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cosa o il fatto che ne è l’oggetto sia di una natura divisibile, se il rapporto sotto cui è considerato nell’obbligazione non lo renda suscettibile di esecuzione parziale.

Leg. 72, in pr.; l. 85, in pr., et §. 2, ff. de verborum obligationibus; l. 80, §. 1, ff. ad legem Falcidiam.

1219. La solidarietà stipulata non imprime all’obbligazione il carattere d’indivisibilità.

§. I.

Degli effetti dell’Obbligazione divisibile.

1220. L’obbligazione che è suscettibile di divisione, deve eseguirsi fra il creditore, ed il debitore come se fosse indivisibile. La divisibilità non è applicabile, che riguardo ai loro eredi, i quali non possono ripetere il debito, nè sono tenuti di pagarlo, che per le porzioni loro spettanti, o per quelle per cui sono obbligati come rappresentanti il creditore od il debitore.

Leg. 2, cod. de hæreditariis actionibus; leg. 33, ff. de legatis 2.°

1221. Il principio stabilito nel precedente articolo è soggetto ad eccezione riguardo agli eredi del debitore;

1.° Nel caso in cui il debito sia ipotecario;

2.° Quando sia dovuto un determinato corpo;

3.° Quando si tratti di debito alternativo di cose a scelta del creditore, delle quali una è indivisibile;

4.° Quando un solo degli eredi è in forza del titolo incaricato dell’adempimento dell’obbligazione;

5.° Quando risulti, o dalla natura dell’obbligazione o dalla cosa che ne forma l’oggetto, o dal fine che si è avuto di mira nel contratto, essere stata intenzione de’ contraenti che il debito non potesse soddisfarsi partitamente.

Nei primi tre casi, l’erede che possiede la cosa dovuta, o il fondo ipotecato per il debito, può essere