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1117. La convenzione contratta per errore, violenza, o dolo, non è nulla ipso jure; ma essa dà luogo soltanto ad agire per la nullità o rescissione, nei casi e modi espressi nella sezione settima del capo quinto del presente titolo.
Monac. in l. 21, ff. quod. metus causa.
1118. La lesione vizia le convenzioni soltanto in alcuni determinati contratti, o riguardo a determinate persone, come verrà dichiarato nella medesima sezione.
1119. Nessuno, in generale, può obbligarsi o stipulare in suo proprio nome che per sè medesimo.
Instit. de inutilibus stipulationibus, §. 18 et 20, l. 38, in pr., §. 1 et 17; l. 83, in pr. ff. de verborum obligationibus; l. 73, §. 4, ff. de regulis juris; l. 3, in fin., cod. ne uxor pro marito.
1120. Ciò non ostante può alcuno obbligarsi verso un altro promettendo il fatto d’una terza persona; salvo contro il promettente il regresso a quello, a favor di cui si è obbligato, nel caso che la detta terza persona ricusi di prestarsi all’esecuzione dell’obbligazione.
Leg. 38, §. 2; l. 81, ff. de verborum obligationibus.
1121. Si può egualmente stipulare a vantaggio di un terzo, quando tale sia la condizione contenuta in una stipulazione, che si fa per sè stesso, od in una donazione che si fa ad altri. Colui che ha fatta questa stipulazione non può più revocarla, se il terzo ha dichiarato di volerne approfittare.
Leg. 38, §. 20, li et 23, ff. de verborum obligationibus; l. 10, ff. de pactis dotalibus.
1122. Si presume che ciascuno abbia stipulato per sè e per i suoi eredi ed aventi causa, quando non siasi espressamente convenuto il contrario, o ciò non risulti dalla natura della convenzione.
Leg. 143, ff. de regulis juris; l. 56, §. 1, ff.