Pagina:Codice di Napoleone il grande.djvu/241

Quest’obbligo è più o meno esteso relativamente ad alcuni contratti, i di cui effetti a questo riguardo sono spiegati nei rispettivi titoli.

argum. ex l. 35, §. 4; l. 56, ff. de contrahenda emptione; l. 11, ff. eod.; l. 17, ff. de periculo et commodo rei venditæ.

1138. L’obbligazione di consegnare la cosa è perfetta col solo consenso de’ contraenti.

Tale obbligazione costituisce proprietario il creditore, e fa che la cosa resti a di lui pericolo dal momento, in cui dovrebbe essere consegnata, quantunque non sia seguita la tradizione, purchè il debitore non sia in mora della consegna, nel qual caso la cosa rimane a di lui rischio.

Argum. ex l. 1, l. 4, cod. de periculo et commodo rei venditæ; l. 7, l. 8, l. 12, l. 14 et l. 17, ff. eod. titul., l. 11, ff. de evictionibus; l. 10, ff. de regulis juris.

1139. Il debitore è costituito in mora tanto mediante intimazione od altro atto equivalente, quanto in vigore della convenzione, allorchè essa stabilisce che il debitore sarà in mora alla scadenza del termine senza necessità di alcun atto.

Leg. 23, ff. de verborum obligationibus; l. 4, ff. de lege commissoria; l. 18, ff. de usuris; l. 127, ff. de verborum obligationibus; l. 23, vers. de illo, ff. de obligationibus et actionib.; l. 12, cod. de contrahenda et committenda stipulatione. Glos. in dict. leg. 2.

1140. Gli effetti dell’obbligazione di dare o di consegnare un immobile sono regolati nel titolo della Vendita, ed in quello dei Privilegj, e delle Ipoteche.

1141. Se la cosa che taluno si è obbligato di dare o di consegnare successivamente a due persone è puramente mobile, quelle fra di esse, cui ne fu dato il possesso reale, sarà all’altra preferita, e