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empti et venditi; l. 16 et 17, ff. de transactionibus; l. 10, §. 1, ff. de pactis.

1230. Tanto nel caso che l’obbligazione principale contenga un termine nel quale debba eseguirsi quanto nel caso che non lo contenga, la pena non s’incorre, se non quando è in mora colui che si è obbligato o a dare, o a ricevere, o a fare.

L. 23, ff. de obligationibus et actionibus; l. 115, ff. de verborum obligationibus.

1231. La pena può essere modificata dal giudice, allorchè l’obbligazione principale è stata eseguita in parte.

L. 9, §. 1, ff. si quis caution. in judicio sistendi; l. unica, cod. de sententiis quae pro eo.

1232. Quando l’obbligazione principale contratta con clausola penale ha per oggetto una cosa indivisibile, la pena s’incorre per la contravvenzione di un solo degli eredi del debitore, e può domandarsi per intiero contro il contravventore, ovvero contro ciascuno dei coeredi per la loro quota e porzione; può anche domandarsi coll’azione ipotecaria per il tutto, salvo il loro regresso contro colui per il cui fatto si è incorsa la pena.

L. 4, §. 1; l. 83, §. 3, ff. de verborum obligationibus.

1233. Quando l’obbligazione principale contratta sotto pena è [in]divisibile, non s’incorre la pena, che da quello degli eredi del debitore, che contravviene a tale obbligazione, e per la parte solamente dell’obbligazione principale, per cui era egli tenuto, senza che si possa agire contro coloro che l’hanno eseguita.

Questa regola ammette eccezione allorchè essendo stata apposta la clausola penale ad oggetto che non si potesse fare il pagamento parzialmente, un coerede ha impedito, che l’obbligazione venisse per intiero adempita: in questo caso può esigersi da esso