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quando questa è di tale natura da fare impressione sopra una persona sensata, e da poter incuterle il timore di esporre la persona propria o le sue facoltà ad un male considerabile e presente.

Si ha riguardo in questa materia all’età, al sesso ed alla condizione delle persone.

Leg. 2, leg. 3, §. 1; l. 5, l. 6; l. 8, §. 1 et 2, l. 22, ff. quod metus causa; l. 7, de his quæ vi metusve causa; l. 134, ff. de regulis juris.

1113. La violenza è causa di nullità di contratto, non solamente quando è stata usata verso uno dei contraenti, ma ancora quando lo fu verso il marito, la moglie, o discendenti od ascendenti dello stesso contraente.

Leg. 8, §. 3, ff. quod metus causa.

1114. Il solo timore riverenziale verso il padre, la madre, od altri ascendenti, senza che vi sia concorsa una violenza di fatto, non basta per annullare il contratto.

Argum. ex l. 22, ff. de ritu nuptiarum; l. 26, §. 1, ff. de pignoribus et hypothecis; l. 2, cod. qui et adversus quos in integrum restituuntur.

1115. Un contratto non può essere più impugnato per causa di violenza, se cessata, la medesima, sia stato approvato od espressamente, o tacitamente, o con lasciar decorrere il tempo stabilito dalla legge per la restituzione.

Leg. 2 et 4, cod. de his quæ vi metusve causa.

1116. Il dolo è causa di nullità della convenzione quando i raggiri praticati da uno de’ contraenti sono tali, che rendano evidente che senza di essi l’altra parte non avrebbe contrattato.

Il dolo non si presume, ma deve essere provato.

Leg. 7, §. 10, l. 8, ff. de dolo malo. — Argum. ex l. 3, cod. si ex fals. instrument. — V. l. 1, §. 2, ff. de dolo malo. — Leg. 6, cod. de dolo malo.