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§. II.
Del giuramento deferito ex officio.
1366. Il giudice può deferire il giuramento ad una delle parti, o per fare da esso dipendere la decisione della causa, o soltanto per determinare l’ammontare della condanna.
Leg. 31, ff. de jurejurando; l. 3, cod. de rebus creditis et jurejurando.
1367. Il giudice non può deferire ex officio il giuramento tanto sulla domanda dell’attore, quanto sull’eccezione opposta, se non quando vi concorrano le seguenti due condizioni.
1.° Che la dimanda o l’eccezione non sia pienamente provata;
2.° Che le medesime non siano mancanti totalmente di prova.
Esclusi questi due casi, il giudice deve ammettere o rigettare puramente e semplicemente la dimanda.
Leg. 31, ff. de jurejurando.
1368. Il giuramento deferito dal giudice ex officio ad una delle parti, non può da questa riferirsi all’altra parte.
1369. Il giudice non può deferire all’attore il giuramento sul valore della cosa dimandata, se non quando sia impossibile di comprovarlo altrimenti.
Deve pure, in questo caso, determinare la somma sino alla concorrente quantità della quale si potrà prestar fede all’attore in conseguenza del suo giuramento.
Leg. 64, ff. de judiciis; l. 1, l. 4, §. 2; l. 5, §. 1 et 2, ff. de in litem jurando.