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risulti chiaramente dall’atto la volontà di effettuarla.

L. 2, ff. de novationibus et delegationibus; l. ult. cod. eod.

1274. La novazione col sostituire un nuovo debitore, può effettuarsi senza il consenso del primo.

L. 1, l. 6, cod. de novationibus et delegationibus.

1275. La delegazione per cui un debitore assegna al creditore un’altro debitore il quale si obbliga verso il creditore, non produce novazione, se il creditore espressamente non ha dichiarato la sua volontà di liberare il debitore che ha fatta la delegazione.

L. 11, ff. de novationibus et delegationibus.

1276. Il creditore che ha liberato il debitore da cui fu fatta la delegazione, non ha regresso contro questo debitore, se il delegato diviene insolvibile, purchè l’atto non contenga una riserva espressa, o che il delegato non fosse di già apertamente fallito, o prossimo a fallire al momento della delegazione.

L. 3, cod. de novationibus et delegationibus.

1277. La semplice indicazione fatta dal debitore di una persona che debba pagare in sua vece, non produce novazione.

Lo stesso ha luogo per la semplice indicazione fatta dal creditore di una persona che debba per lui ricevere.

Argum. ex l. 1 et 6, cod. de novationibus et delegationibus, l. 10, l. 20, l. 25, ff. eod. tit.

1278. I privilegj e le ipoteche dell’antico credito non passano in quello che gli è sostituito, quando il creditore non ne abbia fatta espressa riserva.

L. 18 et leg. 29, ff. de novationibus et delegationibus. l. 12, §. 1, ff. qui potiores in pignore vel hypoteca habentur.

1279. Quando la novazione si effettua colla sostituzione