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causa di lesione, quando questa unicamente provenga da un evento fortuito ed impreveduto.

Leg. 1, §. 3, 4 et 5, l. 24, §. 1; l. 44, ff. de minoribus, l. 9, cod. de integrum restitutione; l. 119, §. 1, ff. de regulis juris.

1307. La semplice dichiarazione fatta dal minore di essere maggiore, non lo esclude dal beneficio della restituzione.

Leg. 1, l. 2, et l. 3, cod. si minor se majorem dixerit.

1308. Il minore che è negoziante, banchiere od artigiano, non può restituirsi contro le obbligazioni contratte per ragione del suo commercio o della sua arte.

1309. Il minore non può restituirsi in intiero contro le convenzioni stipulate nel suo contratto di matrimonio, quando queste furono fatte coll’approvazione ed assistenza di quelli il cui consenso è necessario per la validità del matrimonio.

Leg. 9, §. 1; l. 38, §. 2, ff. de minoribus; leg. unica, cod. si adversus dotem.

1310. Il minore non può restituirsi in intiero contro le obbligazioni nascenti dal suo delitto.

Leg. 9, §. 2 et 3; l. 37, §. 1, ff. de minoribus; l. 1 et l. 2, cod. si adversus delictum.

1311. Non è più ammesso ad impugnare l’obbligazione assunta nella sua minore età, quando, divenuto maggiore, l’ha ratificata, sia che tale obbligazione fosse nulla nella sua forma, sia che fosse soltanto soggetta a restituzione.

Leg. 3, §. 1 et 2; l. 38, ff. de minoribus; l. 1 et 2, cod. si major factus ratum habuerit.

1312. Quando i minori, gl’interdetti o le donne maritate sono ammessi, in tale qualità, ad essere restituiti in intiero contro le loro obbligazioni, non si può pretendere il rimborso di ciò che loro sia stato pagato in conseguenza di queste obbligazioni