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1285. La remissione del debito o la liberazione pattuita a vantaggio di uno dei condebitori solidarj, libera tutti gli altri, purchè il creditore non siasi espressamente riservato i suoi diritti contro questi ultimi.
In questo caso, non può ripetere il credito, se non fatta deduzione della parte di colui al quale ha fatto la remissione.
Leg. 34, §. 11, ff. de solutionibus et liberationibus, l. 19, ff. de duobus reis constituendis.
1286. La restituzione del pegno non basta per far presumere la remissione del debito.
Leg. 3, ff. de pactis; l. 2, cod. de remissione pignoris.
1287. La remissione e la liberazione convenzionale accordata al debitore principale, libera i fidejussori;
Quella accordata al fidejussore non libera il debitore principale;
Quella accordata ad uno dei fidejussori non libera gli altri.
Leg. 60, leg. 68, §. 2, ff. de fidejussoribus, et mandatoribus. L. 4, cod. eod. tit. — Leg. 153, §. 1, ff. de fidejussoribus et mandatoribus.
1288. Ciò che il creditore ha ricevuto da un fidejussore per liberarlo dalla cauzione, deve imputarsi nel debito e portarsi in iscarico del debitore principale e degli altri fidejussori.
Leg. 15, §. 1, ff. de fidejussoribus et mandatoribus.
Sezione IV.
Della Compensazione.
1289. quando due persone sono debitrici l’una verso l’altra, ha luogo tra esse una compensazione, che estingue i due debiti nel modo, e nei casi da esprimersi in appresso.
Leg. 1, l. 2 et 3, de compensationibus.