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1290. La compensazione si fa ipso jure per la sola operazione della legge, ed anche senza saputa del debitore; nel momento stesso in cui i due debiti esistono contemporaneamente, questi reciprocamente si estinguono, fino alla concorrenza delle loro rispettive quantità.

Leg. 20, l. 11 et 12, ff. de compensationibus; leg. 4, l. 5 et 21, cod. eod. tit.; l. 7, cod. de solutionibus.

1291. Non ha luogo la compensazione se non tra due debiti che hanno ugualmente per oggetto una somma di denaro, od una determinata quantità di cose fungibili della stessa specie, e che sono egualmente liquide ed esigibili.

Le prestazioni non controverse di grani o di derrate, il cui valore è regolato dal prezzo dei pubblici mercati possono compensarsi con somme liquide ed esigibili.

Leg. 14, §. 1, cod. de compansationibus; leg. 7 et 22, ff. eod. tit.

1292. Le dilazioni, che si fossero accordate non sono di ostacolo alla compensazione.

Leg. 15, §. 1, ff. de compensationibus.

1293. La compensazione ha luogo, qualunque siano le cause dell’uno o dell’altro debito, eccettuati i seguenti casi.

1.° Della dimanda per la restituzione della cosa di cui il proprietario fu ingiustamente spogliato;

2.° Della dimanda per restituzione del deposito o del commodato;

3.° Di un debito il cui titolo derivi da alimenti dichiarati non soggetti a sequestro.

Paul. sentent. lib. 2, tit. 5, §. 3; l. 8 et 11, cod. de compensationibus; l. 15, ff. eod. — l. 14, §. 2, cod. de compensationibus. — Sebast. de Mendicis trac. de compens., p. 1, §. 3. — l. 4, cod. de commodato. — Leg. 23, §. 1; l. 29, §. 1, ff. deposit. — l. 3, cod. de compens. — V. l. 1 et 3,