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1225. L’erede del debitore, convenuto per la totalità dell’obbligazione, può dimandare un termine per chiamare in causa i suoi coeredi, purchè il debito non sia di tal natura che non possa essere egli solo condannato; salvo il regresso per la sua indennità contro i coeredi.

L. 11, §. 23, ff. de legatis 3.

Sezione VI.

Delle Obbligazioni con clausole penali.

1226. La clausola penale è quella con cui una persona per assicurare l’adempimento di una convenzione, si obbliga a qualche cosa nel caso d’inadempimento.

L. 71, l. 137, §. 7, ff. de verborum obligationibus, l. 44, §. 6, ff. de obligationibus, et actionibus; l. 10, §. 2, ff. de rebus dubiis.

1227. La nullità dell’obbligazione principale produce la nullità della clausola penale.

La nullità della clausola penale non porta quella dell’obbligazione principale.

L. 129, §. 1; l. 135, ff. de regulis juris; l. 97, in pr.; l. 126, §. 3, ff. de verborum obligationibus.

1228. Il creditore può agire per l’esecuzione dell’obbligazione principale in vece di domandare la pena stipulata contro il debitore che è in mora.

L. 122, §. 2, ff. de verborum obligationibus; l. 28, ff. de actionibus empti et venditi; l. 2, et 3, ff. de lege commissoria; l. 40, cod. de transactionibus. — Argum. ex l. 6, cod. de legibus.

1229. La clausola penale è la compensazione dei danni ed interessi che soffre il creditore per l’inadempimento dell’obbligazione principale.

Non può egli dimandare nel tempo medesimo la cosa e la pena, quando non l’abbia stipulata per il semplice ritardo.

L. 41 et 42, ff. pro socio; l. 28, ff. de actionibus