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1252. Il subingresso stabilito negli articoli precedenti ha luogo tanto contro i fidejussori quanto contro i debitori: esso non può nuocere al creditore quando questi non fu pagato che in parte; in tal caso egli può far valere le sue ragioni per il restante che gli è dovuto in preferenza a quello da cui non ha ricevuto che un pagamento parziale.

§. III.

Dell’imputazione dei pagamenti.

1253. Il debitore che ha più debiti ha diritto di dichiarare, quando paga, qual sia il debito che intende di soddisfare.

Leg. 1, ff. de solutionibus et liberationibus; leg. 1, cod. eod.

1254. Il debitore per un debito che produce frutti od interessi, non può senza il consenso del creditore, imputare nel capitale in preferenza dei frutti e degl’interessi ciò ch’egli paga. Il pagamento fatto in conto di capitale ed interessi, ma che non è integrale, s’imputa prima negl’interessi.

Leg. 5, l. 97, ff. de solutionibus et liberationibus.

1255. Quando il debitore per diversi debiti abbia accettata una quietanza, per cui il creditore abbia specificamente imputata la somma ricevuta sopra uno di questi debiti, il debitore non può chiedere più l’imputazione sopra un debito differente, purchè non siavi intervenuto dolo o sorpresa per parte del creditore.

Argum. ex leg. 1, ff. de solutionibus et liberationibus.

1256. Quando la quietanza non esprima alcuna imputazione, il pagamento deve essere imputato nel debito che a quell’epoca il debitore avesse maggior interesse di estinguere fra quelli che fossero parimente scaduti, altrimenti nel debito scaduto, quantunque meno oneroso di quelli non peranco scaduti.