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quali non sono fra essi obbligati, che ciascuno per la sua quota e porzione.
Leg. 2, cod. de duobus reis stipulandi et promittendi.
1214. Il condebitore di un debito solidario, che lo ha pagato per intiero, non può ripetere dagli altri condebitori che la quota e porzione di ciascuno di essi.
Se uno di questi si trovi insolvibile, la perdita cagionata dalla sua insolvibilità si ripartisce per contributo sopra tutti gli altri condebitori solvibili, e sopra quello, che ha fatto il pagamento.
Leg. 36, et 39, ff. de fidejussoribus et mandatoribus; leg. 11, cod. eod. tit.; leg. 79, ff. de solutionibus.
1215. Nel caso in cui il creditore abbia rinunziato all’azione solidaria verso uno dei debitori, se uno o più degli altri condebitori divenissero insolvibili, la porzione di questi sarà per contributo ripartita tra tutti i debitori, ed anche fra quelli, che sono stati precedentemente liberati dalla solidarietà per parte del creditore.
1216. Se l’affare, per cui fu contratto il debito solidariamente, non riguardava che uno de’ coobbligati solidarj, questo sarà obbligato per tutto il debito rispetto agli altri condebitori, i quali relativamente ad esso non saranno considerati che come sue sicurtà.
Sezione V.
Delle Obbligazioni divisibili e delle indivisibili.
1217. L’obbligazione è divisibile o indivisibile secondo che essa ha per oggetto una cosa che nella sua tradizione, od un fatto che nella esecuzione è o no suscettibile di divisione materiale od intellettuale.
Leg. 2, §. 1, ff. de verborum obligationibus.
1218. L’obbligazione è indivisibile quantunque la