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L. 12, in pr., et §. 4, l. 15, l. 49, l. 83, ff. de solutionibus et liberationibus, l. 4, et 12, cod. eod. tit. l. 4, ff. de negotiis gestis; l. 180, ff. de regulis juris; l. 4, §. 4, ff. de dolo malo. — Argum. ex l. 206, ff. de regulis juris; l. 24, ff. de negotiis gestis.
1240. Il pagamento fatto in buona fede a chi si trova nel possesso del credito, è valido, ancorchè il possessore ne abbia in appresso sofferta l’evizione.
Argum. ex l. 17, ff. de transactionibus.
1241. Non è valido il pagamento fatto al creditore, se questi fosse incapace a riceverlo, eccetto che il debitore provi la versione della cosa pagata in vantaggio del creditore.
L. 15, l. 47, in pr., et §. 1, ff. de solutionibus et liberationibus, l. 4, §. 4, ff. de dolo malo. l. 4, ff. de exceptionibus.
1242. Il pagamento fatto dal debitore al suo creditore, in pregiudizio di un sequestro o d’un atto di opposizione, non è valido riguardo ai creditori sequestranti ed opponenti: questi possono costringerlo a dare di nuovo, per ciò che riguarda le loro ragioni, salvo in questo caso soltanto, il suo regresso contro il creditore.
1243. Il creditore non può essere costretto a ricevere una cosa diversa da quella che gli è dovuta, quantunque il valore della cosa offerta fosse eguale ed anche maggiore.
1244. Il debitore non può forzare il creditore a ricevere in parte il pagamento di un debito, ancorchè divisibile.
Non ostante i giudici, avuto riguardo alla situazione del debitore, ed usando con molta riserva delle loro facoltà possono accordare dilazioni moderate al pagamento, e sospendere l’esecuzione giudiziale restando il tutto nello stato medesimo.
L. 21, ff. de rebus creditis, l. 41, §. 1, ff. de usuris et fructibus.