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l’abbandono di tutti i suoi beni ai suoi creditori, non ostante qualunque stipulazione in contrario.
L. 1, et 4, cod. qui bonis cedere possunt.
1269. La cessione giudiziaria non conferisce la proprietà ai creditori, ma loro attribuisce soltanto il diritto di far vendere i beni a loro vantaggio, e di percepirne i frutti sino alla vendita.
L. 4, cod. qui bonis cedere possunt.
1270. I creditori non possono ricusare la cessione giudiziaria, se non ne’ casi eccettuati dalla legge.
Essa esime il debitore dall’arresto personale.
Essa non libera il debitore che sino alla concorrenza del valore de’ beni ceduti; e nel caso in cui non fossero sufficienti, se ne acquista di nuovi, egli è obbligato a cederli sino all’intiero pagamento.
L. 2, in fin. cod qui bonis cedere possunt, l. 7, ff. de cessione bonorum.
Sezione II.
Della Novazione.
1271. La novazione si fa in tre maniere.
1.° Quando il debitore contrae verso il suo creditore un nuovo debito, il quale viene sostituito all’antico che rimane estinto.
2.° Quando un nuovo debitore è sostituito all’antico, quale viene liberato dal creditore;
3.° Quando in forza d’una nuova obbligazione, un nuovo creditore viene sostituito all’antico, verso cui il debitore è liberato.
L. 1, et 11, ff. de novationibus et delegationibus, l. 1 et 3, cod. eod. tit.
1272. La novazione non può effettuarsi che tra persone capaci di contrattare.
L. 3, l. 10, l. 20, §. 1, l. 31, §. 1, ff. de novationib. et delegationib. l. 4, cod. eod., l. 27, ff. de pactis.
1273. La novazione non si presume; conviene che