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1163. Per quanto siano generali i termini con i quali si è espressa una convenzione, essa non comprende che le cose sopra le quali apparisce che le parti si siano proposte di contrattare.

Argum. ex leg. 9, §. 1 — L. 5, ff. de transactionib.; l. 3, §. 1; l. 12, ff. eod.

1164. Quando in un contratto si è espresso un caso, ad oggetto di spiegare un’obbligazione, non si presume che siasi voluto con ciò escludere i casi non espressi, ai quali a termine di ragione può estendersi l’obbligazione stessa.

L. 81, ff. de regulis juris; l. 56, ff. mandati vel contra.

Sezione VI.

Degli effetti delle Convenzioni riguardo ai Terzi.

1165. Le convenzioni non hanno effetto che fra le parti contraenti, esse non pregiudicano nè giovano ai terzi che nel caso preveduto nell’articolo 1121.

L. 7, §. 19; l. 20, l. 27, §. 4, ff. de pactis; l. 1, cod. inter alios acta vel judicata; l. 25, cod. de pactis.

1166. Non ostante i creditori possono esercitare tutti i diritti, ed azioni del loro debitore, eccettuate quelle che sono esclusivamente personali.

Argum. ex l. 63, ff. de regulis juris.

1167. Possono pure, in loro proprio nome, impugnare gli atti fatti dal loro debitore in frode delle loro ragioni. Devono nondimeno riguardo alle loro ragioni enunziate nel titolo delle Successioni, e nel titolo del Contratto di matrimonio e de’ Diritti rispettivi degli sposi conformarsi alle regole che ivi sono prescritte.

V. Tot. tit. ff. quae in fraudem creditorum facta sunt.