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al pagamento per la totalità, e che il pagamento eseguito da uno solo liberi gli altri verso il creditore.
Leg. 2, l. 3, §. 1, l. 11, §. 1, ff. de duobus reis constituendis, l. 3, cod. de duobus reis stipulandi et promittendi.
1201. L’obbligazione può essere solidaria ancorchè uno dei debitori sia obbligato in modo diverso dall’altro al pagamento della medesima cosa; per esempio se l’uno non è obbligato che condizionalmente, mentre l’obbligazione dell’altro è pura e semplice, ovvero se l’uno abbia preso un termine a pagare che non è accordato all’altro.
Leg. 7, l. 9, §. 2, ff. de duobus reis constituendis.
1202. L’obbligazione solidaria non si presume, ma deve essere stipulata espressamente.
Questa regola non cessa fuorchè nei casi nei quali l’obbligazione solidaria ha luogo ipso jure, in virtù d’una disposizione di legge.
Leg. 6, in pr.; l. 8, l. 11, §. 2, ff. de duobus reis constituendis. — Novell. 99, cap. 1. — Leg. 3, cod. de duobus reis stipulandi et promittendi. — Authentic. hoc ita. cod. eod. tit. — L. 10, §. 3, ff. de appellationibus et relationibus; l. 43, ff. de re judicata et de effectu sententiarum; l. 1, et l. 2, cod. si plures una sententia condemnati sunt.
1203. Il creditore in virtù di un’obbligazione contratta solidariamente può rivolgersi contro quello fra i creditori che il creditore stesso vuole scegliere, senza che il debitore possa opporgli il beneficio di divisione.
Leg. 3, §. 1, ff. de duobus reis constituendis; l. 2 et 3, cod. de duobus reis stipulandi et promittendi. — Authentic. hoc ita, cod. eod. tit. — Novell. 99, cap. 1. — L. 47, ff. locati conducti.