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che uno de’ contraenti s’obbliga di dare, ovvero si obbliga di fare, o non fare.
L. 3, in pr., ff. de obligationibus et actionibus.
1127. Il semplice uso od il semplice possesso di una cosa può essere oggetto di contratto, come la cosa medesima.
1128. Le sole cose che sono in commercio possono essere oggetto di convenzione.
Leg. 182, ff. de regulis juris, l. 34, l. 83, §. 5; l. 103, ff. de verborum obligationibus; l. 6, leg. 34, §. 1, ff. de contrahenda emptione.
1129. L’obbligazione deve avere per oggetto una cosa determinata, almeno riguardo alla sua specie.
La quantità della cosa può essere incerta, purchè possa determinarsi.
L. 94 et 95, ff. de verborum obligationibus.
1130. Le cose future possono essere oggetto di una obbligazione.
Non si può rinunciare però ad una successione non ancora aperta, nè fare alcuna stipulazione sopra la medesima successione, neppure col consenso di quello della cui eredità si tratta.
Leg. 3, de contrahenda emptione; l. 15, leg. 19 et 30, cod. de pactis. — Leg. 4, cod. de inutilibus stipulationibus; l. 61, ff. de verborum obligationibus. (Novell. 19, dell’imperator Leone.) Leg. 3, cod. de collationibus.
Sezione IV.
Della Causa.
1131. L’obbligazione senza causa, o fondata sopra una causa falsa od illecita, non può aver alcun effetto.
Leg. 7, §. 4; l. 27, §. 4, ff. de pactis; l. 6, cod. eod., l. 121, §. 1, ff. de verborum obligationibus. tot. titul. ff. de condictione sine causa.
1132. La convenzione non lascia di essere valida ancorchè la causa non sia espressa.