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essa annulla certi atti, o nega l’azione in giudizio, eccetto che la legge non abbia riservata la prova in contrario, e salvo ciò che è prescritto riguardo al giuramento ed alla confessione giudiziale.
Menoch., tractat. de præsumptionibus, lib. 1, quæst. 3.
§. II.
Delle Presunzioni che non sono stabilite dalla legge.
1353. Le presunzioni che non sono stabilite dalla legge sono lasciate alla dottrina ed alla prudenza del magistrato, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti, e nel caso unicamente in cui la legge ammetterà la prova testimoniale, quando però l’atto non sia impugnato per causa di frode o di dolo.
Sezione IV.
Della Confessione della parte.
1354. La confessione che si oppone contro una parte, è stragiudiciale o giudiciale.
1355. È inutile l’allegazione di una confessione stragiudiciale semplicemente verbale, ogni qual volta si tratti d’una domanda la cui prova testimoniale non sia ammissibile.
1356. La confessione giudiciale è la dichiarazione che fa in giudizio la parte od il suo speciale procuratore.
Essa fa piena prova contro colui che l’ha fatta.
Non può essere divisa in di lui pregiudizio.
Non può rivocarsi, quando non si provi ch’essa fu la conseguenza di un errore di fatto. Non può ritrattarsi sotto pretesto d’un errore di diritto.
Leg. 1, ff. de confessis. — Leg. unic., cod. de confessis.
Sezione V.
Del Giuramento.
1357. Il giuramento giudiciale è di due specie,