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1179. La condizione adempita ha un effetto retroattivo al giorno in cui fu contratta l’obbligazione. Se il creditore è morto prima che si verifichi la condizione, le sue ragioni passano al suo erede.

Argum. ex leg. 26, ff. de conditionibus institutionum.

1180. Il creditore può prima che sia verificata la condizione esercitare tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti.

§. II.

Della condizione sospensiva.

1181. L’obbligazione contratta sotto la condizione sospensiva è quella, la quale dipende o da un avvenimento futuro ed incerto, o da un avvenimento succeduto attualmente, ma non peranco noto alle parti.

Nel primo caso non può eseguirsi l’obbligazione che dopo l’avvenimento.

Nel secondo caso l’obbligazione ha il suo effetto dal giorno in cui è stata contratta.

Leg. 37, l. 38 et 39, ff. de rebus creditis; leg 100, l. 120, ff. de verborum obligationibus.

1182. Quando è stata contratta l’obbligazione sotto una condizione sospensiva, la cosa che forma il soggetto della convenzione rimane a rischio del debitore che non si è obbligato di consegnarla se non nel caso della evenienza della condizione.

Se la cosa è intieramente perita senza colpa del debitore, l’obbligazione è estinta.

Se la cosa è deteriorata senza colpa del debitore, il creditore ha la scelta, o di sciogliere l’obbligazione, o di esigere la cosa nello stato in cui si trova, senza diminuzione di prezzo.

Se la cosa è deteriorata per colpa del debitore, il creditore ha il diritto di sciogliere l’obbligazione, o di esigere la cosa nello stato in cui si trova unitamente ai danni ed interessi.