè i genitori, i precettori e gli artigiani provano che essi non hanno potuto impedire il fatto per cui avrebbero dovuto esser responsabili.

L. 5, §. 3, ff. de his qui effunderint vel dejecerint.

1385. Il proprietario d’un animale, o quelli che se ne serve, per il tempo in cui ne usa, è responsabile per il danno cagionato da esso, tanto che si trovi sotto la sua custodia, quanto che siasi smarrito o fuggito. [p. 297 modifica] L. 1, §. 4 et 7; l. 5, ff. si quadrupes pauperiem fecisse dicatur.

1386. Il proprietario d’un edificio è tenuto per i danni cagionati dalla rovina di esso, quando sia avvenuta in conseguenza di mancanza di riparazione o per un vizio della sua costruzione.

L. 6, l. 7, §. 2; l. 8; l. 9; l. 24, §. 2, 3, 4, 10, et 12; l. 44, ff. de damno infecto.