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1298. La compensazione non ha luogo a pregiudizio dei diritti acquistati da un terzo. Quegli perciò che essendo debitore, divenne creditore dopo il sequestro ordinato presso di sè a favore di un terzo, non può opporre la compensazione a pregiudizio di chi ottenne il sequestro.

1299. Quegli che ha pagato un debito il quale era di diritto estinto in forza della compensazione, proponendo il credito per cui non ha opposta la compensazione, non può, in pregiudizio dei terzi, prevalersi dei privilegj e delle ipoteche annesse al suo credito, quando però non abbia avuto un giusto motivo d’ignorare il credito che avrebbe dovuto compensare il suo debito.

Leg. 10, §. 1, ff. de compensationibus. — leg. 1, cod. de condictione indebiti.

Sezione V.

Della Confusione.

1300. Quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, succede una confusione di diritto, che estingue il debito ed il credito.

Argum. ex l. 75, ff. de solutionibus et liberationibus. — l. 50, ff. de fidejussoribus et mandatoribus; l. 6, cod. de hæreditariis actionibus.

1301. La confusione che ha luogo nella persona del debitore principale, giova ai suoi fidejussori;

Quella che succede nella persona del fidejussore, non produce l’estinzione dell’obbligazione principale.

Quella che ha luogo nella persona del creditore, non giova ai suoi condebitori solidarj se non per la porzione di cui viene ad essere debitore.

Leg. 38, §. 1, ff. de fidejussoribus et mandatoribus, l. 34, §. 8, ff. de solutionibus et liberationibus. — l. 129, §. 1, ff. de regulis juris, l. 2, ff. de peculio legato, l. 71, ff. de fidejussoribus et mandatoribus.

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