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1102. Il contratto è sinallagmatico o bilaterale, quando i contraenti si obbligano reciprocamente gli uni verso gli altri.

1103. È unilaterale, quando una o più persone si obbligano verso una o più persone, senza che per parte di queste siavi alcuna obbligazione.

1104. È commutativo, quando ciascuna parte si obbliga a dare o a fare una cosa che viene riguardata come l’equivalente di ciò che gli si dà, o di ciò che si fa per essa.

È contratto d’azzardo, quando l’equivalente consiste nell’avventurare, tanto da una parte che dall’altra il guadagno o la perdita ad un avvenimento incerto.

1105. Il contratto di beneficenza è quello, in cui una delle parti procura all’altra un vantaggio meramente gratuito.

1106. Il contratto a titolo oneroso è quello che assoggetta ciascuna delle parti a dare o a fare qualche cosa.

1107. I contratti, sia che abbiano una propria denominazione, o che non ne abbiano, sono sottoposti a regole generali, le quali formano l’oggetto del presente titolo.

Le regole particolari per determinati contratti vengono stabilite in appresso sotto i titoli relativi a ciascuno di essi; e le regole particolari risguardanti oggetti commerciali vengono stabilite dalle leggi sul commercio.

CAPO II.

Delle condizioni essenziali per la validità delle Convenzioni.

1108. Quattro condizioni sono essenziali per la validità d’una convenzione:

Il consenso di colui che si obbliga;

La capacità di contrattare;

La certezza della cosa che forma il soggetto della convenzione;