Pagina:Codice di Napoleone il grande.djvu/284

Si eccettua il caso in cui la polizza o promessa suddetta si rilasci da mercanti, artigiani, lavoratori, vignajoli, giornalieri o servitori.

1327. Quando la somma espressa nel corpo dell’atto diversifichi da quella espressa nel buono, si presume che l’obbligazione sia per la somma minore, ancorchè l’atto, come pure il buono fossero scritti per intiero di mano di quello che si è obbligato, eccetto che non si provasse ove precisamente sia incorso l’errore.

Argum. ex l. 9, et l. 34, ff. de regulis juris.

1328. La data delle scritture private non è computabile riguardo ai terzi, che dal giorno in cui vengono registrate, dal giorno della morte di colui, o di uno di quelli che le hanno sottoscritte, o dal giorno in cui la sostanza delle medesime scritture resti comprovata da atti stesi da ufficiali pubblici, come sarebbero i processi verbali di sigillamento o d’inventario.

1329. I registri dei mercanti non fanno prova delle somministrazioni che vi sono allibrate, contro le persone che non sono mercanti, eccetto quanto sarà dichiarato in proposito del giuramento.

1330. I libri de’ mercanti fanno prova contro di essi: ma quegli che vuole trarne vantaggio, non può prescindere da ciò che contengono di contrario alla sua pretensione.

V. Doctor. ad. l. 42, cod. de transactionibus.

1331. I registri e carte domestiche non formano prova a favore di colui che le ha scritte; fanno però fede contro di essi, 1.° in tutti i casi in cui enunciano formalmente la ricevuta d’un pagamento, 2.° quando contengono una espressa menzione che una annotazione fosse stata scritta per supplire un difetto di documento a favore di quello, a vantaggio del quale esprimono una obbiezione.

Leg. 5, l. 6, leg. 7, cod. de probationibus. — Leg. 31, ff. eod. tit.