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nel tempo della minor età, dell’interdizione o del matrimonio, eccetto che venga provato che quanto fu pagato venne convertito in loro vantaggio.

Leg. 1, cod. de reputationibus quæ sunt fiunt in judicio in integrum restitutionis; l. 24, §. 1; l. 27, §. 1, ff. de minoribus; l. 32, §. 4, ff. de administratione et periculo tutorum; l. 7, §. 5; l. 13, ff. de rebus eorum qui sub tutela vel cura sunt; l. 206, ff. de regulis juris.

1313. I maggiori non sono restituiti in intiero per causa di lesione, se non nei casi, e sotto le condizioni specialmente espresse in questo Codice.

1314. Quando si sono osservate le formalità richieste riguardo ai minori od agl’interdetti, tanto nell’alienazione degl’immobili, che nelle divisioni dell’eredità, sono i medesimi considerati, relativamente a questi atti, come se gli avessero fatti nella maggior età o prima dell’interdizione.

V. tot. tit, ff. ex quibus causis majores 25 annis in integrum restituuntur.

CAPO VI.

Della Prova delle Obbligazioni, e di quella del Pagamento.

1315. quegli che dimanda l’esecuzione d’una obbligazione, deve provarla.

Ed all’incontro, colui che pretende di essere stato liberato, deve giustificare il pagamento, od il fatto che ha prodotto l’estinzione della sua obbligazione.

Leg. 1, cod. de probationibus; leg. 4, cod. de edendo.

1316. Le regole che riguardano la prova per iscritto, la prova testimoniale, le presunzioni, la confessione della parte, ed il giuramento, sono spiegate nelle seguenti sezioni.

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