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7.° Che l’offerta sia fatta per mezzo d’un officiale pubblico autorizzato a questa sorta di atti.
Leg. 9, cod. de solutionibus et liberationibus.
1259. Non è necessario per la validità del deposito che venga autorizzato dal Giudice, ma basterà:
1.° Che sia stato preceduto da un’intimazione notificata al creditore, e contenente l’indicazione del giorno, ora e luogo in cui la cosa offerta sarà depositata;
2.° Che il debitore siasi spogliato del possesso della cosa offerta, consegnandola unitamente agl’interessi decorsi sino al giorno del deposito, nel luogo indicato dalla legge per ricevere queste consegne;
3.° Che siasi esteso dall’ufficiale pubblico un processo verbale indicante la natura delle specie offerte, il rifiuto di accettare fatto dal creditore o la sua mancanza a comparire, e finalmente il deposito;
4.° Che nel caso in cui il creditore non sia comparso, gli sia stato notificato il processo verbale di deposito con l’intimazione di ritirare la cosa depositata.
1260. Le spese per l’offerta reale e per il deposito, qualora siano legittime, sono a carico del creditore.
1261. Finchè il deposito non sia stato accettato dal creditore, il debitore può ritirarlo; e quando lo ritiri, i suoi condebitori o sicurtà non restano liberati.
1262. Allorchè il debitore ha egli stesso ottenuta una sentenza passata in giudicato, la quale abbia dichiarate buone e valide le sue offerte e il deposito, a lui non è più lecito nemmeno col consenso del creditore, di ritirare il deposito in pregiudizio dei suoi condebitori o fidejussori.
Argum. ex leg. 62, ff. de pactis.
1263. Il creditore il quale ha acconsentito, che il debitore ritiri il suo deposito dopo che esso fu dichiarato valido con sentenza passata in giudicato