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convenuto per il totale sulla cosa dovuta o sul fondo ipotecato, salvo ad esso il regresso contro i suoi coeredi. Nel quarto caso, l’erede unicamente incaricato del debito, e nel quinto caso, ciascuno erede può egualmente essere convenuto per la totalità, salvo il suo regresso verso i coeredi.
Leg. 2, in fin. cod. de hæreditariis actionibus; l. 2, cod. si unus ex pluribus hæredibus creditoris; l. 55, ff. de rei vindicatione. — L. 85, ff. de verborum obligationibus; leg. 80, §. 1, ff. ad legem Falcidiam.
§. II.
Degli effetti dell’Obbligazione indivisibile.
1222. Coloro, che hanno contratto congiuntamente un debito indivisibile, vi sono tenuti ciascuno per la totalità dal debito, ancorchè l’obbligazione non sia stata contratta solidariamente.
Argum. ex l. 192, ff. de regulis juris. — Leg. 2, §. 1, 2 et 4, ff. de verborum obligationibus.
1223. Lo stesso ha luogo riguardo agli eredi di quello, che ha contratto una simile obbligazione.
Leg. 192, in pr., ff. de regulis juris; l. 80, §. 1, ff. ad legem Falcidiam; l. 2, §. 2, ff. de verborum obligationibus; leg. 11, §. 25, ff. de legatis 3.°
1224. Ciascun erede del creditore può esigere l’intiera esecuzione dell’obbligazione indivisibile.
Non può egli solo fare la remissione della totalità del debito; nemmeno egli solo ricevere il valore invece della cosa. Se uno solo fra gli eredi ha fatto la remissione o ricevuto il valore della cosa, il coerede non può domandare la cosa indivisibile che addebitandosi la porzione del coerede, il quale ha fatto la remissione o ricevuto il valore.
L. 23, §. 9, ff. familiae erciscundae; l. 2, §. 2, ff. de verborum obligationibus; l. 18, §. 1, ff. de solutionibus et liberationibus; l. 13, §. 12, ff. de acceptilatione.