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ma non può ripetersi ciò che è stato pagato anticipatamente.

L. 42, ff. de verborum obligationibus; l. 9, in pr. ff. de rebus creditis; l. 10; l. 16, §. 1; l. 17, et 18, ff. de condictione indebiti; l. 16, §. 1, ff. de compensationibus.

1187. Il termine si presume sempre stipulato in favore del debitore, quando non risulti dalla stipulazione, o dalle circostanze, che siasi convenuto egualmente in favore del creditore.

L. 41, §. 1, in fin., l. 122, in pr. ff. de verborum obligationibus; l. 17, ff. de reg. juris; l. 70, ff. de solutionibus. — V. l. 12, §. 1, ff. de verborum significatione.

1188. Il debitore non può più reclamare il beneficio del termine, quando si è reso decotto, o quando per fatto proprio ha diminuito le cauzioni che aveva date pel contratto al suo creditore.

Sezione III.

Delle Obbligazioni alternative.

1189. Chi ha contratta un’obbligazione alternativa si libera della stessa, mediante la consegna di una delle due cose comprese nell’obbligazione.

L. 34, §. 6, l. 25, ff. de contrahenda emptione; l. 2, §. 3, ff. de eo quod certo loco; l. 27, ff. de legatis 2. l. 25, cod. de pecunia constituta.

1190. La scelta appartiene al debitore, se non è stata espressamente accordata al creditore.

L. 10, §. 6, in fin. ff. de jure dotium; l. 25, in pr. ff. de contrahenda emptione; l. 112 et l. 133, §. 1, ff. de verborum obligationibus; l. 2, §. 3, de eo quod certo loco.

1191. Il debitore può liberarsi dalla obbligazione consegnando una delle due cose promesse, ma egli non può astringere il creditore a ricevere parte dell’una, e parte dell’altra.

L. 8, §. 2, ff. de legatis 1. l. 25, in pr. ff. de