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L. 11, ff. de jurisdictione. — L. 10, ff. de appellationibus.

1346. Tutte le domande, da qualunque cause procedano, che non saranno intieramente giustificate in iscritto, dovranno essere proposte in un medesimo atto di citazione, dopo il quale non potranno riceversi altre domande delle quali non esista la prova in iscritto.

1347. Le regole superiormente stabilite soggiacciono ad eccezione quando esiste un principio di prova per iscritto.

È principio di prova per iscritto qualunque atto ridotto in scrittura proveniente da quello, contro cui si propone la domanda, o da quello che lo rappresenta, e che rende verosimile il fattoo allegato.

1348. Le predette regole soggiacciono pur anche ad eccezione, ogni qualvolta non sia stato possibile al creditore di procurarsi una prova scritta dell’obbligazione che è stata contratta verso di lui.

Questa seconda eccezione si applica,

1.° Alle obbligazioni che nascono dai quasi contratti, dai delitti o dai quasi delitti.

2.° Ai depositi necessarj fatti in caso d’incendio, rovina, tumulto o naufragio, ed a quelli fatti dai viaggiatori nelle osterie dove alloggiano, e ciò secondo la qualità delle persone e le circostanze del fatto.

3.° Alle obbligazioni contratta in caso d’accidenti impreveduti ce non permettessero di fare atti per iscritto;

4.° Nel caso in cui il creditore avesse perduto il documento che a lui serviva di prova per iscritto, in conseguenza di un caso fortuito, impreveduto, o proveniente da una forza irresistibile.

Mornac. ad leg. 5, cod. de fide instrumentorum.

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