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può attribuirsi all’altra parte una somma maggiore o minore.

Argum. ex l. 1, in princip. ff. de pactis; l. 23, ff. de regulis juris; l. 1, in princip. ff. de pecunia constit.

1153. Nelle obbligazioni che sono ristrette al pagamento di una somma determinata, i danni ed interessi risultanti dal ritardo di eseguirle, non consistono giammai, se non nella condanna a pagare gl’interessi fissati dalla legge, eccettuate le regole particolari al commercio ed alle assicurazioni.

Questi danni ed interessi sono dovuti senza che il creditore debba giustificare alcuna perdita.

Non sono dovuti se non dal giorno della dimanda, eccettuati i casi in cui la legge dichiara che debbano ipso jure decorrere.

Argum. ex l. 88, ff. de regulis juris. — L. 127, ff. de verborum obligationibus. — L. 13, §. 23, ff. de actionibus empti ed venditi; l. 19, ff. de periculo et commodo rei venditae; l. 44, ff. de usuris.

1154. Gl’interessi scaduti dei capitali possono produrre interessi o in forza di una dimanda fatta giudizialmente, o in vigore di una convenzione speciale, purchè tanto nella dimanda, quanto nella convenzione si tratti d’interessi dovuti almeno per un anno intiero.

V. l. 29, ff. de usur.; l. 28, cod. eod., l. 26, §. 1, ff. de condict. indebit., l. 20, cod. ex quib. caus. infam. irrogat.

1155. Ciò nondimeno le rendite scadute, come i fitti, le pigioni, e i proventi arretrati delle rendite perpetue, o vitalizie, producono interessi dal giorno della dimanda o della convenzione.

La stessa regola si osserva per le restituzioni dei frutti ed interessi pagati da un terzo al creditore a scarico del debitore.

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