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Se i debiti sono di eguale natura, l’imputazione si fa sopra il più antico, o si fa pro rata in parità di cose.
Leg. 1, l. 2, l. 3, l. 4, l. 5, l. 7, l. 8 et 103, ff. de solutionibus, et liberationibus.
§. IV.
Dell’offerta di pagamento, e del deposito.
1257. Quando il creditore ricusa di ricevere il pagamento, il debitore può farne ad esso l’offerta reale, e in caso di rifiuto di accettare per parte del creditore, può depositare la somma o la cosa offerta.
Le offerte reali susseguite da un deposito liberano il debitore; esse a suo riguardo tengono luogo di pagamento, e quando sono fatte validamente, la cosa in tal modo depositata rimane a rischio del creditore.
Leg. 9, cod. de solutionibus et liberationibus, l. 19, cod. de usuris. V. Argum. ex l. 72, §. 2, ff. de solutionibus et liberationibus.
1258. Affinchè le offerte reali sieno valide, è necessario,
1.° Che siano fatte al creditore capace di esigere, o a quello che ha facoltà di ricevere per il medesimo;
2.° Che sieno fatte da persona capace di pagare;
3.° Che sieno fatte di tutta la somma esigibile, dei frutti od interessi dovuti, delle spese liquide, e d’una somma per le spese non liquidate, colla riserva per qualunque supplemento;
4.° Che il termine sia scaduto, nel caso che sia stato stipulato a favore del creditore;
5.° Che siasi verificata la condizione sotto la quale fu contratto il debito;
6.° Che l’offerta sia fatta nel luogo convenuto per il pagamento, e non essendovi convenzione speciale per il luogo di pagamento, sia fatta alla persona del creditore, o al suo domicilio, ovvero a quello scelto per l’esecuzione del contratto.