Codice di Napoleone il grande/Libro III/Titolo II
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TITOLO II.
DELLE DONAZIONI TRA I VIVI, E DEI TESTAMENTI.
CAPO I.
Disposizioni generali.
893. Nessuno potrà disporre de’ suoi beni a titolo gratuito, se non per donazione tra vivi o per testamento nelle forme stabilite in appresso.
894. La donazione tra i vivi è un atto col quale il donante si spoglia attualmente ed irrevocabilmente della cosa donata, in favore del donatario che l’accetta.
Leg. 1, in pr., ff. de donationibus.
895. Il testamento è un atto col quale il testatore dispone, per il tempo in cui avrà cessato d’esistere, di tutti o di parte de’ suoi beni, e che ha la facoltà di rivocarlo.
L. 1, ff. qui testamenta facere possunt.
896. Le sostituzioni sono vietate.
Qualunque disposizione colla quale il donatario, l’erede instituito od il legatario sarà incaricato di conservare e restituire ad una terza persona, sarà nulla, anche riguardo al donatario, all’erede instituito od al legatario.
[Nondimeno i beni liberi formanti la dotazione di un titolo ereditario, che l’Imperatore avrà eretto in favore di un Principe o di un Capo di Famiglia, potranno esser trasmessi per eredità, com’è stato regolato con l’Atto Imperiale del 30. Marzo 1806. e col Senatus-Consulto del dì 14., Agosto successivo.]1
897. Sono eccettuate dall’articolo precedente le disposizioni permesse nel capo VI. di questo titolo, ai genitori, ai fratelli ed alle sorelle.
898. Non sarà considerata come sostituzione, e sarà valida la disposizione colla quale una terza persona sia chiamata a conseguire la donazione, l’eredità od il legato, nel caso in cui il donatario, l’erede od il legatario non la conseguissero.
Leg. 1, §. 1; l. 36, ff. de vulgari et pupillari substitut.
899. Lo stesso avrà luogo rispetto alla disposizione tra vivi o d’ultima volontà, per cui sarà dato ad uno l’usufrutto, e ad altri la nuda proprietà.
L. 26, §. 1, ff. de usu et usufructu et reditu legato; l. 9, ff. de usufructu accrescendo.
900. In qualunque disposizione tra vivi o d’ultima volontà si avranno per non iscritte le condizioni impossibili, e quelle che sono contrarie alle leggi, od ai costumi.
L. 3, 20, 64, 72, §. 5, ff. de conditionibus et demonstrationibus; l. 1, 9, et 14, ff. de conditionibus instit. l. 65, §. 1, ff. ad senatus-consultum Trebellianum; l. 7, et 26, ff. de verb. obligat.; l. 104, §. 1, ff. de legatis 1.
CAPO II.
Della Capacità di disporre o di ricevere per Donazione tra vivi o per testamento.
901. Per far donazione tra vivi, o per testamento è necessario che il disponente sia di mente sana.
L. 2 et 3; l. 8, in pr. et §. ultim. L. 9 et 12; l. 13, §. 2; l. 18, ff. qui testamenta facere possunt; l. 2, 3 et 9, cod. eod. tit.— Ulpian. Fragm. tit. 20, §. 15. — §. 1. Instit. quibus non est permissus facere testament.
902. Qualunque persona può disporre e ricevere per donazione tra vivi, o per testamento, eccettuate quelle che sono dalla legge dichiarate incapaci. 903. Il minore che non è giunto agli anni sedici, non potrà in verun modo disporre come sopra, a riserva di quanto è determinato nel capo IX. di questo titolo.
904. Il minore pervenuto all’età d’anni sedici non potrà disporre, eccetto che per testamento, e fino alla concorrenza solamente della metà de’ beni che la legge permette di disporre al maggiore.
L. 5, ff. qui testamenta facere possunt.
905. La donna maritata non potrà far donazioni tra vivi senza l’assistenza o il consenso speciale del marito, ovvero senza l’autorizzazione giudiziale, secondo il prescritto degl’articoli 217, e 219. del titolo del Matrimonio.
Essa non abbisognerà del consenso del marito, nè della giudiziale autorizzazione a fine di poter disporre per testamento.
906. Per essere capace di ricevere per atto di donazione fra vivi, basta che il donatario sia concepito ai tempi della donazione.
Per essere capace di ricevere per testamento, basta l’essere concepito al tempo della morte del testatore.
Ciò nonostante non potranno avere effetto nè la donazione nè il testamento, se il fanciullo non sia nato vitale.
L. 26, ff. de statu hominum. — §. 8. Institut. de haereditatibus quae ab intestato deferuntur. L. 3, in fin., cod. de liberis et posthumis haeredibus.
907. Il minore, ancorchè giunto agli anni sedici, non potrà disporre, neppure per testamento, a vantaggio del suo tutore.
Il minore, fatto maggiore d’età, non potrà disporre per donazione tra vivi o per testamento, a vantaggio di quello che fu suo tutore, se non è stato preventivamente reso e liquidato il conto definitivo della tutela. Sono eccettuati, ne’ due casi sopra riferiti, gli ascendenti de’ minori, che attualmente siano o che furono loro tutori.
L. 20, §. 1; l. 28, §. 10; l. 31, §. 2, ff. de liberatione legata.
908. I figlj naturali non possono ricevere cosa alcuna, sì per donazione tra vivi, che per testamento oltre quello che loro è accordato nel titolo delle Successioni.
L. 2; l. 9, §. 3, cod. de naturalibus liberis.
909. I medici, chirurghi, ufficiali di sanità e gli speziali, che avranno curata una persona nel corso della malattia per cui sia morta, non potranno percepire verun vantaggio dalle disposizioni tra vivi o testamentarie fatte in lor favore durante il tempo della stessa malattia.
Sono eccettuate, 1.° le disposizioni rimuneratorie fatte a titolo particolare, avuto riguardo alle facoltà del disponente ed ai servigi prestati.
2.° Le disposizioni universali nei casi di parentela fino al quarto grado inclusivamente, purchè però il defunto non abbia eredi in linea retta, ovvero colui a favore del quale venne fatta la disposizione, non si trovi nel numero di questi eredi.
Le stesse regole si osservano rispetto ai ministri del culto.
Leg. 9, cod. de professoribus et medicis. Leg. 3, ff. de extraordinariis cognitionibus.
910. Le disposizioni tra vivi o per testamento in vantaggio degli spedali, dei poveri d’una comune, o di stabilimenti di pubblica utilità, non avranno effetto se non in quanto che saranno autorizzate da un decreto del Governo.
Leg. 32, §. 2; l. 73, §. 1; l. 122, ff. de legatis 1.° Ulpian. Fragment. tit. 22, §. 4, l. 26, ff. ad senatus-consult. Trebell., l. 1 et 13, cod. de haeredibus instituend.; l. 24, cod. de episcop. et clericis. 911. Qualunque disposizione a vantaggio d’una persona incapace, sarà nulla, ancorchè venga celata sotto la forma d’un contratto oneroso, o che venga fatta sotto nome d’interposte persone.
Saranno considerate interposte persone, i padri; le madri, i figlj, e discendenti, ed il consorte della persona incapace.
Argum. ex l. 3; l. 5, §. 2, l. 32, §. 24, 25 et 26, ff. de donation. inter vir. er uxorem.
912. Non potrà farsi alcuna disposizione a favore d’uno straniero, se non nel caso in cui questo straniero potesse disporre a vantaggio di un italiano.
CAPO III.
Della Porzione disponibile dei beni, e della Riduzione.
Sezione I.
Della Porzione disponibile dei beni.
913. Le liberalità, tanto per atto tra vivi, che per testamento, non potranno oltrepassare la metà dei beni del disponente, quando questi morendo non lasci che un figlio legittimo; il terzo, se lascia due figlj; il quarto, se ne lascia tre od un numero maggiore.
Leg. 6, cod. de inofficioso testamento. Leg. 8, §. 15, ff. eod. Authentic. novissima, cod. eod. — Nov. 18, cap. 2.
914. Sono compresi nell’articolo precedente sotto nome di figlj, i discendenti, in qualunque grado essi siano; ma non si contano però che per quel figlio che rappresentano nella successione del disponente.
Leg. 220, ff. de verborum signification.
915. Le liberalità per atto tra vivi o per testamento non potranno oltrepassare la metà dei beni, se in mancanza dei figlj il defunto lascia superstiti uno o più ascendenti in ciascuna linea paterna e materna, ed i tre quarti, se non lascia ascendenti che in una sola linea. I beni per tal modo riservati a vantaggio degli ascendenti, perverranno ad essi con l’ordine con cui la legge gli chiama a succedere: essi soli avranno il diritto a questa riserva, in qualunque caso che una divisione in concorso di collaterali non desse loro quella quota parte di beni riservata.
916. In mancanza d’ascendenti, e di discendenti si potrà disporre della totalità dei beni tanto per atti fra vivi che per testamento.
Novell. 115, cap. 4. — Leg. 14 et 15, ff. de inofficioso testamento. V. l. 27, cod. de inofficioso testamento. Leg. 1, ff. eod.
917. Quando la disposizione per atti tra vivi o per testamento sia d’un usufrutto o d’una rendita vitalizia, il cui valore ecceda la porzione disponibile, gli eredi a vantaggio dei quali la legge fa una riserva, potranno eleggere o di eseguire tale disposizione, o di dimettere la proprietà della porzione disponibile.
918. Il valore della piena proprietà dei beni alienati ad una persona successibile in linea retta, tanto col peso di una rendita vitalizia, come a fondo perduto, o con riserva di usufrutto, sarà imputato nella porzione disponibile, e l’eccedente, se ve n’è, sarà conferito nella massa. Questa imputazione e questa collazione non potranno essere domandate da coloro fra i successori in linea retta che avessero prestato il loro assenso all’alienazione, ed in verun caso, dai successori in linea trasversale.
919. La porzione disponibile potrà essere data in tutto, od in parte, tanto per atto fra vivi, come per testamento, ai figlj od altri successori del donante, senza che il donatario o legatario venendo a succedere, sia obbligato a farne la collazione, con che però la disposizione sia stata fatta espressamente a titolo di antiparte o prelegato.
La dichiarazione che la donazione o il legato è a titolo di antiparte o di prelegato, potrà farsi tanto coll’atto stesso che contiene la disposizione, quanto con un atto posteriore nella forma delle disposizioni fra vivi o testamentarie.
Sezione II.
Della Riduzione delle Donazioni e dei Legati.
920. Le disposizioni, tanto fra vivi che per causa di morte, le quali eccederanno la porzione disponibile, saranno riducibili alla detta quota al tempo in cui si apre la successione.
921. La riduzione delle disposizioni fra vivi non potrà essere domandata che da quelli a vantaggio dei quali la legge ha stabilito la riserva, dai loro eredi o aventi causa da essi: i donatarj, i legatarj, i creditori del defunto, non potranno domandare tale riduzione, nè approfittarne.
922. Si determina la riduzione formando una massa di tutti i beni esistenti alla morte del donante o del testatore. Vi si riuniscono per finzione quelli di cui è stato disposto a titolo di donazione fra vivi secondo il loro stato all’epoca delle donazioni e del loro valore al tempo della morte del donante, e si calcola sopra tutti questi beni, dedotti i debiti, qual sia la porzione di cui ha potuto disporre, avuto riguardo alla qualità degli eredi.
923. Non vi sarà mai luogo alla riduzione delle donazioni fra vivi, che dopo avere esaurito il valore di tutti i beni cadenti nelle disposizioni testamentarie; e qualora vi sarà luogo a questa riduzione, essa si farà cominciando dall’ultima donazione, e così successivamente risalendo dalle ultime alle più antiche.
Argum. ex l. 24, ff. qui et a quibus manumiss. liberi non fiunt. L. 16, §. 2, de jure patronatus.
924. Se la donazione fra vivi riducibile è stata fatta a favore di uno dei successibili, potrà questi ritenere sui beni donati il valore di quella porzione, che gli spetterebbe, nella qualità di erede sui beni non disponibili, quando siano della medesima natura.
925. Quando il valore delle donazioni fra vivi eccederà od eguaglierà la quota disponibile, tutte le disposizioni testamentarie saranno senz’effetto.
926. Quando le disposizioni testamentarie eccederanno la quota disponibile, o la porzione di questa quota che resterebbe loro dopo aver dedotto il valore delle donazioni fra vivi, la riduzione si farà pro rata senza alcuna distinzione fra i legati universali ed i legati particolari.
Leg. 73, §. 5, ff. ad legem Falcidiam.
927. Nondimeno, in tutti i casi in cui il testatore avrà dichiarato espressamente essere sua intenzione che un legato sia soddisfatto in preferenza agli altri, questa preferenza avrà luogo; ed il legato che ne sarà l’oggetto, non verrà ridotto, se non in quanto il valore degli altri legati non fosse sufficiente a compire la riserva legale.
928. Il donatario restituirà i frutti di ciò che eccederà la porzione disponibile, dal giorno della morte del donante, quando sia stata dimandata la riduzione entro l’anno, altrimenti dal giorno della domanda.
Leg. 5, §. 18, l. 7, §. 3, l. 16; l. 28, §. 3, leg. 29, 30, 31, 36, 39, 50 et 55, ff. de donationibus inter virum et uxorem.
929. Gl’immobili da ricuperarsi in conseguenza della riduzione, saranno liberi da ogni debito ed ipoteca contratta dal donatario.
930. L’azione per la riduzione, o per la rivendicazione potrà promuoversi dagli eredi contro i terzi detentori degl’immobili formanti parte delle donazioni, ed alienati dai donatarj, nella maniera medesima, e collo stesso ordine, che si potrebbe proporre contro i donatarj medesimi, e previa l’escussione dei loro beni. Quest’azione dovrà promuoversi secondo l’ordine di data delle alienazioni, cominciando dall’ultima.
Leg. 16, §. 2, ff. de jure patronatus.
CAPO IV.
Delle Donazioni tra vivi.
Sezione I.
Della Forma delle Donazioni tra vivi.
931. Tutti gli atti di donazione tra vivi saranno stipulati avanti notajo nella forma ordinaria dei contratti, e ne rimarrà presso di lui l’originale minuta, sotto pena di nullità.
L. 13, 25, 29, et 31, cod. de donationib.
932. La donazione tra vivi non obbligherà il donante, e non produrrà alcun effetto, se non dal giorno in cui essa sarà stata accettata in termini espressi.
L’accettazione potrà esser fatta durante la vita del donante, con un atto posteriore ed autentico, di cui pure rimarrà l’originale minuta, ma in tal caso la donazione non avrà effetto relativamente al donante, se non dal giorno in cui gli sarà stato notificato l’atto che comproverà la detta accettazione.
L. 10, ff. de donationibus. L. 6, cod. eod. — Argum. ex l. 19, §. 2, ff. de donationibus. L. 16, cod. de jure deliberandi. L. 69, ff. de regulis juris.
933. Se il donatario è in età maggiore, l’accettazione deve essere fatta da lui, od in suo nome da persona munita di procura esprimente la facoltà di accettare la fattagli donazione, o la facoltà generale di accettare le donazioni, che gli fossero o potessero essergli fatte.
Questa procura dovrà essere ricevuta da un notajo, ed una copia della medesima verrà annessa alla minuta originale della donazione od a quella dell’accettazione che fosse fatta con atto separato.
L. 63 ff. de procuratoribus. L. 10, cod. eod. 934. La donna maritata non potrà accettare una donazione senza il consenso del marito, e nel caso del di lui rifiuto, senza l’autorizzazione giudiziale, in conformità di ciò che è disposto negli articoli 217 e 219, al titolo del Matrimonio.
935. La donazione fatta ad un minore non emancipato, o ad un interdetto dovrà essere accettata dal suo tutore, in conformità dell’articolo 463. del titolo della Minor età, della Tutela, e della Emancipazione.
Il minor emancipato potrà accettarla coll’assistenza del suo curatore.
Ciò non ostante il padre e la madre del minore, sia o non sia emancipato, o gli altri ascendenti, benchè non siano nè tutori, nè curatori, e benchè siano ancora in vita i genitori del minore, potranno accettarla per lui.
L. 26, cod. de donationibus.
936. Il sordo e muto che saprà scrivere, potrà accettare la donazione egli stesso, o col mezzo di un procuratore.
Se non sapesse scrivere, l’accettazione dovrà esser fatta da un curatore nominato a tale effetto, secondo le regole stabilite nel titolo della Minor età, della Tutela, e della Emancipazione.
937. Le donazioni fatte a favore degli spedali, dei poveri d’un comune, o degli stabilimenti di utilità pubblica, saranno accettate dagli amministratori di questi comuni o stabilimenti, dopo che ne saranno stati debitamente autorizzati.
V. l. 1, ff. quod cujuscumque universitatis. L. 20, ff. de rebus dubiis. L. 2, cod. de administ. rerum public.
938. La donazione accettata nelle forme sarà perfetta mediante il solo consenso delle parti; e la proprietà degli effetti donati s’intenderà trasferita nel donatario, senza la necessità di formale tradizione. L. 4, cod. Theodos. de donationibus. — Paul. sent. lib. 4, tit. 1, §. 15, — L. 1; l. 28; l. 35, §. 5, cod. de donationibus. — Contr. Argum. ex l. 20, cod. de pactis. L. 2, §. 6; l. 35, §. 1 et 2, ff. de donationibus. L. 1; l. 28; l. 35, §. 5, cod. eod.
939. Quando si farà donazione di beni suscettibili d’ipoteche, la trascrizione degli atti contenenti la donazione e l’accettazione, non che la notifica dell’accettazione che si fosse fatta con atto separato, dovrà eseguirsi negli ufficj delle ipoteche esistenti nel circondario, in cui sono situati i beni.
L. 25, 27, 30, 32 et 36, §. 3, cod. de donationibus.
940. Questa trascrizione dovrà eseguirsi ad istanza del marito, allorchè i beni saranno stati donati alla moglie; se il marito non adempie a tale formalità, la moglie potrà farla eseguire senza autorizzazione.
Allorchè la donazione sarà fatta a persone d’età minore od interdette, od a stabilimenti pubblici, la trascrizione si eseguirà ad istanza dei tutori, curatori od amministratori.
941. Potrà opporsi la mancanza di trascrizione da tutti gli aventi interesse, eccettuati però coloro che hanno l’obbligo di far eseguire la trascrizione, o che hanno causa da questi, ed eccettuato pure il donatore.
Argum. ex l. 1, ff. de dolo malo. L. 14, cod. de rei vindicatione.
942. I minori, gl’interdetti, le donne maritate, non saranno restituiti in intiero per mancanza d’accettazione o di trascrizione delle donazioni, salvo ad essi il regresso contro i loro tutori o mariti, se compete, e senza che possa farsi luogo alla restituzione in intiero, quando anche i detti tutori e mariti fossero insolvibili. L. 1, ff. de tutel. et rationibus distrahendis. L. 7, cod. arbitrium tutelae. L. 5, cod. de periculo tutorum. V. l. 34 et authentic. Item et privatus, cod. de donation. L. 36, §. 1 et 2, cod. eod. — Novell. 127, cap. 2. L. 31, cod. de jure dotium. L. 38, cod. de episcopis et clericis.
943. La donazione tra vivi non potrà comprendere che i beni presenti del donante; se comprenderà beni futuri, sarà nulla rapporto a questi.
944. Sarà nulla qualunque donazione tra vivi fatta sotto condizioni, la cui esecuzione dipende dalla sola volontà del donante.
945. Sarà parimente nulla, se è stata fatta sotto la condizione di soddisfare ad altri debiti o pesi fuori di quelli ch’esistevano all’epoca della donazione, o che fossero espressi, tanto nell’atto di donazione, come nello stato che dovrà esservi annesso.
946. Nel caso in cui il donatore si sia riservata la libertà di disporre d’un effetto compreso nella donazione, o di una determinata somma sui beni donati, se egli muore senza averne disposto, un tale effetto o somma apparterrà agli eredi del donante non ostante qualunque clausola e stipulazione in contrario.
947. I quattro articoli precedenti non si applicano alle donazioni delle quali si è fatta menzione ai capi VIII. e IX. del presente titolo.
948. Qualunque atto di donazione di effetti mobili non sarà valido, se non per quelli de’ quali una descrizione o stima sottoscritta dal donante e dal donatario, o dall’accettante per lui, sarà stata unita alla minuta originale della donazione.
949. È permesso al donante di riservare a suo vantaggio, o disporre a vantaggio di un’altro, del godimento o dell’usufrutto dei beni donati tanto mobili che immobili.
L. 28, cod. de donationibus. 950. Quando la donazione di effetti mobili sia stata fatta con riserva di usufrutto, venendo questo a cessare sarà tenuto il donatario a ricevere gli effetti donati che si troveranno in natura nello stato in cui saranno, e avrà azione contro il donante o suoi eredi per gli effetti non più esistenti, sino alla concorrenza del valore che sarà stato ad essi attribuito nella descrizione, e stima.
951. Il donante potrà stipulare la riversibilità degli effetti donati tanto nel caso della premorienza del donatario solo, quanto del donatario e de’ suoi discendenti.
Questo diritto non potrà stipularsi che a beneficio del solo donante.
L. 10, cod. de pactis. L. 9, cod. de donationibus. L. 12, cod. communia utriusque judicii.
952. Il diritto di riversibilità produrrà l’effetto di sciogliere tutte le alienazioni dei beni donati, e di farli ritornare al donante, liberi da ogni peso ed ipoteca, a riserva però dell’ipoteca della dote e delle convenzioni matrimoniali, quando gli altri beni del conjuge donatario non bastino, e nel caso soltanto in cui la donazione gli fosse stata fatta collo stesso contratto matrimoniale, da cui resultano tali diritti ed ipoteche.
Novell. 39. Authentic. res quæ, cod. communia de legatis.
Sezione II.
Delle Eccezioni alla regola della irrevocabilità delle Donazioni tra vivi.
953. La donazione tra vivi non potrà essere rivocata che per inadempimento delle condizioni, sotto le quali sarà stata fatta, o per ingratitudine, o per sopravvenienza di figlj.
L. 1, 8, 9 et 10, cod. de revocandis donationibus, L. 10, cod. de pactis, l. 31, §. 1, ff. de donationibus. Instit. de donationibus, §. 2. 954. In caso di revoca per inadempimento delle condizioni, i beni ritorneranno in potere del donante, liberi da qualunque peso ed ipoteca imposta dal donatario, ed il donante avrà contro i terzi detentori degl’immobili donati, tutti i diritti che avrebbe contro il medesimo donatario.
L. 1, cod. de donationib. quae sub modo conficiuntur.
955. La donazione tra vivi non potrà essere rivocata per ingratitudine che ne’ seguenti casi:
1.° Se il donatario abbia attentato alla vita del donante.
2.° Se siasi reso colpevole verso di lui di sevizie, delitti ed ingiurie gravi;
3.° Se neghi ad esso gli alimenti.
L. 9 et 10, cod. de revocandis donationibus. L. 31, §. 1, ff. de donationib. Arg. ex novell. 155, cap. 3, §. 3.
956. La revoca per inadempimento delle condizioni, o per ingratitudine, non avrà mai luogo ipso jure.
V. l. 9, §. 22, cod. de donationib. L. 4, cod. de donationibus quae sub modo vel condit. L. 3, cod. de contrahenda emptione. L. 6, l. 8, cod. de rerum permutatione et praescriptis verbis. L. 2, l. 3, l. 8, cod. de conditione ob causam datorum. L. 36; l. 70, §. 1, ff. de legat. 2. L. 10, cod. de revocandis donationib.
957. La domanda di revoca a titolo d’ingratitudine dovrà essere proposta entro l’anno, computabile dal giorno del delitto imputato dal donante al donatario, o dal giorno in cui il donante avrà potuto averne notizia.
Questa revoca non potrà domandarsi dal donante contro gli eredi del donatario, nè dagli eredi del donante contro il donatario, fuori che se fosse stata in quest’ultimo caso proposta l’azione dallo stesso donante, o fosse egli mancato di vita entro l’anno dal commesso delitto.
L. 7; l. 10, cod. de revocandis donat. L. 139, ff. de regulis juris. L. 13, ff. de injuriis.
958. La revoca a titolo d’ingratitudine non pregiudicherà nè alle alienazioni fatte dal donatario, nè alle ipoteche ed altri pesi reali, ch’egli abbia potuto imporre sugli stessi effetti donati, purchè tutto ciò sia anteriore alla inscrizione che sarà stata fatta della copia della domanda di revoca in margine alla trascrizione ordinata nell’articolo 939.
Nel caso di revoca, il donatario sarà condannato a restituire il valore degli effetti alienati, avuto riguardo al tempo della domanda, ed i frutti, da computarsi dal giorno della medesima.
L. 1, l. 7, cod. de revocandis donationibus. Argum. ex l. 6, §. ultim. l. 7, §. ultim. L. 16; l. 28, §. si decem; L. 29, 30, 31; l. 32, §. ait l. 36, 39, 50 et 55, ff. de donation. inter virum et uxorem.
959. Le donazioni a contemplazione di matrimonio, non saranno revocabili per titolo d’ingratitudine.
L. 1 et 10, ff. de revocandis donationib. Instit. de donationibus, §. sciendum est. Argum. ex l. 69, §. 6, ff. de jure dotium. L. 24, cod. eod.
960. Tutte le donazioni fra vivi fatte da persone che non avevano figlj o discendenti viventi al tempo della donazione, di qualunque valore esse siano e per qualunque titolo fatte, ancorchè fossero vicendevoli o rimuneratorie, e quelle pure che fossero state fatte a contemplazione di matrimonio da qualunque altra persona fuorchè dagli ascendenti ai conjugi stessi l’uno all’altro, sono rivocate ipso jure per la sopravvenienza di un figlio legittimo del donante benchè postumo, o per la legittimazione di un figlio naturale col susseguente matrimonio, se però sia nato dopo la donazione. Argum. ex l. 8, cod. de revocandis donationibus.
961. Questa revoca avrà luogo ancorchè il figlio del donante o della donatrice fosse già concepito al tempo della donazione.
962. La donazione sarà parimente revocata, anche nel caso in cui il donatario fosse entrato in possesso dei beni donati, ed il donante l’avesse lasciato continuare nel medesimo possesso dopo la sopravvenienza del figlio, senza che però il donatario sia tenuto a restituire i frutti percetti, di qualunque natura essi siano, se non dal giorno che gli sarà stata notificata con intimazione od altro atto legale, la nascita del figlio o la sua legittimazione col susseguente matrimonio; e ciò, quand’anche la domanda per rientrare nel possesso de’ beni donati non fosse stata proposta, che dopo tale notificazione.
963. I beni compresi nella donazione rivocata ipso jure, ritorneranno nel patrimonio del donante, liberi da qualunque peso ed ipoteca imposta dal donatario, e non potranno restare obbligati nemmeno sussidiariamente per la restituzione della dote della moglie del donatario stesso, e per gli altri diritti dipendenti da recupera, o da convenzioni nuziali: e ciò avrà luogo ancorchè la donazione fosse stata fatta a contemplazione del matrimonio del donatario, e si fosse inserita nel contratto, ed ancorchè il donante si fosse obbligato come sicurtà nella donazione, per l’esecuzione del contratto matrimoniale.
964. Le donazioni in tal modo revocate non potranno rivivere ed aver di nuovo il loro effetto, nè per la morte del figlio del donante, nè per alcun atto di conferma; e se il donante vuol donare gli stessi beni allo stesso donatario, sia prima che dopo la morte del figlio per la cui nascita è stata revocata la donazione, non lo potrà fare che con una nuova disposizione. 965. Qualunque clausola o convenzione, con cui il donante avesse rinunciato al diritto di revocare la donazione per la sopravvenienza di figlj, sarà riputata come nulla, e non produrrà alcun effetto.
966. Il donatario, i suoi eredi, gli aventi causa da esso, od altri detentori delle cose donate, non potranno opporre la prescrizione per far sussistere la donazione revocata per la sopravvenienza de’ figlj, se non dopo il possesso di trent’anni, i quali non incominceranno a decorrere che dal giorno della nascita dell’ultimo figlio del donante, benchè postumo: e ciò senza pregiudizio delle cause che a termini di ragione interrompono la prescrizione.
CAPO V.
Delle Disposizioni testamentarie.
Sezione I.
Delle regole generali sulla forma dei Testamenti.
967. Qualunque persona potrà disporre per testamento, tanto a titolo d’istituzione d’erede, quanto a titolo di legato, o con qualsivoglia altra denominazione atta a manifestare la sua volontà.
(Nel diritto Romano l’istituzione dell’erede era il fondamento e la base di qualunque testamento. V. leg. 1, in prin., ff. de hæredibus instituendis, l. 14, ff. de testamentis. Leg. 10 et 13, ff. de jure codicillorum. L. 181, ff. de regulis juris.)
968. Non si potrà fare un testamento da due o più persone nel medesimo atto, tanto a vantaggio di un terzo, quanto per disposizione reciproca.
969. Un testamento può essere olografo, o fatto per atto pubblico, od in forma mistica.
970. Il testamento olografo non sarà valido, se non è scritto intieramente, datato, e sottoscritto di propria mano dal testatore: questo testamento non è soggetto ad alcun’altra formalità.
971. Il testamento per atto pubblico è quello, che è ricevuto da due notari in presenza di due testimonj, o da un notajo, in presenza di quattro testimonj.
972. Se il testamento è ricevuto da due notari, verrà loro dettato dal testatore, e sarà scritto da uno di questi notari, nei termini istessi, nei quali gli viene dettato.
Se non vi è che un solo notaro, deve egualmente essere dettato dal testatore, e scritto da questo notaro.
Nell’uno e nell’altro caso se ne deve fare la lettura al testatore in presenza dei testimonj.
Di tutto si deve fare espressa menzione.
973. Questo testamento deve essere sottoscritto dal testatore: se egli dichiara di non sapere o di non potere scrivere si farà nell’atto espressa menzione della sua dichiarazione, non che della causa che lo impedisce di sottoscrivere.
974. Il testamento deve essere sottoscritto dai testimonj; tuttavia nelle campagne basterà che sia sottoscritto da uno dei due testimonj, se il testamento è ricevuto da due notari, e che sia sottoscritto da due dei quattro testimonj, se è ricevuto da un notaro solo.
975. Nei testamenti per atto pubblico, non potranno ammettersi per testimonj nè i legatarj, qualunque sia il loro titolo, nè i loro parenti od affini sino al quarto grado inclusivamente, nè i praticanti dei notari, dai quali saranno stati ricevuti.
Contrar. Leg. 20, in pr. ff. qui testamenta facere poss.
976. Quando un testatore vorrà fare un testamento mistico, o segreto, dovrà sottoscrivere le sue disposizioni, tanto se siano state scritte da lui stesso, quanto se le abbia fatte scrivere da un altro. La carta, in cui saranno estese queste disposizioni, o quella che servirà d’involto, quando vi sia, sarà chiusa e sigillata. Il testatore la presenterà chiusa e sigillata al notaro, ed a sei testimonj almeno, ovvero la farà chiudere e sigillare in loro presenza, e dichiarerà che il contenuto in quella carta è il suo testamento da lui scritto e sottoscritto, o scritto da un altro e da esso firmato; il notaro formerà l’atto di soprascrizione, che verrà esteso, sulla carta medesima, ovvero sul foglio che serve d’involto, quest’atto sarà sottoscritto dal testatore, e dal notaro unitamente ai testimonj: tutto ciò sarà fatto nel medesimo contesto, senza deviare ad altri atti; e nel caso in cui il testatore per un impedimento sopraggiunto dopo aver firmato il testamento, non potesse sottoscrivere l’atto di soprascrizione, si dovrà esprimere la dichiarazione che egli ne farà, senza che sia necessario in questo caso di accrescere il numero dei testimonj.
Leg. 2, cod. de testamentis.
977. Se il testatore non sa scrivere, e se non ha potuto fare la propria sottoscrizione quando fece scrivere le sue disposizioni, sarà richiesto per l’atto di soprascrizione un testimonio di più del numero prescritto dall’articolo precedente, il quale sottoscriverà l’atto cogli altri testimonj, e si esprimerà il motivo per cui si sarà richiesto questo testimonio.
Leg. 21, §. quod si litteras, cod. de testamentis.
978. Coloro che non sanno o non possono leggere, non potranno fare veruna disposizione in forma di testamento mistico.
979. Nel caso in cui il testatore non possa parlare, ma possa scrivere, potrà fare un testamento mistico, a condizione però che il testamento sia interamente scritto, datato e sottoscritto di sua propria mano e carattere, che egli lo presenti al notajo ed ai testimonj, che in fronte dell’atto di soprascrizione scriva in loro presenza, che la carta che egli presenta è il suo testamento. Il notaro scriverà in seguito l’atto di soprascrizione, nel quale esprimerà, che il testatore ha scritto le indicate parole alla presenza del notaro, e dei testimonj, e si osserverà nel resto tutto ciò che è prescritto nell’articolo 976.
Leg. 10, cod. qui testamenta facere possunt.
980. I testimonj richiesti ad essere presenti al testamento, devono essere maschj, maggiori di età, dimoranti nel Regno, e che godano dei diritti civili.
Sezione II.
Delle Regole particolari sulla forma di alcuni Testamenti.
981. I testamenti de’ militari e delle persone impiegate presso le armate, potranno, in qualsiasi paese, essere ricevuti da un capo di battaglione o di squadrone, o da qualunque altro ufficiale di grado superiore, in presenza di due testimonj, o da due commissarj di guerra, o da uno solo di essi in presenza di due testimonj.
Leg. 1, ff. de testamento militis. — V. L. 42, ff. de testamento militis. Leg. unica, §. 1 et 2, ff. de bonorum possessione ex testamento militis. l. 20, ff. de testamento militis.
982. Potranno ancora, se il testatore è ammalato o ferito, essere ricevuti dall’ufficiale in capo di sanità, assistito dal comandante militare incaricato della polizia dello spedale.
983. Le disposizioni dei sopraddetti articoli non avranno luogo che in favore di coloro che saranno in ispedizione militare, od acquartierati, o in guarnigione fuori del territorio del Regno, o prigionieri presso l’inimico; non potranno però approfittarne coloro che sono acquartierati, o in guarnigione, nell’interno del Regno, eccettuato il caso che si trovino in una piazza assediata, od in una cittadella o altro luogo, le cui porte siano chiuse, ed interrotte le comunicazioni a cagione della guerra.
Instit. de militari testamento, §. 3 et 4. — Leg. 17, cod. de testamento militis. 984. Il testamento fatto secondo la forma sopra stabilita, sarà nullo sei mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo ove possa fare testamento nelle forme ordinarie.
Leg. 21, l6 et 38, ff. de testamento militis. L. 7, ff. de injusto, rupto, et irrito facto testam.
985. I testamenti fatti in un luogo, in cui saranno interrotte tutte le comunicazioni a cagione della peste o di altra malattia contagiosa, potranno essere fatti avanti il giudice di pace, od avanti uno degli ufficiali municipali della comune in presenza di due testimonj.
Leg. 8, cod. de testamentis.
986. Questa disposizione avrà luogo a favore tanto di quelli che saranno attaccati di tali malattie, quanto di coloro che si troveranno ne’ luoghi infetti, comunque non siano attualmente malati.
987. I testamenti mentovati ne’ due precedenti articoli diverranno nulli sei mesi dopo che le comunicazioni saranno state riaperte nel luogo, in cui si trovava il testatore; ovvero sei mesi dopo che questi si sarà trasferito in un luogo, in cui non saranno interrotte.
988. I testamenti fatti sul mare, durante un viaggio, potranno essere ricevuti;
A bordo dei vascelli e d’altri bastimenti dello Stato dall’ufficiale comandante del bastimento, o in di lui mancanza, da quello che ne fa le veci nell’ordine di servizio, l’uno o l’altro unitamente all’ufficiale di amministrazione od a colui che ne adempie le funzioni;
Ed a bordo dei bastimenti di commercio potranno essere ricevuti dal segretario della nave o da chi ne fa le veci, l’uno o l’altro unitamente al capitano, proprietario, patrone, ed in mancanza di questi, dai loro supplenti.
In tutti i casi, questi testamenti devono riceversi alla presenza di due testimonj. Leg. unica, ff. de bonorum possessione ex testamento militis.
989. Sui bastimenti dello Stato, il testamento del capitano o quello dell’ufficiale di amministrazione, e sui bastimenti di commercio, il testamento del capitano, del proprietario o patrone, o quello dello scrivano, potranno essere ricevuti da quelli che loro succedono in ordine di servizio, uniformandosi nel resto alle disposizioni del precedente articolo.
990. In tutti i casi, si faranno due originali dei testamenti indicati ne’ due precedenti articoli.
991. Se il bastimento approda ad un porto straniero in cui si trovi un commissario delle relazioni commerciali d’Italia, coloro che avranno ricevuto il testamento saranno tenuti a depositare l’uno degli originali, chiuso e suggellato, nelle mani di questo commissario, che lo farà pervenire al Ministero della marina, e questi lo farà depositare alla cancelleria del giudice di pace del luogo ove il testatore ha domicilio.
992. Al ritorno del bastimento in Italia, sia nel porto dell’armamento, o in qualunque altro, i due originali del testamento chiusi, e suggellati, o l’uno di essi, nel caso che l’altro sia stato depositato durante il viaggio, come nel precedente articolo, saranno consegnati all’ufficio del preposto all’inscrizione marittima; questi li trasmetterà senza ritardo al Ministro della marina, il quale ne ordinerà il deposito, come è prescritto dallo stesso articolo.
993. Si noterà sul ruolo del bastimento, ed in margine al nome del testatore, la consegna che sarà stata fatta degli originali del testamento, tanto nelle mani d’un commissario delle relazioni commerciali, come all’ufficio di un preposto all’inscrizione marittima.
994. Il testamento non sarà considerato come fatto sul mare, ancorchè sia stato fatto durante il viaggio, se al tempo in cui fu fatto la nave fosse approdata ad una terra straniera o dello stato italiano, in cui vi fosse un pubblico ufficiale; nel qual caso non sarà valido, se non quando sarà stato steso secondo le forme prescritte in Italia, o con quelle praticate nel paese in cui sarà stato fatto.
995. Le sopraddette disposizioni saranno comuni al testamento dei semplici passeggieri che non formeranno parte dell’equipaggio.
996. Il testamento fatto sul mare, nella forma prescritta dall’articolo 988, non sarà valido, se non quando il testatore morirà sul mare, o nei tre mesi dopo che sarà disceso in terra, e in un luogo in cui avrebbe potuto nuovamente far testamento nelle forme ordinarie.
997. Il testamento fatto sul mare non potrà contenere alcuna disposizione in favore degli ufficiali del vascello, quando non siano parenti del testatore.
998. I testamenti contemplati negli antecedenti articoli di questa sezione, saranno sottoscritti dal testatore e da coloro che gli avranno ricevuti.
Se il testatore dichiara che non sa o non può firmarsi, si farà menzione di questa sua dichiarazione, come pure della causa che lo impedisce di farlo.
Nel caso in cui si richieda la presenza di due testimonj, il testamento sarà sottoscritto almeno da uno di essi, e si farà menzione della causa per cui l’altro non avrà sottoscritto.
999. Un Italiano che si troverà in estero stato, potrà disporre con testamento olografo, come è previsto nell’articolo 970, o con atto autentico nelle forme praticate nel paese in cui questo atto sarà ricevuto.
1000. I testamenti fatti in estero stato non potranno mandarsi ad esecuzione riguardo ai beni situati nel Regno, che dopo essere stati registrati all’ufficio ove esiste il domicilio del testatore, quando questi ne abbia conservato alcuno, ovvero all’ufficio della sua ultima nota abitazione nel Regno; e quando il testamento contenesse delle disposizioni relative ai beni immobili ivi situati, dovrà inoltre registrarsi all’ufficio del luogo in cui si trovano questi immobili, senza che si possa esigere una doppia tassa.
1001. Le formalità alle quali sono soggetti i diversi testamenti in forza delle disposizioni della presente e della precedente sezione devono essere osservate sotto pena di nullità.
Sezione III.
Delle Instituzioni d’erede, e dei Legati in generale.
1002. Le disposizioni testamentarie sono o universali, o a titolo universale, o a titolo particolare.
Ciascheduna di queste disposizioni fatta, tanto sotto la denominazione d’istituzione d’erede, quanto di legato produrrà il suo effetto secondo le regole in appresso stabilite per i legati universali, per i legati a titolo universale, e per i legati particolari.
Sezione IV.
Del Legato in generale.
1003. Il legato universale è la disposizione testamentaria con cui il testatore dona ad una o a più persone l’universalità dei beni ch’egli lascierà dopo la sua morte.
1004. Quando alla morte del testatore vi siano eredi, ai quali è dalla legge riservata una quota parte de’ suoi beni, questi eredi, per la di lui morte, entrano ipso jure nell’immediato possesso di tutti i beni dell’eredità, ed il legatario universale deve da essi ripetere il rilascio de’ beni compresi nel testamento.
1005. Ciò non ostante nello stesso caso il legatario universale avrà il godimento de’ beni compresi nel testamento dal giorno della morte, se la domanda per il rilascio è stata fatta dentro l’anno dopo tale epoca; altrimenti questo godimento non incomincerà che dal giorno della domanda giudiziale, o da quello in cui si sarà volontariamente acconsentito al rilascio.
1006. Quando alla morte del testatore non vi saranno eredi ai quali la legge riserva una quota parte dei suoi beni, il possesso dei medesimi, seguita la morte, passerà ipso jure ed immediatamente nel legatario universale, senza che sia tenuto a domandarne il rilascio.
1007. Qualunque testamento olografo, prima che abbia esecuzione sarà presentato al presidente del tribunale di prima istanza del distretto in cui si è aperta la successione. Questo testamento sarà aperto, se è sigillato. Il presidente stenderà processo verbale della presentazione, dell’apertura, e dello stato del testamento, di cui ordinerà il deposito presso un notaro da lui deputato.
Se il testamento è nella forma mistica, la sua presentazione, l’apertura, la descrizione e deposito saranno fatti nella stessa maniera; ma l’apertura non potrà farsi, se non in presenza di quei notari e testimonj che hanno segnato l’atto di soprascrizione, i quali si troveranno nel luogo, o che vi saranno chiamati.
L. 1, §. 1; l. 4, ff. testamenta quemadmodum aperiantur. L. 18 et 23, cod. de testamentis. L. 41, cod. de episcopis et clericis.
1008. Nel caso dell’articolo 1006, se il testamento è olografo o mistico, il legatario universale sarà tenuto di farsi immettere nel possesso, con un decreto del presidente esteso appiè dell’istanza, cui sarà unito l’atto del deposito.
1009. Il legatario universale che concorrerà con un erede, cui la legge riserva una quota parte dei beni, sarà tenuto per i debiti e pesi dell’eredità del testatore, personalmente per la sua quota e porzione, e ipotecariamente per il tutto; e sarà tenuto soddisfare tutti i legati, salvo il caso di riduzione, come è stato dichiarato negli articoli 926 e 927.
Argum. ex l. 128, §. 1, ff. de regulis juris. Argum. ex l. 76, §. 1, ff. de legatis 2. — L. 13, cod. de hæredibus instituendis. L. 43, ff. de usu et usufructu et reditu legato.
Sezione V.
Dei legati a titolo universale.
1010. Il legato a titolo universale è quello con cui il testatore lega una quota parte dei beni de’ quali la legge gli permette di disporre, come sarebbe una metà, un terzo, ovvero tutti i suoi immobili, o tutti i suoi mobili, od una quantità determinata o degli uni o degli altri.
Qualunque altro legato non forma che una disposizione a titolo particolare.
1011. I legatarj a titolo universale sarnno tenuti di domandare il rilascio agli eredi cui è riservata dalla legge una quota parte dei beni; ed in loro mancanza, ai legatarj universali, e mancando questi, agli eredi, chiamati secondo l’ordine stabilito al titolo delle Successioni.
1012. Il legatario a titolo universale, egualmente che il legatario universale, sarà tenuto a soddisfare i debiti ed a sostenere i pesi dell’eredità del testatore, personalmente per la sua quota e porzione, e per il tutto ipotecariamente.
Argum. ex l. 128, §. 1, ff. de regulis juris. L. 76, §. 1, ff. de legatis 2. Ulp. Fragment. tit. 24, §. 25.
1013. Quando il testatore non avrà disposto che di una quota della porzione disponibile, e che avrà fatta tale disposizione a titolo universale, il legatario sarà tenuto unitamente agli eredi naturali a soddisfare per la sua tangente ai legati particolari.
{{ct|v=1|f=100%|{{Sc| Sezione VI.}}}}
Dei legati particolari.
1014. Qualunque legato puro e semplice darà al legatario, dal giorno della morte del testatore, un diritto sulla cosa legata trasmissibile ai suoi eredi, od aventi causa dal medesimo.
Ciò non ostante il legatario particolare non potrà mettersi in possesso della cosa legata, nè pretenderne i frutti od interessi, che dal giorno della sua domanda di rilascio fatta secondo l’ordine stabilito nell’articolo 1011, o dal giorno in cui gli si fosse volontariamente accordato il detto rilascio.
Leg. 80, ff. de legatis 2.° L. 64, ff. de furtis. L. 3 et 21, ff. quando dies legati vel fidei commissi. l. 3, cod. eod. — L. 1 et 4, cod. de usuris et fructibus legatorum. — L. 26, ff. de legatis 3.° L. 8, §. 9, ff. de usuris.
1015. Gl’interessi o frutti della cosa legata decorrono a vantaggio del legatario, dal giorno della morte, e senza che ne abbia fatta la giudiziale domanda:
1.° Quando il testatore avrà intorno a ciò dichiarata espressamente la sua volontà nel testamento,
2.° Quando sarà stata legata, a titolo di alimenti, una rendita vitalizia od una pensione.
Leg. 47, ff. de legatis 1.° L. 10, § 1; l. 18, §. 1, ff. de alimentis vel cibariis legatis. — V. l. 46, §. 4, cod. de episcopis et clericis. — Novell. 131, cap. 2, l. 3, cod. in quibus causis in integrum restitutio. L. 87, §. 1, ff. de legatis 2.°
1016. Le spese dell’istanza per il rilascio saranno a carico dell’eredità, senza che però possa provenirne alcuna riduzione della riserva legale.
Le tasse di registro saranno dovute dal legatario.
Tutto ciò avrà luogo, se non è stato altrimenti ordinato col testamento.
Ogni legato potrà essere registrato separatamente, e tale registro non potrà giovare ad alcun altro fuorchè al legatario, od aventi causa da esso. 1017. Gli eredi del testatore, od altri debitori di un legato saranno personalmente tenuti a soddisfarlo ciascuno pro rata della porzione di cui partecipa nell’eredità.
Saranno tenuti per il tutto coll’azione ipotecaria, fino alla concorrenza del valore degl’immobili della eredità di cui saranno detentori.
Leg. 1, in fin. cod. communia de legatis et fideicommissis. L. 2, cod. de legatis. L. 117; et 124, ff. de legatis 1.° L. 33 et 49, ff. de legatis 2.° L. 11, §. 23 et 24, ff. de legatis 3.° L. ultima, ff. de servitute legata.
1018. La cosa legata sarà rilasciata con gli accessorj necessari, e nello stato in cui essa si troverà nel giorno della morte del donante.
Leg. 35, §. 3; l. 52, §. ultim.; l. 100, §. 3, l. 102, §. 3, ff. de legatis 3.° l. 2, ff. si servitus vindicetur. Leg. 15, §. 2, ff. de usufructu legato. L. 44, §. ultimo ff. de legatis 1.°. L. 10, ff. de servitutibus urbanorum prædiorum. L. 23, §. 1; l. 19, §. 13, 14, 15 et 16, ff. de auro et argento legato. — V. l. 69, §. 3; l. 116, §. 4, ff. de legatis 1.° — V. l. 57, ff. de legatis 1.° — V. l. 57, ff. de legatis 1.°. — V. l. 1, §. 3, ff. depositi; l. 44, ff. de edilitio; l. 6, §. 1, ff. de auro et argento legato.
1019. Quando colui che ha legato la proprietà di un immobile, l’avesse accresciuta con acquisti posteriori, questi ancorchè contigui, non si riterrà che facciano parte del legato, senza una nuova disposizione.
Si riterrà il contrario riguardo agli abbellimenti, ed alle nuove fabbriche fatte nel fondo legato, o ad un recinto di cui il testatore avesse ampliato il circuito.
Leg. 16; l. 79, §. 2, l. 34, l. 88, § 3, ff. de legatis 3.° l. 21, l. 24, §. 2 et 3; l. 44, §. 4; l. 65, §. 2, ff. de legatis 1.° l. 10, 39 et 65, ff. de legatis 2.° l. 14, ff. de auro et argento legato.
1020. Se prima o dopo del testamento, la cosa legata si è ipotecata per un debito dell’eredità, od anche per il debito di un terzo, o se è stata gravata d’un usufrutto, quegli che deve soddisfare il legato non è tenuto a renderla libera, quando non sia stato incaricato dal testatore con un’espressa disposizione.
Paul. sentent. lib. 5, tit. de legatis, §. 8, l. 57, ff. de legatis 1.° l. 85, ff. de legatis 2.° l. 6, cod. de fideicommissis; l. 3, cod. de legatis; l. 13, ff. de dote prælegata; l. 28, ff. familiaæ erciscundæ. — Institut., §. 12, de legatis.
1021. quando il testatore avrà legato una cosa altrui, il legato sarà nullo, abbia, o no il testatore saputo che essa non gli apparteneva.
Contr. Gaii institut., lib. 2, tit. 5, §. 6; l. 10, cod. de legatis; l. 67, §. 8, ff. de legatis 2.° l. 14, §. 2, ff. de legatis 3.° — V. l. 5, §. 2; l. 71, §. 6, ff. de legatis 1.°
1022. Quando il legato sarà di una cosa indeterminata, l’erede non sarà obbligato a darla della migliore qualità, ma neppure potrà darla della qualità peggiore.
Leg. 18, §. 1, ff. de edilitio edicto, l. 37, in pr., ff. de legatis, 1.° l. 3, §. 1, cod. communia de legatis; l. 2 et 20, ff. de optione legata; l. 35, §. 1 et 2, cod. de donat.
1023. Il legato fatto ad un creditore non si riterrà come fatto in compenso del suo credito; nè il legato fatto ad un domestico in compenso de’ suoi salarj.
Leg. 83, ff. de legatis 2.° l. 123, ff. de legatis 1.° l. 6, cod. de hæredibus instituendis; l. unica §. 3, cod. de rei uxoriæ actione.
1024. Il legatario a titolo particolare non sarà tenuto per i debiti dell’eredità, eccettuati i casi della riduzione del legato, come è stato sopra disposto, ed eccettuata l’azione ipotecaria dei creditori.
Leg. 7, cod. de hæreditariis actionibus.
Sezione VII.
Degli Esecutori testamentarj.
1025. Il testatore potrà nominare uno o più esecutori testamentari.
Leg. 28, §. 2, cod. de episcopis; l. 17, ff. de legatis 1.°
1026. Potrà loro accordare l’immediato possesso di tutti o di parte soltanto dei suoi beni mobili; ma un tal possesso non potrà oltrepassare un anno ed un giorno, da computarsi da quello della sua morte.
Quando non l’abbia loro accordato, non lo potranno pretendere.
V. Argum. ex l. 78, §.1, ff. ad senatus-consult. Trebellianum; l. 26, §. 1, ff. quando dies legati cedat. l. 17, ff. de legatis 2.° l. 9, ff. de alimentis et cibariis legatis; l. 28, cod. de episcopis et clericis.
1027. L’erede potrà far cessare il detto possesso, offerendosi a consegnare agli esecutori testamentarj una quantità di denaro bastante al pagamento dei legati dei mobili, o giustificando d’averli soddisfatti.
1028. Quegli che non può obbligarsi, non può essere esecutore testamentario.
1029. La donna maritata non potrà accettare il carico di esecutrice testamentaria, senza il consenso del marito.
Se la medesima è separata di beni, tanto in forza del contratto di matrimonio, come per sentenza, potrà assumere il detto carico, coll’assenso del marito, od in caso di rifiuto coll’autorizzazione giudiziale, in conformità di quanto è stato prescritto negli articoli 217 e 219, al titolo del Matrimonio.
1030. Il minore non potrà essere esecutore testamentario neppure coll’autorizzazione del suo tutore o curatore.
1031. Gli esecutori testamentarj faranno apporre i sigilli, quando vi siano eredi minori, interdetti od assenti.
Faranno stendere in presenza dell’erede presunto, o formalmente citato, l’inventario dei beni dell’eredità.
Non essendovi denaro bastante per soddisfare i legati, faranno istanza per la vendita dei mobili.
Invigileranno ad oggetto che il testamento venga eseguito, ed in caso di controversia sopra la sua esecuzione potranno intervenire in giudizio per sostenerne la validità.
Spirato l’anno della morte del testatore, dovranno render conto della loro amministrazione.
1032. Le facoltà dell’esecutore testamentario non passeranno ai suoi eredi.
Argum. ex l. 27, §. 3, ff. mandati vel contr.
1033. Essendovi più esecutori testamentarj che abbiano accettato, un solo potrà agire in mancanza degli altri: ma saranno risponsabili solidariamente per il rendimento dei conti riguardo ai mobili loro affidati, purchè il testatore non abbia divise le loro funzioni, e che ciascuno di essi siasi ristretto a quella che gli è stata attribuita.
Argum. ex l. 2, cod. de dividenda tutela.
1034. Le spese fatte dall’esecutore testamentario per l’apposizione dei sigilli, inventario, resa dei conti, come pure tutte le altre relative alle sue funzioni, saranno a carico dell’eredità.
Argum. ex l. 20, in pr. ff. mandati vel contra.
Sezione VIII.
Della Revoca dei Testamenti, e della loro caducità.
1035. I testamenti non potranno essere revocati, in tutto od in parte, che con un testamento posteriore, o con un atto avanti notaro, nel quale sia dichiarata la mutazione della volontà.
Instit. quibus modis testamenta infirmentur. — l. 2, ff. de injusto rupto et irrito facto testamento; l. 31, §. 3, cod. de testamentis; l. 54, ff. de hæredib. instituen.
1036. I testamenti posteriori che non revocheranno espressamente i precedenti annulleranno in questi soltanto quelle disposizioni ivi contenute, che si trovassero incompatibili colle nuove, o che vi fossero contrarie.
Contr. V. Instit. quibus modis testamenta infirmunt. — l. 27, cod. de testamentis; l. 16, §. 1, ff. de vulgari et pupillari substitutione.
1037. La revoca fatta con testamento posteriore avrà pieno effetto, ancorchè questo nuovo atto resti senza esecuzione per la incapacità dell’erede istituito, o del legatario, o per la renunzia dell’eredità, ovvero del legato.
Argum. ex l. 12, ff de his quæ ut indignis auferunt. — l. 24, §. unic. ff. de adimendis vel transferendis legat. — Institut. quibus modis testamenta infirmentur, §. 2. — l. 16, ff. de injusto, rupto, et irrito facto testamento.
1038. Qualunque alienazione, quella pure mediante vendita con facoltà di ricupera, o mediante permuta, che farà il testatore in tutto od in parte della cosa legata, indurrà la revoca del legato riguardo a ciò che è stato alienato, ancorchè l’alienazione posteriore sia nulla, e che la cosa stessa sia ritornata in possesso del testatore.
Leg. 28, §. 1, l. 15 et 18, ff. de adimentis vel trasferendis legatis; l. 11, §. 12, ff. de legatis 3.°
1039. Qualunque disposizione testamentaria sarà senza effetto, se quegli, in favore del quale è stata fatta, non sia sopravvissuto al testatore.
Leg. unica, §. 9, cod de caducis tollendis; l. 1, §. 1, l. 77, §. 15, ff. de legatis 1.° l. 36, §. 1, ff. de conditionibus et demonstrationibus; leg. 1, cod. communia de legat.
1040. Ogni disposizione testamentaria fatta sotto una condizione dipendente da un avvenimento incerto, e tale, che secondo la mente del testatore la detta disposizione non debba eseguirsi, se non nel caso in cui sia, o no per succedere l’avvenimento, sarà priva d’effetto, quando l’erede istituito od il legatario muoja prima che siasi verificata la condizione.
Leg. 5, ff. quando dies legati vel fideicommissi cedat; l. 69, in pr. §. 1 et 2, ff. de conditionibus et demonstrat. l. 209, ff. de regulis juris; toto titulo cod. quando dies legati vel fideicommissi.
1041. La condizione che secondo la mente del testatore non fa che sospendere l’adempimento della disposizione, non impedirà che l’erede istituito, od il legatario, abbiano un diritto acquisito e trasmissibile ai proprj eredi.
Leg. 5, ff. quando dies legati vel fideicommissi cedat l. 1, §. 1, l. 49 et 79, ff. de conditionibus et demonstrationibus, leg. 17, ff. de regulis juris.
1042. Il legato sarà senza effetto, se la cosa legata è interamente perita durante la vita del testatore.
Si riterrà lo stesso, se è perita dopo la di lui morte senza fatto e colpa dell’erede, benchè questi sia stato costituito in mora per il rilascio, allorquando avrebbe dovuto egualmente perire presso del legatario.
Leg. 26, §. 1, l. 36, §. 3, l. 47, §. ultim., ff. de legatis 1.° l. 22, §. ultim. l. 83, §. 2, ff. de legatis 3.° l. 21, ff. de liberatione legata, l. 14, §. 5, ff. de rei vindicatione. — Leg. 8, §. 2, ff. de legatis 2.° l. 52, §. 12, l. 79, ff. de legatis 3.° l. 22, ff. de legatis 1.° — V. l. 35, l. 41, §. 1; l. 53, §. 7, l. 45, ff. de legatis 1.° l. 66, §. 4, ff. de legatis 2.°
1043. La disposizione testamentaria sarà senza effetto, quando l’erede istituito od il legatario la ripudierà, o si troverà incapace a conseguirla.
Leg. 38, §. 1, ff. de legatis 1..° l. 43, §. 2, ff. de legatis 2.° — V. l. 4, l. 5, §. 1; l. 58, ff. de legatis 2.° l. 38, ff. de legatis 1.° l. 22, ff. de fideicommissariis libertatibus. — Paul. sentent. lib. 3, tit. de legat., §. 12.
1044. Si farà luogo al diritto di accrescimento a vantaggio dei legatarj, nel caso in cui il legato sarà fatto a più persone congiuntamente.
Si riputerà fatto congiuntamente il legato, quando dipenderà da una sola e medesima disposizione, e quando il testatore non avrà assegnata la parte di ciascun collegatario nella cosa legata.
Ulpian. fragmenta, tit. 26, §. 12 et 13, l. 16, §. 2, ff. de legatis 1°. l. 26, §. 1, ff. de conditionibus et demonstrationibus. — Instit. de legatis, §. 8. — L. 8, ff. de legatis 3.° l. 124, ff. de verborum significatione; l. unica, §. 11, cod de caducis tollendis; l. 35, ff. de legatis 1.°
1045. Si riputerà anche fatto congiuntamente il legato, quando una cosa la quale non è suscettibile d’essere divisa senza deterioramento, sarà stata collo stesso atto donata a più persone anche separatamente.
L. 142, ff. de verborum significatione. l. 89, ff. de legatis 3.° l. 1, ff. de usufructu accrescendo; l. 1, §. 11, cod. de caducis tollendis.
1046. Le medesime cause che secondo l’articolo 954, e le due prime disposizioni dell’articolo 955 autorizzano la domanda di revoca della donazione tra vivi, saranno egualmente ammesse per chiedere la revoca delle disposizioni testamentarie. 1047. Se questa domanda ha per fondamento un’ingiuria grave fatta alla memoria del testatore, essa deve essere promossa entro l’anno, da computarsi dal giorno dell’ingiuria.
CAPO VI.
Delle Disposizioni permesse a favore dei nipoti del donante o testatore, o de’ figlj de’ suoi fratelli e sorelle.
1048. I beni de’ quali il padre e la madre hanno la facoltà di disporre potranno essere da essi donati in tutto o in parte, ad uno o a più de’ lor figlj, con atti tra vivi o d’ultima volontà, coll’obbligo di restituire questi beni ai figlj nati, o da nascere, nel primo grado soltanto, di essi donatarj.
1049. In caso di morte senza figlj, sarà valida la disposizione fatta dal defunto con atto tra vivi o per testamento, a vantaggio d’uno o più de’ suoi fratelli o sorelle, di tutti o parte de’ beni che non sono riservati dalla legge nella di lui eredità, con obbligo di restituire questi stessi beni ai figlj di primo grado soltanto nati, ed a quelli da nascere, da essi fratelli o sorelle donatarie.
1050. Le disposizioni permesse ne’ due precedenti articoli, non saranno valide, se non quando l’obbligo di restituzione, sarà a vantaggio di tutti i figlj del gravato, nati, o da nascere, senza eccezione o preferenza d’età o di sesso.
1051. Se nel caso sopra espresso, il gravato di restituzione a favore de’ figlj, muore lasciando figlj del primo grado e discendenti di un figlio premorto, questi ultimi percepiranno, per diritto di rappresentazione, la porzione spettante al figlio predefunto.
1052. Se il figlio, fratello o sorella a cui fossero stati donati beni con atto tra vivi, senz’obbligo di restituzione, accettano una nuova liberalità fatta con atto fra vivi o per testamento, sotto condizione che i beni precedentemente donati rimarranno gravati di questa obbligazione, non è più loro permesso di dividere le due disposizioni fatte a loro favore, e di rinunciare alla seconda per attenersi alla prima, quand’anche essi offrissero la restituzione de’ beni compresi nella seconda disposizione.
1053. I diritti de’ chiamati saranno esercibili al tempo in cui, per qualsivoglia causa, cesserà il godimento de’ beni per parte del figlio, del fratello, o della sorella gravati di restituzione: l’abbandono anticipato del godimento de’ beni in favore dei chiamati, non potrà pregiudicare ai creditori del gravato anteriori all’abbandono.
L. 6, in princ.; l. 19, ff. de his quae in fraudem creditorum. — V. l. 10 et 50, ff. ad senatus-consultum Trebellianum.
1054. Le mogli de’ gravati non potranno avere, sui beni da restituirsi, alcuna azione sussidiaria, in caso d’insufficienza di beni liberi, che pel solo capitale del denaro portato in dote, e nel caso soltanto in cui il testatore lo avesse espressamente ordinato.
L. 3 cod. communia de legatis et fideicommissis; l. 22, §. 4, ff. ad senatus-consult. Trebellianum; l. 6, cod. eod. — Novell. 39, cap. 2. — Authentic. res quae, cod. communia de legatis.
1055. Colui che farà le disposizioni autorizzate dai precedenti articoli, potrà, collo stesso atto, o con un posteriore, in autentica forma, nominare un tutore incaricato dell’esecuzione di tali disposizioni: questo tutore non potrà essere dispensato se non per una delle cause espresse nella sezione sesta del capo secondo del titolo della Minor età, della Tutela e dell’Emancipazione.
1056. In mancanza di questo tutore, ne sarà nominato uno ad istanza del gravato, o s’egli è minore, pel suo tutore, nel termine di un mese, da computarsi dal giorno della morte del donante, o del testatore, o dal giorno in cui, dopo questa morte, si avrà avuta notizia dell’atto contenente la disposizione.
1057. Il gravato che non avrà adempito al prescritto dall’articolo precedente, sarà decaduto dal beneficio della disposizione, ed in questo caso, il diritto potrà dichiararsi devoluto a favore de’ chiamati ad istanza o di loro stessi, se sono in maggiore età, e se sono minori o interdetti, ad istanza dei loro tutori o curatori, o di qualunque parente dei chiamati maggiori, minori od interdetti, o anche ex officio, a richiesta del R. Procuratore presso il tribunale di prima istanza del luogo in cui la successione è aperta.
1058. Dopo la morte di quello che avrà disposto coll’obbligo della restituzione, si procederà nelle forme ordinarie all’inventario di tutti i beni ed effetti componenti l’eredità, eccettuato però il caso in cui non si tratti che di un solo legato particolare. Quest’inventario conterrà la stima a giusto prezzo dei mobili ed effetti mobiliarj.
1059. Sarà fatto l’inventario ad istanza del gravato di restituzione, nel termine stabilito nel titolo delle Successioni, alla presenza del tutore nominato per l’esecuzione. Le spese si dedurranno dai beni compresi nella disposizione.
1060. Se nel termine sopra espresso ad istanza del gravato non siasi eseguito l’inventario, si procederà alla sua formazione nel mese seguente, ad istanza del tutore nominato per l’esecuzione, ed in presenza del gravato stesso o del suo tutore.
1061. Se non si è soddisfatto al prescritto nei due precedenti articoli, si procederà allo stesso inventario, sull’istanza delle persone indicate nell’articolo 1057, chiamandovi il gravato od il suo tutore, ed il tutore nominato per l’esecuzione.
1062. Il gravato a restituire dovrà far procedere alla vendita, mediante affissi ed incanti, di tutti i mobili ed effetti compresi nella disposizione, a riserva però di quelli di cui si fa menzione nei due articoli seguenti.
1063. La mobiglia e gli altri effetti mobigliari che si sono compresi nella disposizione, coll’obbligo espresso di conservarli in natura, saranno rimessi nello stato in cui si troveranno al tempo della restituzione.
1064. I bestiami e gli utensili inservienti alla coltura delle terre, s’intenderanno compresi nelle donazioni tra vivi o testamentarie delle stesse terre; ed il gravato sarà tenuto solamente a farle stimare e valutare per corrisponderne l’eguale valore al tempo della restituzione.
1065. Il gravato dovrà impiegare, nel termine di sei mesi, da computarsi dal giorno della ultimazione dell’inventario, il contante che vi si troverà, quello proveniente dal prezzo dei mobili ed effetti stati venduti, e ciò che si sarà ricevuto in conto dei crediti ereditarj.
Questo termine, quando occorra, potrà prorogarsi.
1066. Il gravato sarà parimente tenuto ad impiegare il danaro, che proverrà in seguito dall’esazione dei crediti e dall’affrancazione delle rendite, entro tre mesi al più tardi dopo seguita l’esazione.
1067. Se il disponente avrà specificata la qualità degli effetti nei quali deve farsi l’impiego, sarà ciò eseguito a termini della sua disposizione; diversamente non potrà farsi l’impiego medesimo, che coll’acquisto di beni immobili, e con poziorità d’ipoteca sui beni immobili.
1068. L’impiego prescritto nei precedenti articoli, sarà fatto coll’intervento e ad istanza del tutore nominato per l’esecuzione.
1069. Le disposizioni per atto tra vivi o per testamento, col peso di restituzione, dovranno rendersi pubbliche, ad istanza o del gravato, o del tutore deputato per l’esecuzione, cioè, quanto ai beni immobili, mediante la trascrizione degli atti sui registri dell’ufficio delle ipoteche del luogo dove sono situati; e quanto alle somme impiegate sui beni immobili, con poziorità d’ipoteca, mediante l’iscrizione sui beni medesimi.
1070. La mancanza di trascrizione dell’atto contenente la disposizione potrà dai creditori e dai terzi possessori essere opposta anche ai minori, od interdetti, salvo il regresso contro il gravato ed il tutore nominato per l’esecuzione, e senza che i minori o gl’interdetti possano essere restituiti in intiero contro l’omessa trascrizione, quand’anche il gravato ed il tutore non fossero solvibili.
1071. La mancanza della trascrizione non potrà essere supplita od iscusata per la notizia, che in qualunque altro modo i creditori od i terzi possessori potessero avere avuto della disposizione.
1072. Non potranno in alcun caso i donatarj, legatarj o gli eredi legittimi di colui che avrà fatto la disposizione, e neppure i loro donatarj, legatarj od eredi, opporre ai chiamati la mancanza di trascrizione od iscrizione.
1073. Il tutore nominato per l’esecuzione sarà personalmente risponsabile, quando non siasi pienamente uniformato alle regole sopra stabilite per comprovare lo stato dei beni, per la vendita dei mobili, per l’impiego del danaro, per la trascrizione e l’iscrizione, e generalmente, se non ha praticato tutte le diligenze necessarie all’oggetto che bene e fedelmente venga adempito l’obbligo della restituzione.
1074. Se il gravato è in età minore, non potrà, anche nel caso d’insolvibilità del suo tutore, essere restituito in intiero contro l’inadempimento delle regole che gli sono prescitte negli articoli di questo capo.
{{ct|v=1|f=100%|CAPO VII.}}
Delle Divisioni fatte dal padre, dalla madre o da altri ascendenti tra i loro discendenti.
1075. I padri e le madri e gli altri ascendenti potranno dividere e distribuire i loro beni tra i loro figlj e discendenti.
Leg. 8, cod. de inofficioso testamento. — Novell. 18, cap. 7; novell. 107.
1076. Queste divisioni potranno farsi per atto tra vivi o per testamento, colle stesse formalità, condizioni e regole prescritte per le donazioni tra vivi e pe’ testamenti.
Le divisioni fatte tra vivi non potranno contemplare che i beni presenti.
1077. Se nella divisione non sono stati compresi tutti i beni lasciati dall’ascendente al tempo della di lui morte, i non compresi saranno divisi in conformità della legge.
Novell 18, cap. 7; l. 35, §. 1, ff. de hæredib. instituend.; leg. 21, cod. famil. erciscund.
1078. Sarà interamente nulla la divisione la quale non è stata fatta fra tutti i figlj che esisteranno al tempo della morte, e fra i discendenti dei figlj predefunti. Tanto i figlj o i discendenti che non vi ebbero parte, quanto quelli tra’ quali venne fatta la divisione, potranno provocarne una nuova nelle forme legali.
Leg. 32 et 36, cod. de inoffic. testam.
1079. La divisione fatta dall’ascendente potrà impugnarsi per titolo di lesione oltre il quarto: potrà egualmente essere impugnata nel caso in cui risultasse dalla divisione e dalle disposizioni fatte per antiparte, che uno dei condividenti abbia un vantaggio maggiore di quello che la legge permette.
Leg. 8, cod. de inofficioso testamento.
1080. Il figlio che per alcuna delle cause espresse nell’antecedente articolo, impugni la divisione fatta dall’ascendente, dovrà anticipare le spese della stima; e vi sarà definitivamente condannato, non che in quelle della lite, se il reclamo non è fondato.
CAPO VIII.
Delle Donazioni fatte per contratto di matrimonio agli sposi, ed ai figlj nascituri dai medesimi.
1081. Ogni donazione fra vivi de’ beni presenti, quantunque fatta per contratto di matrimonio agli sposi, o ad uno di essi, sarà sottoposta alle regole generali prescritte per le donazioni fatte a questo titolo.
Essa non potrà aver luogo a vantaggio dei figlj nascituri, eccettuati i casi enunciati al capo VI. di questo titolo.
1082. I padri e madri, gli altri ascendenti, i parenti collaterali degli sposi, ed anche gli stranieri, potranno per contratto di matrimonio disporre di tutti o di parte dei beni che fossero per lasciare al tempo della loro morte, tanto in favore dei detti sposi, che dei figlj nascituri dal loro matrimonio, nel caso in cui il donante sopravvivesse allo sposo donatario.
Tale donazione, quantunque fatta a vantaggio soltanto degli sposi o di uno di essi, si presumerà sempre, nel suddetto caso di sopravvivenza del donante, fatta a favore dei figlj e discendenti nascituri dal matrimonio.
1083. La donazione fatta secondo la forma prescritta nel precedente articolo, sarà irrevocabile in questo senso soltanto che il donante non potrà più disporre, a titolo gratuito, degli oggetti compresi nella donazione, eccetto che per picciole somme a titolo di ricompensa od altrimenti.
Contr. leg. 15, cod. de pactis.
1084. La donazione per contratto di matrimonio potrà farsi cumulativamente dei beni presenti e futuri in tutto o in parte, coll’obbligo però di unire all’atto di donazione uno stato dei debiti e pesi del donante esistenti al giorno della donazione, nel qual caso sarà in facoltà del donatario al tempo della morte del donante, di ritenersi i beni presenti, rinunciando al soprappiù dei beni del donante.
1885. Se lo stato di cui si è parlato nel precedente articolo, non fu unito all’atto di donazione dei beni presenti e futuri, il donatario sarà tenuto di accettare o di rinunciare intieramente la donazione.
In caso di accettazione, non potrà pretendere se non i beni i quali si troveranno esistenti al tempo della morte del donante, e sarà soggetto al pagamento di tutti i debiti e pesi ereditarj.
1086. La donazione, per contratto di matrimonio in favore degli sposi e dei figlj nascituri dello stesso matrimonio, da qualunque persona provenga, potrà ancora essere fatta colla condizione di pagare indistintamente tutti i debiti e pesi dell’eredità del donante, ovvero sotto altre condizioni, l’esecuzione delle quali fosse per dipendere dalla sua volontà: il donatario sarà tenuto di adempire a queste condizioni, quando non prescelga di rinunciare alla donazione, e nel caso che il donante, pel contratto di matrimonio, si fosse riservata la facoltà di disporre di un effetto compreso nella donazione dei suoi beni presenti, o di una determinata somma da ricavarsi dai suddetti beni, l’effetto o la somma, quando egli morisse senza averne disposto, si riterranno compresi nella donazione, ed apparterranno al donatario od ai suoi eredi.
1087. Le donazioni fatte per contratto di matrimonio non potranno essere impugnate, nè dichiarate nulle, sotto pretesto di mancanza d’accettazione.
1088. qualunque donazione fatta a contemplazione di matrimonio sarà senza effetto, se il matrimonio non segue.
Leg. 21 et 22; l. 41, in princ. ff. de jure dotium; l. 4, §. 2, ff. de pactis. 1089. Le donazioni fatte ad uno degli sposi nei modi qui sopra enunciati negli articoli 1082. 1084. e 1086. saranno pure senza effetto, se il donante sopravvive allo sposo donatario ed alla sua discendenza.
1090. Tutte le donazioni fatte agli sposi a contemplazione del loro matrimonio, saranno al tempo dell’apertura della successione del donante, riducibili alla porzione di cui la legge gli permetteva di disporre.
CAPO IX.
Delle Disposizioni fra conjugi per contratto di Matrimonio, o durante il Matrimonio.
1091. Gli sposi potranno per contratto di matrimonio farsi reciprocamente, o l’uno dei due all’altro quelle donazioni che giudicheranno a proposito, sotto le modificazioni in appresso indicate:
Leg. 27, ff. de donationibus inter virum et uxorem; l. 1, §. 1, ff. de donationibus.
1092. Qualunque donazione fra vivi de’ beni presenti, fatta fra sposi per contratto di matrimonio, non s’intenderà fatta sotto la condizione della sopravvivenza del donatario, se questa condizione non è formalmente espressa, e sarà sottoposta a tutte le regole e forme prescritte di sopra per tali donazioni.
V. leg. 9, cod. de donationibus inter virum et uxorem.
1093. La donazione dei beni futuri o dei beni presenti e futuri, fatta fra gli sposi per contratto di matrimonio, o da un solo di essi, o reciprocamente, soggiacerà alle regole stabilite nel capo precedente, rispetto a tali donazioni che loro venissero fatte da terze persone, eccetto che non sarà trasmissibile ai figlj nati dal matrimonio, in caso di premorienza del conjuge donatario al conjuge donante.
1094. Lo sposo, sia nel contratto di matrimonio, sia durante il matrimonio, potrà nel caso in cui non lasciasse nè figlj nè discendenti da questi, disporre in favore dell’altro conjuge, della proprietà di tutto ciò di cui potrebbe disporre in favore di un estraneo, e potrà pure lasciare l’usufrutto della totalità di quella porzione di cui la legge proibisce disporre in pregiudizio degli eredi.
E nel caso in cui il conjuge donante lasciasse figlj o discendenti da essi, potrà donare all’altro conjuge, o una quarta parte dei suoi beni in proprietà, ed una quarta in usufrutto, o la metà di tutti i suoi beni soltanto in usufrutto.
1095. Il minore non potrà, per contratto di matrimonio, donare all’altro sposo, tanto per donazione semplice, quanto per donazione reciproca, se non coll’approvazione ed assistenza di coloro il cui assenso è prescritto per la validità del suo matrimonio; mediante tale consenso egli potrà donare tutto ciò che la legge permette allo sposo in età maggiore di donare all’altro conjuge.
V. l. 1, cod. si adversus donationem; l. 1, cod. si adversus dotem. l. 9, §. 1, ff. de minoribus.
1096. Qualunque donazione fatta fra conjugi, durante il matrimonio, quantunque qualificata per donazione fra vivi, potrà sempre revocarsi.
La revoca potrà farsi dalla moglie, senza esservi autorizzata dal marito o dal giudice.
Queste donazioni non saranno revocabili per la sopravvenienza dei figlj.
L. 1, l. 32, §. 2; ff. de donationibus inter virum et uxorem.
1997. I conjugi, durante il matrimonio, non potranno, nè con atto tra vivi, nè con testamento, farsi alcuna donazione scambievole e reciproca con un solo e medesimo atto.
1998. Il marito o la moglie che avendo figlj di altro matrimonio, ne contrarrà un secondo od ulteriore, non potrà donare al nuovo sposo che una parte eguale alla minore che sia per pervenire ad uno de’ figlj legittimi, senza che in verun caso queste donazioni possano eccedere il quarto de’ beni.
L. 3. et 6, cod. de secund. nuptiis.
1099. I conjugi non potranno indirettamente farsi alcuna donazione oltre ciò che loro è permesso dalle precedenti disposizioni.
Sarà nulla qualunque donazione o simulata, o fatta ad interposta persona.
L. 22, ff. de donat. inter virum et uxorem; leg. 35, §. 3, ff. de donationibus mortis causa, l. 3, §. ultimo, ff. pro socio.
1100. Saranno considerate come fatte ad interposte persone, le donazioni di uno dei conjugi, o ai figlj o ad uno dei figlj dell’altro conjuge nati da un altro matrimonio, e quelle pure fatte dal donante ai parenti dei quali l’altro conjuge fosse l’erede presuntivo al tempo della donazione, ancorchè quest’ultimo non sia sopravvissuto al suo parente donatario.
L. 3, §. 4 et 5; l. 5, §. 2; l. 60, ff. de donationib. inter vir. et uxor.; l. 5, §. 2, de bonis liberorum.
Note
- ↑ Testo inserito dalle Aggiunte e variazioni del 3 settembre 1807.