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primordiale, o che vi si trovasse di diverso, non ha alcun effetto.
Ciò non ostante se vi fossero più atti conformi di ricognizione corroborati dal possesso, e uno dei quali fosse datato da anni trenta, il creditore potrà essere dispensato dall’esibire il documento primordiale.
1338. L’atto di conferma o ratifica d’un’obbligazione contro la quale la legge ammette l’azione di nullità o di rescissione, non è valido, che qualora vi si trovino la sostanza dell’obbligazione, il motivo espresso dell’azione di rescissione, e la dichiarazione di correggere il vizio su cui tale azione è fondata.
In mancanza d’atto di conferma o ratifica, basta che l’obbligazione venga eseguita volontariamente dopo l’epoca in cui l’obbligazione stessa poteva essere validamente confermata o ratificata.
La conferma, ratifica, od esecuzione volontaria secondo le forme e le epoche determinate dalla legge, producono la rinunzia ai mezzi ed all’eccezioni che potevano opporsi contro tale atto, senza pregiudizio però del diritto di terzi.
L. 2, l. 1, cod. si major factus ratum habuerit. — L. 30, l. 3, §. 1 et 2, ff. de minoribus vigintiquinq. annis.
1339. Il donante non può sanare con verun atto confermativo i vizj d’una donazione fra vivi nulla per le forme; deve essa necessariamente essere fatta di nuovo nelle forme legali.
1340. La conferma, ratifica, od esecuzione volontaria d’una donazione per parte degli eredi od aventi causa dal donante dopo la sua morte, inducono la loro rinuncia ad opporre i vizj delle forme e qualunque altra eccezione.
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