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Sezione II.}}}}

Della Prova testimoniale.

1341. Deve essere fatto istromento avanti notaro o scrittura privata sopra qualunque cosa la quale ecceda la somma od il valore di cento cinquanta lire, come anche per i depositi volontarj, e non è ammessa veruna prova per mezzo di testimonj tanto contro, che in aggiunta al contenuto negli atti, nè sopra ciò che si allegasse essere stato detto avanti, contemporaneamente, o posteriormente agli atti medesimi, ancorchè si trattasse di una somma o valore minori di cento cinquanta lire.

Resta però in vigore quanto è prescritto nelle leggi relative al commercio.

1342. La regola precedente s’applica al caso in cui l’azione, oltre la domanda del capitale contenga quella degl’interessi, i quali riuniti al capitale, oltrepassino la somma di cento cinquanta lire.

1343. Quegli, che ha fatto una domanda per una somma eccedente le cento cinquanta lire, non può essere più ammesso alla prova testimoniale, ancorchè ristringesse la sua prima domanda.

1344. Non può essere ammessa la prova testimoniale sopra la domanda di una somma ancorchè minore di lire cento cinquanta, quando sia dichiarato che una tal somma è un residuo, o parte di un credito maggiore, il quale non è provato per iscritto.

V. l. 19, §. 1, ff. de jurisdictione.

1345. Se nella medesima petizione una parte fa più domande, delle quali non abbia documento in scritto, e che, congiunte insieme, eccedono la somma di lire cento cinquanta, la prova per testimonj non può essere ammessa, ancorchè la parte sia per allegare che tali crediti provengono da differenti cause, e che furono formati in differenti tempi, purchè simili ragioni non derivassero da diverse persone, per titolo di successione, donazione od altrimenti.