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CAPO IV.
Delle diverse specie di Obbligazioni.
Sezione I.
Dell’obbligazioni condizionali.
§. I.
Della condizione in genere, e delle sue diverse specie.
1168. L’obbligazione è condizionale quando si fa dipendere da un avvenimento futuro ed incerto; o tenendola in sospeso finchè l’avvenimento accada, e risolvendola in caso che l’evento succeda, o non succeda.
1169. La condizione casuale è quella che dipende dall’azzardo, e la quale non è in potere nè del creditore nè del debitore.
1170. La condizione potestativa è quella che fa dipendere l’esecuzione della convenzione da un avvenimento che è in facoltà dell’una o dell’altra parte contraente di far succedere o d’impedire.
1171. La condizione mista è quella che dipende nel tempo stesso dalla volontà di una delle parti contraenti e dalla volontà d’un terzo.
1172. Qualunque condizione di una cosa impossibile, o contraria ai buoni costumi, o proibita dalla legge è nulla, e rende nulla la convenzione da essa dipendente.
L. 1, §. 9 et 11, l. 31, ff. de obligationibus et actionibus; l. 7, l. 137, §. 6; l. 8, l. 35, in pr. et §. 1, l. 123, ff. de verborum obligationibus; l. 185, ff. de diversis regulis juris.
1173. La condizione di non fare una cosa impossibile non rende nulla l’obbligazione contratta sotto la detta condizione.
L. 7, l. 137, §. 6, ff. de verborum obligationibus.