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1204. Le istanze giudiziali fatte contro uno dei debitori non tolgono al creditore il diritto di promuoverne delle simili contro gli altri.

L. 28, cod. de fidejussoribus et mandatoribus.

1205. Se la cosa dovuta è perita per colpa o durante la mora di uno o più debitori solidarj, gli altri condebitori non sono liberati dall’obbligo di pagare il prezzo della stessa, ma questi non sono tenuti ai danni ed interessi.

Il creditore può ripetere soltanto i danni e gl’interessi tanto dai debitori, per colpa dei quali la cosa è perita, quanto da coloro che erano in mora.

Leg. 18, ff. de duobus reis constituendis; l. 32, §. 4, ff. de usuris et fructibus; l. 173, §. 2, ff. de diversis regulis juris.

1206. Le domande giudiciali fatte contro uno dei debitori solidarj interrompono la prescrizione riguardo a tutti.

Leg. 5, cod. de duobus reis stipulandi et promittendi.

1207. La domanda degl’interessi proposta contro uno dei debitori solidarj fa decorrere gl’interessi riguardo a tutti.

Argum. ex leg. 5, cod. de duobus reis stipulandi et promittendi.

1208. Il condebitore solidario citato dal creditore può opporre tutte l’eccezioni che risultano dalla natura dell’obbligazione, e tutte quelle che gli sono personali, e quelle pure ch’egli ha comuni con tutti gli altri condebitori.

Non si possono opporre l’eccezioni che sono puramente personali ad alcuno degli altri condebitori.

Leg. 10 et 19, ff. de duobus reis constituendis.

1209. Quando uno dei debitori divenga erede unico del creditore, o quando il creditore divenga l’unico erede d’uno dei debitori, la confusione non