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1245. Il debitore di una cosa certa e determinata viene liberato con rimetterla nello stato in cui si trova al tempo della consegna, purchè i deterioramenti sopraggiunti non provengano dal suo fatto o colpa, nè dalle persone di cui deve corrispondere, o che non fosse in mora prima delle seguite deteriorazioni.

L. 23, 35, 37 et 51, ff. de verborum obligationibus; l. 33, ff. de solutionibus et liberationibus. — Argum. ex l. 15, §. 3, ff. de rei vindicatione.

1246. Se il debito è di una cosa determinata soltanto dalla sua specie, il debitore per essere liberato, non sarà tenuto a darla della migliore qualità, ma non potrà darla neppure della peggiore.

L. 18, §. 1; l. 19, §. 4, ff. de edilitio edicto; l. 37, in pr., ff. de legatis 1.; l. 3, §. 1, cod. communia de legatis et fideicommissis, l. 33, §. 1. in fin.; l. 72, §. 5, ff. de solutionibus et liberationibus.

1247. Il pagamento deve effettuarsi nel luogo destinato dalla convenzione. Non essendovi destinazione di luogo, e trattandosi di cosa certa e determinata, il pagamento deve farsi nel luogo ove, al tempo del contratto, si trova la cosa che ne forma l’oggetto.

Esclusi questi due casi, il pagamento deve farsi nel domicilio del debitore.

Leg. 2, §. 2; l. 9, ff. de eo quod certo loco. — l. 22, in pr., ff. de verborum obligation.; l. 2, ff. de obligationibus et actionibus.

1248. Le spese del pagamento sono a carico del debitore.

§. II.

Del Pagamento con subingresso.

1249. Il subingresso nei diritti del creditore a favore di un terzo che lo paga, è convenzionale, o legale.