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la pena intiera, e dagli altri eredi la sola porzione; salvo a questi il regresso.

L. 2, §. 5 et 6; l. 72, ff. de verborum obligat.

CAPO V.

De’ modi con cui si estinguono le Obbligazioni.

1234. Le obbligazioni si estinguono;

Col pagamento,

Colla novazione,

Colla remissione volontaria,

Colla compensazione,

Colla confusione,

Colla perdita della cosa,

Colla dichiarazione di nullità, o colla rescissione,

Per effetto della condizione risolutiva spiegata nel precedente articolo.

E colla prescrizione, che formerà il soggetto di un titolo particolare.

L. 34, ff. de solutionibus et liberationibus; l. 47, et 116, ff. de verborum significatione; l. 9, cod. de solutionibus; l. 1, ff. de novationibus et delegationibus; l. 1, ff. de acceptilatione; l. 4, cod. de compensationibus; l. 75, ff. de solutionibus et liberationibus; l. 95, §. 2, ff. de solutionibus et liberationibus; l. 33, et 67; ff. de verborum obligationibus.

Sezione I.

Del Pagamento.

§. I.

Del Pagamento in Generale.

1235. Qualunque pagamento suppone un debito; ciò che fu pagato senza esser dovuto, è ripetibile.

La ripetizione non è ammessa riguardo alle obbligazioni naturali che si sono volontariamente soddisfatte.

L. 1, l. 10, l. 13, l. 14, l. 16, l. 17, l. 18, ff. de condictione indebiti. V. l. 19, ff. de legatis 2.; l. 32, §. 3, ff. de condictione indebiti.