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Leg. 5, cod. de periculo et commodo rei venditæ; l. 8, in fin. ff. de periculo et commodo rei venditæ; l. 3, et l. 10, in pr. ff. de periculo et commodo rei venditæ.

§. III.

Della condizione resolutiva.

1183. La condizione resolutiva è quella che verificandosi produce la revoca dell’obbligazione, e rimette le cose nel medesimo stato come se l’obbligazione non avesse mai avuto luogo.

Questa condizione non sospende l’esecuzione dell’obbligazione; essa obbliga soltanto il creditore a restituire ciò che ha ricevuto, nel caso in cui accada l’evento preveduto con la condizione.

Argum. ex l. 1 et 4, ff. de lege commissoria.

1184. La condizione resolutiva è sempre sottintesa nei contratti sinallagmatici pel caso in cui una delle parti non soddisfaccia alla sua obbligazione.

In questo caso, il contratto non è sciolto ipso jure. La parte, verso cui non fu eseguita l’obbligazione, ha la scelta di costringere l’altra all’adempimento della convenzione quando ciò sia possibile, o di domandarne lo scioglimento unitamente ai danni ed interessi.

La risoluzione della convenzione deve domandarsi giudicialmente, e può essere accordata al convenuto una dilazione a norma delle circostanze.

Argum. ex l. 2 et 3, ff. de lege commissoria.

Sezione II.

Delle Obbligazioni a tempo determinato.

1185. Il termine apposto alle obbligazioni è diverso dalla condizione in ciò, che non sospende l’obbligazione, ma ne ritarda soltanto l’esecuzione.

L. 41, §. 1; l. 46, in pr. ff. de verborum obligationibus.

1186. Ciò che non si deve che a tempo determinato non può esigersi prima della scadenza del termine;