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resterà proprietaria, ancorchè il suo titolo sia posteriore di date, purchè il possesso sia di buona fede.

V. leg. 15, cod. de rei vindicatione, l. 20, cod. de pactis.

Sezione III.

Delle Obbligazioni di fare o di non fare.

1142. Le obbligazioni di fare o di non fare, in caso d’inadempimento per parte del debitore, si risolvono nel risarcimento dei danni ed interessi.

Leg. 75, §. 7, ff. de verborum obligationibus.

1143. Ciò non ostante il creditore ha diritto di domandare che sia distrutto ciò che fosse stato fatto in contravvenzione all’obbligazione, e può farsi autorizzare a distruggerla a spese del debitore senza pregiudizio dei danni ed interessi, quando vi sia luogo.

1144. Nel caso d’inadempimento può egualmente essere autorizzato il creditore a ffar eseguire egli stesso l’obbligazione a spese del debitore.

1145. Se l’obbligazione consiste nel non fare, quello che vi contravviene è tenuto a’ danni ed interessi pel solo fatto della contravvenzione.

Argum. ex l. 122, §. 3 et 6, ff. de verborum obligationibus.

Sezione IV.

Dei Danni ed Interessi per l’inadempimento dell’Obbligazione.

1146. I danni e gl’interessi sono dovuti, quando il debitore sia in mora ad eseguire la sua obbligazione, o quando la cosa che si è obbligato di dare o fare non possa essere data o fatta se non in un determinato tempo, che lo stesso debitore lasciò trascorrere.

L. 113, ff. de verborum obligationib.; l. 77, ff. eod. l. 12, cod. de contrahenda et committenda stipulatione.

1147. Il debitore è condannato, se vi è luogo, al