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Sezione VI.}}}}

Della perdita della cosa dovuta.

1302. Quando una certa e determinata cosa che formava il soggetto dell’obbligazione, viene a perire, od è posta fuori di commercio, o si smarrisce in modo che se ne ignori assolutamente l’esistenza, l’obbligazione si estingue se la cosa sia perita o smarrita senza colpa del debitore e prima che fosse in mora.

Quando pure il debitore sia in mora, e non abbia assunto in sè stesso il pericolo dei casi fortuiti, si estingue l’obbligazione, se la cosa sarebbe egualmente perita presso il creditore, ove già gli fosse stata rimessa.

Il debitore è tenuto a provare il caso fortuito che allega.

In qualunque modo sia perita o siasi smarrita una cosa rubata, la di lei perdita non dispensa colui che l’ha sottratta dalla restituzione del valore.

Leg. 33, l. 37 et 51, l. 91, in pr. §. 1, ff. de verborum obligationibus; l. 23, in fin, ff. de regulis juris. — l. 15, §. 3, ff. de rei vindicatione; l. 47, §. 6, ff. de legatis 1.° l. 14, §. 1, ff. depositi; l. 12, §. 3, ff. ad exhibendum; l. 40, in pr. ff. de hæreditatis petitione; l. 12, in pr. ff. de condictione furtiva; l. 19, ff. de vi et vi armata. — Argum. ex l. 1, cod. de probationibus; l. 2, ff. eod. tit. — l. 4, cod. de edendo; l. 1, ff. de exceptionibus, præscriptionibus, et præjudiciis; l. 19, ff. de probationibus. — l. 7, §. 2, ff. de condictione furtiva.

1303. Allorchè la cosa è perita, posta fuori di commercio, o smarrita senza colpa del debitore, è questi tenuto a cedere al suo creditore i diritti e le azioni d’indennità, se alcuna gliene compete riguardo alla medesima.

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